Volevamo presentarvi per primi un nuovo utensile per il taglio lamiere che per primo rispetta la normativa 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, e in particolare il riferimento al livello di esposizione settimanale al rumore.
METTITI AL RIPARO DAL RUMORE, DALLE VIBRAZIONI E DALLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Confronta le caratteristiche del Seghetto pneumatico WPS 3000 con il Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza
Art. 189.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) eppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) eppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) eppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita’ lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, e’ possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita’.
3. Nel caso di variabilita’ del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Art. 201.
Valori limite di esposizione e valori d’azione
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’ fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e’ pari a 20 m/s2;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, e’ fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’ fissato a 1,0 m/s2; mentre superiodi brevi e’ pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’ fissato a 0,5 m/s2.
2. Nel caso di variabilita’ del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
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