Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 1688/2010: l’assicurato che ha ragione in un incidente deve ottenere il risarcimento comprensivo dell’iva anche quando non ripara l’auto e del fermo tecnico a prescindere dall’utilizzo del mezzo. È palese quindi che il danneggiato che temporeggia (oltre la scadenza della liquidazione) nel riparare l’auto o che non ha intenzione di ripararla, ha diritto ad essere rimborsato anche dell’Iva determinata dall’ammontare del costo della riparazione e del fermo tecnico.
La sentenza quindi ci insegna due cose importanti. Uno: quando il nostro cliente che ripara l’auto presso la nostra carrozzeria ci richiede l’auto sostitutiva per un danno Rca, noi Carrozzieri abbiamo pieno diritto nel farcela riconoscere delle compagnie (rispettando le regole del fermo tecnico e alle tabelle di costo giornaliero) a prescindere se è studente, lavoratore dipendente, pensionato o altro.
La seconda: come spesso accade, il mancato pagamento dell’Iva da parte delle compagnie porta il soggetto danneggiato a doverla comunque anticipare alla Carrozzeria che riparerà l’auto, per poi tornare alla compagnia per farsela pagare.
Potete scaricare la sentenza all’interno del Forum alla voce Sentenze