Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che possono derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei luoghi di lavoro.
La valutazione deve essere effettuata su tutti rischi, (obbligo non delegabile ), compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro- correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza.
Oggetto della valutazione dei rischi:
– relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri adottati,
– indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati,
– programma delle misure per il miglioramento nel tempo,
– individuazione procedure per attuazione della misure e dei ruoli che le devono attuare,
– nominativi RSPP- RLS- medico competente,
– individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità, esperienza,formazione ed addestramento.
La novità più rilevante è la data certa che dovrebbe avere il documento di valutazione dei rischi , giuridicamente la data certa si ha con una vidimazione notarile o con il timbro postale su tutti i fogli che compongono il documento. E’ evidente l’onerosità di tale procedura, la richiesta è di riconoscere la data certa quando il documento, come previsto è controfirmato dal RLS/RLST e dal medico competente che sono attori terzi rispetto al datore di lavoro.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2012.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione sulla base di procedure standardizzate definite entro 18 mesi da un apposito DM.
L’autocertificazione non è possibile per le aziende ad elevato rischio (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura).
Con la nuova definizione di lavoratori si amplia la platea delle aziende che devono avere il DVR , si amplia anche in base al rischio dell’attività , per esempio è evidente che da ora in poi le attività edili dovranno avere sempre il DVR.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Nelle more dell’elaborazione di tali procedure la valutazione va fatta applicando totalmente le disposizioni del decreto.
Nella sostanza però già ora le aziende a maggior rischio o con rischi particolari (chimico, rumore, assunzione di minori, atmosfere esplosive, ecc. ecc.) dovevano effettuare le valutazioni specifiche, in altri casi quali la presenza di lavoratrici in età fertile rendeva e rende opportuno avere la specifica valutazione, per cui è evidente come nella maggioranza dei casi vada fatto il documento di valutazione dei rischi completo.