Volevamo presentarvi per primi un nuovo utensile per il taglio lamiere che per primo rispetta la normativa 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, e in particolare il riferimento al livello di esposizione settimanale al rumore. 

METTITI AL RIPARO DAL RUMORE, DALLE VIBRAZIONI E DALLE MALATTIE PROFESSIONALI. 

Confronta le caratteristiche del Seghetto pneumatico WPS 3000 con il Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza 

Art. 189. 

Valori limite di esposizione e valori di azione 

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) eppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa); 

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) eppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa); 

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) eppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa). 

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita’ lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, e’ possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); 

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita’. 

3. Nel caso di variabilita’ del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 

Art. 201. 

Valori limite di esposizione e valori d’azione 

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’ fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e’ pari a 20 m/s2; 

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, e’ fissato a 2,5 m/s2. 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’ fissato a 1,0 m/s2; mentre superiodi brevi e’ pari a 1,5 m/s2; 

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’ fissato a 0,5 m/s2. 

2. Nel caso di variabilita’ del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. 

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Per info 

Importatore: 

 

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