Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Può essere:

AZIENDALE: ha diritto ad una formazione particolare i cui contenuti saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dei corsi sarà di 32 ore iniziali. Seguirà un aggiornamento periodico, con durata non inferiore a:

– 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori

– 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

TERRITORIALE: rimane invariata la possibilità di nominare l’RLST territoriale nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori.

La soglia non è più calcolata sui dipendenti (come nel decreto 626/94) ma sui lavoratori, quindi anche i soci partecipanti, collaboratori familiari, ecc.

L’ RLS deve essere consultato sulla valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure preventive, sulla nomina di RSPP e ASPP,degli addetti a primo soccorso, evacuazione e della nomina medico competente, sull’organizzazione della formazione per i lavoratori, inoltre, previa espressa richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

L’impresa ha l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.