Nell’augurare a tutti i Carrozzieri Italiani una Serena Santa Pasqua vi invito a leggere questa Sentenza del Giudice di Pace di Torino che conferma la facoltiatività dell’Indennizzo Diretto: è quindi possibile richiedere il risarcimento del danno alla controparte responsabile Civile quando lo ritenete opportuno, ma soprattutto in presenza di Polizze in forma Specifica.
“Il caso risulta essere molto interessante per l’annosa questione della facoltatività della procedura di indennizzo diretto. Appare, ovviamente condivisibile l’orientamento del GDP di Torino che dichiara inammissibile l’intervento volontario della compagnia gestionaria in una causa promossa, a seguito di un incidente stradale, dal danneggiato nei confronti della compagnia del civile responsabile.
Il giudice Torinese dichiara che da un punto di vista sostanziale e non semplicemente processuale, costituirebbe un assurdo giuridico l’intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato, giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio previa dichiarazione liberatoria dell’assicuratrice del responsabile civile da parte del danneggiato creditore. Neanche tale intervento potrebbe essere giustificato inquadrandolo nella fattispecie dell’accollo ex art 1273 c.c. dal momento che detto istituto giuridico presuppone un accordo tra il debitore originario ed il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso. D’altra parte, non può giustificare l’intervento in esame neanche la c.d. convenzione CARD o altro accordo associativo ANIA (quello messo in piedi per contrastare la sentenza 180 2009 che sanciva la facoltatività della procedura di indennizzo diretto), res inter alios acta, aventi natura privata e di nessun rilievo pubblicistico.
Condividendo a pieno le motivazioni del Giudice ci auguriamo che finalmente si capisca che l’indennizzo diretto non funziona e non può funzionare.
In allegato il testo integrale della sentenza”.
sentenza giudice di pace torino 03 03 2010 Fonte infortunistica blu
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