Quali sono i danni risarcibili secondo la Cassazione: dal mancato utilizzo al noleggio di veicoli sostitutivi.
Di Angelo Massimo Perrini
Pubblicato su Professione Carrozziere
Spieghiamo nel dettaglio quali sono i danni risarcibili secondo la Cassazione, dal mancato utilizzo al noleggio di veicoli sostitutivi
Alle volte la divulgazione giuridica incontra qualche difficoltà, come avvenuto in tema di fermo tecnico, per quelle che all’osservatore possono sembrare apparenti oscillazioni negli orientamenti della Cassazione.
E’ noto che nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, verificatosi un sinistro il proprietario del mezzo danneggiato dal sinistro, oltre al danno al mezzo, patisce un ulteriore danno non potendo utilizzare il mezzo durante il tempo occorso per le riparazioni. Tale periodo per prassi, ma si tratta di questione oramai matura per una sua revisione, viene fatto coincidere con quello strettamente necessario per provvedere alle riparazioni, con esclusione dunque del periodo di attesa di eventuali ricambi.
Fermo tecnico: la definizione della Cassazione.
Innanzitutto la definizione di fermo tecnico: la Cassazione, terza civile, nella sua sentenza 1688 del 27/01/2010 così definisce tale voce di danno: “… Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916)…”.
La prova del fermo resta una semplice presunzione. No a prove “diaboliche”.
La definizione del fermo tecnico, come pure la sua risarcibilità, è dunque in giurisprudenza un dato costante, mentre quello che, talvolta è mutato è qualità della prova richiesta per la liquidazione di questa voce di danno.
In particolare con la sentenza 17135/2011, molto nota per essere stata reiteratamente opposta dalle imprese di assicurazione ai danneggiati, la Cassazione affrontando il tema del cosiddetto danno da fermo tecnico, aveva solo apparentemente negato la risarcibilità di tale voce di danno. In realtà la Cassazione in punto di principio si era limitata a confermare una sentenza che, del tutto correttamente, aveva rigettato tale richiesta sulla base di una assoluta mancanza di ogni genere di prova o comunque di parametro per provvedere alla sua liquidazione e difatti secondo la Cassazione “il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”.
Per essere chiari: il giudice deve comunque quantomeno sapere per quanti giorni il mezzo è rimasto fermo e quante ore sono necessarie per ripararlo, dopo di che può anche provvedere in via equitativa a determinare tale voce di danno.
Tale indicazione è solo in apparente contrasto con quanto stabilito dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, per la quale “il c.d. danno da fermo tecnico (…) può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18883/2007).
In realtà, tra le due decisioni non c’è contrasto dal momento che allorquando la cassazione ritiene il danno da fermo tecnico risarcibile “indipendentemente da una prova specifica” in via equitativa si riferisce alle sole “spese di gestione del veicolo” quali tassa di possesso, rc auto e quant’altro oltre che al “naturale deprezzamento di valore” che si verifica nel periodo di sosta forzata del veicolo, vale a dire a importi irrisori che nella prassi vengono liquidati in una media di 50 euro al giorno.
Invece nella sentenza 17135/2011 della II Sez. civile, avente ad oggetto una controversia tra una officina accusata di avere trattenuto ingiustificatamente a lungo un veicolo, quelle richieste erano voci di danno ulteriori e di più consistente importo, poiché l’automobilista asseriva, a questo punto senza averne dato la prova, che l’impossibilità di utilizzazione del mezzo aveva portato danni consistenti nella impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa oltre che di fare ricorso a un mezzo sostitutivo. E’ evidente che per questi tipi di danno una prova debba comunque essere fornita.
La prova dei danni ulteriori
Secondo la II Sez. civile, nel caso dunque di danni ulteriori rispetto al semplice fermo tecnico, la prova che il danneggiato che intende ottenere il risarcimento deve fornire è quella “della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità”, quanto quella “della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno”.
Per ottenere il fermo tecnico “semplice” non occorre la “prova della necessità” del mezzo.
Fin dalla risalente Cass. III sez. civile n 12908 del 13.07.2004 è dunque assodato che “il danno da fermo tecnico in seguito ad un sinistro può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria”. In buona sostanza la Cassazione chiarisce come il diritto al risarcimento deriva dal fatto che il veicolo viene sottratto alla disponibilità del proprietario per un certo tempo, a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, essendo noto che l’auto, anche durante la sosta, è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (tassa di circolazione, premio assicurativo ecc.).
La Cassazione anche con questa decisione ha abbandonato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danneggiato deve provare non solo, e pare di poter dire ovviamente, l’inutilizzabilità del mezzo meccanico nei giorni in cui, per le riparazioni, ne viene sottratta la disponibilità, ma deve anche fornire la più complessa prova della “necessità” di utilizzare il mezzo nello stesso periodo di tempo.
Tale orientamento appare ora consolidato: la sentenza 17963 del 2012 della III civile della Cassazione)al fine di liquidare “il danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione (…) anche in assenza di prova specifica” rileva “la sola circostanza che il proprietario sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato“.
In buona sostanza per i giudici della Corte, il danno da fermo tecnico (bollo e assicurazione non godurta, deprezzamento del mezzo) può essere comunque risarcito sol che si provi che il mezzo è rimasto fermo a seguito di incidente per le riparazioni.
Un consiglio pratico: noleggi e fermo tecnico dopo la sentenza 52 /2012 della Cassazione.
È noto che alcune imprese di assicurazione frappongono ostacoli alla liquidazione del noleggio di mezzi sostitutivi. Alla stregua dell’orientamento della cassazione è forse opportuno che il riparatore integri le proprie cessioni di credito facendo in modo che nelle stesse sia compreso anche il fermo tecnico, di modo che sia possibile per il legale richiedere il ristoro del nolo utilizzando i principi statuiti dalla sentenza 52 del 2012 della Cassazione secondo la quale “il credito da risarcimento in particolare del c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento (disponibilità) dell’autovettura incidentata per il tempo occorrente per la relativa riparazione, solitamente commisurato al costo del noleggio di veicolo sostitutivo, deve ritenersi senz’altro suscettibile di cessione”.
Ovviamente qualora il credito relativo al noleggio sia stato ceduto dal danneggiato a società di noleggio il riparatore , a pena di evidenti problemi, non potrà farsi cedere a sua volta tale diritto.
Avv. Angelo Massimo Perrini
Pubblicato su Professione Carrozziere
Autorizzazione alla divulgazione concessa.
Buongiorno Avv., in che zona opera Lei? mi sembra molto preparato in materia assicurazioni/carrozzerie..
L’articolo è stato scritto dall’avv. Massimo Perrini di Torino, membro dell’Unarca, e pubblicato sulla rivista PROFESSIONE CARROZZIERE.
Indirizzo Mail avvperrini@gmail.com
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tel: 011748833
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Come utente del diritto e collega dell’esimio Massimo Perrini sento di dover portare un piccolo contributo al tema oggetto dell’apprezzato articolo.
Ritengo, in primo luogo, potersi affermare che la figura del ” danno da fermo tecnico ” non possa essere considerata come un qualcosa di ontologicamente diverso dal ” noleggio ” dovendosi qualificare quest’ultimo come il corrispettivo per il rimpiazzo della utilità perduta ( disponibilità della vettura ) a seguito del sinistro.
Nella sostanza una spesa ( tecnicamente ” danno emergente ” ) necessaria a ripristinare le condizioni ( disponibilità di una vettura ) venute meno quale conseguenza dell’occorso: avevo ed utilizzavo una vettura resa indisponibile; ho sostituito tale vettura con un’altra noleggiata sostenendo una spesa.
Tale costo va quindi a determinare quantitativamente ed in termini monetari il ” danno da fermo tecnico “.
Rileva, nella sostanza, esclusivamente nel momento liquidativo del danno ( da fermo tecnico ) già determinatosi con la procurata indisponibilità della vettura.
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Quanto alla prova necessaria alla affermazione della risarcibilità del danno da fermo tecnico, concordo pienamente nel ritenere assolutamente indispensabile fornire in giudizio dimostrazione sia della indisponibilità del mezzo che della sua specifica durata.
Concordo altresì che solo per comodità la stessa si ricondotta temporalmente al tempo di riparazione ( che definirei ” dermo tecnico compresso ” ) senza tener conto delle modalità temporali di tutto l’intervento riparativo ( tempi morti di lavorazione, acquisizione ricambi, ecc. ).
Tempi addizionali che, avviamente, necessiterebbero di adeguato supporto probatorio.
Ritengo altresì condivisibile l’orientamento della Suprema Corte laddove oneri la parte richiedente un ulteriore componente del danno in termini di ” mancato guadagno ” ( sempre derivante dall’indisponibilità della vettura ) di dimostrarne la necessità di impiego ( sono un agente di commercio e devo dimostrare di impiegare quella vettura per l’esercizio della attività lavorativa ). Segue
Continua.
Ritengo però che la prova della necessità di servirsi della vettura non possa essere pretesa laddove si richieda esclusivamente il rimborso del costo del noleggio.
Affermare il contrario sarebbe, secondo il mio parere, contraddittorio con il principio formulato dalla stessa Corte di liquidabilità del danno da fermo tecnico ” semplice ” ( o così definito )in via equitativa che comunque afferma l’esistenza, a monte, di un danno risarcibile a prescindere dall’uso che del bene si faccia.
Principio che, peraltro, ritengo fortemente criticabile considerando contestualmente la natura della equità quale criterio liquidativo sussidiario e la piena disponibilità della prova quantitativa del danno da parte del soggetto richiedente ( che ben potrebbe allegare la quietanza di pagamento del premio assicurativo o del bollo ).
Peraltro, seppur in riferimento ad altra tipologia di bene ( nella fattispecie immobile ) rimasto danneggiato in conseguenza di un illecito, la stessa Suprema Corte ha ritenuto irrilevante, disconoscendo implicitamente quale dovuta la prova della necessità di impiego, che il danneggiato avesse utilizzato altro immobile di sua proprietà o la ospitalità di terzi, “…non potendo certo andare a vantaggio di chi un simile disagio abbia prodotto il fatto che i Signori X abbiano potuto usufruire della ospitalità di terzi…” ( così conclude il disposto di legittimità ).
Da altro profilo, in ogni caso, la prova potrebbe essere derivata mediante presunzione ritenendo che l’utilizzo del mezzo, comprovato dall’accadimento di sinistro, fosse necessitato.
Alessio Ullucci
A seguito di un sinistro ad un veicolo industriale di una ditta di Autotrasporti , il liquidatore asserisce che il fermo tecnico si conteggia dal giorno del sinistro stesso e la documentazione dei terzisti dovrebbe conseguentemente attestarsi da detta giornata.
Questa Sua richiesta mi risulta assurda, potreste cortesemente fornirmi elementi per contestare la Sua affermazione? Il Cliente aveva fornito documenti dal giorno successivo a copertura dell’intero FT in base alle ore di riparazione , ma il Liquidatore non vuole riconoscere l’ultimo giorno per quanto sopra esposto.
Resta in claro che a seguito di un sinistro RCA, il mezzo deve restare a disposizione per 8 giorni, oltre al fatto che non sempre le autofficine/carrozzieri detengono tutti i pezzi di ricambio nell’immediato.
In attesa di un Vs. gentile riscontro, ringrazio anticipatamente.
Valentina
Mi pare che la compagnia confonda il fermo tecnico con il danno emergente, quale ad esempio il costo per l’affidamento dei trasporti a terzisti che deve essere risarcito secondo le normali regole sul nesso di causa tra sinistro e danno.
Peraltro a seguito della modifica dell’art. 148 n.1 cod. ass. il mezzo danneggiato deve restare a disposizione per 5 giorni non festivi, e il danneggiato può procedere alle riparazioni decorso tale termine.
Spero di essere stato utile
Luca
Buongiorno a tutti, qualche tempo fa mi dicevano che il ministero dei trasporti abbia stabilito l’importo giornaliero dei fermi tecnici degli autoveicoli immatricolati come taxi… potrei avere delle delucidazioni in merito ed eventuali riferimenti normativi?
Grazie