Le compagnie assicuratrici tentano di eludere la facoltatività della normativa sul risarcimento diretto ( Art. 149 C.d.A) così come stabilito dalla sentenza 180/2009 dell Corte Costituzionale.

Tale “improbabile” tentativo viene attuato mediante la costituzione in giudizio della compagnia del danneggiato anche quando la richiesta risarcitoria stragiudiziale o giudiziale sia stata rivolta dal danneggiato ( o dal cessionario del credito) solo nei confronti della compagnia del  responsabile civile. (artt. 144, 145, 148 del Codice delle Assicurazioni). A tal fine hanno predisposto un mandato generico modificando qualche articolo dell’accordo CARD. Vediamo quali sono le problematiche giuridiche di questo estemporaneo tentativo e la reale validità di tale mandato.

 

La questione esaminata è relativa alla problematica recentemente sorta in merito alla costituzione in giudizio dell’impresa gestionaria  ex Convenzione C.A.R.D, anche qualora la richiesta risarcitoria stragiudiziale o la successiva  vocatio in ius sia stata rivolta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della sua impresa assicuratrice ai sensi degli artt. 144, 145, 148 del Codice delle Assicurazioni e non ai sensi dell’art. 149 C.d.D ( Risarcimento Diretto)

L’esame della tematica ha evidenziato che tale modus operandi delle compagnie assicuratrici, che già in precedenza, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n° 180/2009, avevano tentato, peraltro senza successo, di intervenire volontariamente nel giudizio promosso ex art. 148 C.d.A., trae pseudo fondamento dalle modifiche apportate all’articolato della suddetta Convenzione ed in particolare all’inserimento dell’Art. 1 bis “ poteri di rappresentanza dell’impresa gestionaria”.

In detto articolo vengono specificati tali (nuovi) poteri, autoreferenzialmente conferitisi dalle imprese aderenti alla C.A.R.D, nel senso di assumere (inaudita altera parte o contro l’espressa volontà di questa) sia la gestione stragiudiziale del sinistro, sia addirittura quella processuale. Si riporta per completezza il testo dell’art. 1 bis della Convenzione:

 

Art. 1BIS Poteri di rappresentanza dell’impresa Gestionaria

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell’art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice. Rappresentanza stragiudiziale della Gestionaria Nell’assumere la gestione stragiudiziale del sinistro nei casi di cui ai commi precedenti la Gestionaria interverrà

– in proprio, quando il danneggiato presenta una richiesta di risarcimento diretto alla propria impresa assicuratrice.

– in nome e per conto della debitrice nel caso in cui il danneggiato liquidata presenti la richiesta di risarcimento direttamente dalla Debitrice.

A tal fine le imprese aderenti conferiscono, sin d’ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all’allegato riportato in calce al presente articolo. Rappresentanza Processuale della Gestionaria

Per le stesse ipotesi ed alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d’ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 cpc., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d’ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto della Debitrice. Resta tra le parti inteso che: – Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Gestionaria, sia che assuma tale gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, applicherà la procedura di cui agli artt. 149/150 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo; – Per tutto quello che attiene ai rapporti di reciproca regolazione tra imprese resteranno integralmente applicabili le norme stabilite nella presente Convenzione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, a prescindere dall’anno di accadimento, per le citazioni in giudizio notificate a decorrere da tale data.

 

Mandato alla Gestionaria

Con l’adesione alla Convenzione, ogni impresa conferisce a tutte le altre imprese aderenti un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli artt.141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dalla’art. 13 del DpR 254/2006 e dalla presente convenzione. Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce all’impresa assicuratrice del danneggiato ( “Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’’impresa ( “Mandante” o “Debitrice”) che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale. La Società Mandataria, che accetta irrevocabilmente il conferimento della rappresentanza con l’adesione alla Convenzione, è pertanto autorizzata a: a) compiere ogni attività necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno; b) definire in sede giudiziale tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni stato e grado del giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli. c) fare in genere tutto quanto necessario per l’espletamento del mandato affidatole. Il conferimento dei poteri di rappresentanza non produce effetti in merito agli adempimenti cui sono tenute le imprese Mandatarie per quanto riguarda la formulazione dell’offerta risarcitoria ai sensi degli articoli 141 e 149 del Cap. Resta pertanto inteso che le medesime rispondono in proprio degli eventuali provvedimenti sanzionatori comminati per il mancato rispetto della normativa in oggetto. Il mandato di cui al presente articolo è gratuito ed irrevocabile.”

La questione della validità e regolarità della costituzione in giudizio  è già  sottoposto al vaglio delle prime decisioni giurisprudenziali dei Giudici di Pace ( in quanto la procedura di risarcimento diretto riguarda per la quasi totalità dei casi la competenza di questo giudice) che stanno maggiormente propendendo per  una mancanza di valida procura dichiarando la carenza di legittimazione passiva.

Le compagnie nelle proprie comparse di costituzione invece espressamente dichiarano:

“ LEGITTIMAZIONE PASSIVA – In base all’art 1 bis della Convenzione CARd le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria indipendentemente dalla scelta operata da parte presunta danneggiata di esercitare l’azione nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, facoltà non esclusa in base alla sentenza dell Corte Costituzionale n° 180/2009. Pertanto la compagnia AAAA S.p.A  si costituisce in giudizio in qualità di rappresentante ex art. 77 C.p.c. di BBBB S.p.a in forza di mandato conferito ex art. 1 – bis Convenzione CARD 2011”

Appare quindi evidente, dal tenore di questa precisazione, che le compagnie assicuratrici intendono aggirare il dettato della Corte Costituzionale forzando per propri fini la normativa sul risarcimento diretto (art. 149 C.d.A.), così come da questa interpretata.

Al riguardo si deve però tentare di  fare chiarezza. Questo “nuovo” e cosiddetto “mandato con rappresentanza“, a prescindere dal contenuto della scrittura privata con cui viene conferito, non pare sostanzialmente idoneo a modificare il quadro di illegittimità dell’intervento, comunque lo si ritenga di denominare, poiché anche nella prospettazione che viene fatta dalle imprese, con tale “procura” e/o “mandato” le imprese di fatto non si conferiscono alcuna procura o mandato poiché l’oggetto della procura riguarda sempre e comunque solo la attività che la “gestionaria” è comunque obbligata dalla legge a compiere in nome proprio (e non in nome della “debitrice”) e delle cui obbligazioni risponde in proprio,

Difatti la “procura” recita: … conferisce ad ognuna delle imprese di seguito indicate … un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149.

Ma tali attività dal 2007 vengono costantemente svolte dalla “gestionaria” non certo in forza di un inesistente mandato “non oneroso” ma in forza di precisi obblighi di legge, e questo è evidente dal momento che anche in assenza di “mandato” i danneggiati che legittimamente ritenevano di optare per la azione nei confronti delle “gestionarie” potevano farlo, citandole direttamente in giudizio nella loro qualità di assicuratrici dirette e le stesse stanno in giudizio in nome proprio e nella loro qualità di assicuratrici dirette dal momento che è pure disciplinata dall’art. 149 l’ipotesi di intervento della compagnia del civile responsabile.

Infatti, per il caso di soccombenza, sono le “gestionarie” ad essere obbligate ad adempiere e, per il caso di inadempimento, sono loro soggette ad esecuzione come qualsiasi debitore, e non certo le presunte mandanti.

Inoltre il rimborso di quanto pagato avviene in via forfettaria e può non corrispondere agli esborsi effettivi e quindi non si verte neanche nella declamata ipotesi di mandato “gratuito”.

Ma vi è di più! La procura / mandato ANIA è relativa solo agli artt.  141 e 149. Non appare quindi assolutamente riferibile, e quindi non è valida,  per i casi in cui venga svolta l’ordinaria azione ex 144 e 148.

La predetta “procura” riguarda solo l’ambito delle speciali azioni disciplinate e previste dagli articoli 141 e 149, e non certo le ordinarie azioni svolte ex 144 in forza della procedura del 148; dunque nella ipotesi in cui il danneggiato non scelga quelle procedure e non svolga la azione ivi disciplinate non pare possibile utilizzare tale anomala forma di conferimento di presunti poteri di rappresentanza.

In ogni caso tale “procura” rimane comunque un mero atto negoziale che resta nell’ambito della autonomia tra privati e come tale certamente non può incidere sui diritti dei terzi ne può modificare le norme processuali che disciplinano la materia vale a dire l’art. 81 c.p.c. che in tema di sostituzione processuale prevede che fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Anche volendo prendere in esame la fattispecie alla quale le compagnie fanno espresso riferimento -l’art. 77 c.p.c. (rappresentanza del procuratore e dell’institore) -, si ribadisce che il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e’ stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari con ciò chiarendo che chi può stare in giudizio è il procuratore generale. Ma è evidente che il nuovo mandato con rappresentanza”o”procura” ANIA non è una procura generale e certamente non comporta alcun conferimento di poteri generali alla compagnia gestionaria.

Al mandatario impresa gestionaria non sono stati evidentemente conferiti poteri generali e in mancanza di tali poteri è esclusa anche la pretesa vantata legitimatio ad processus.

Ma vi, nuovamente, è ancora di più! L’impresa costituenda o interveniente, intendendo partecipare ad un giudizio nel quale non è stata evocata, tenta di far valere in nome proprio un diritto altrui (quello della convenuta evocata in giudizio) con ciò violando il preciso divieto posto dall’art. 81 c.p.c, che vieta la sostituzione processuale.

Le motivazioni che sono alla base di questo tentativo di aggiramento della normativa del Codice delle Assicurazioni, così come correttamente interpretata dalla Corte Suprema, appartengono al funzionamento a regime del sistema della Convenzione CARD che, dopo la sentenza 180/2009 è stato certamente messo in gravi difficoltà operative. Ma questa, come persino la stessa Suprema Corte ha evidenziato, è tutta altra questione. Il sistema del Risarcimento diretto, a fronte delle strabilianti promesse di benefici che avrebbe apportato al settore R.C.A, ha solo evidenziato le proprie lacune giuridiche e il forte contrasto con il sistema codicistico ( sostanziale e processuale) sotteso alle procedure di risarcimento dei danni, complicando, anziché semplificare tali procedure.

Roma 26 maggio 2011

Avv. Settimio Catalisano – Avv. Massimo Perrini – Avv. Nunzio Baja

Concessione alla pubblicazione del 13/06/2011