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La Cassazione ribadisce un principio consolidato, vale a dire che il danno va risarcito integralmente, e componente del danno è anche l’IVA che deve comunque essere corrisposta dal danneggiato al riparatore quando e se deciderà di riparare il mezzo.
Di fatto risultano quindi sprovviste di fondamento le pretese degli assicuratori che formulano offerte prive dell’IVA quando il mezzo non viene riparato.
In concreto questo orientamento non consente alle imprese di condizionare i danneggiati nella scelta del riparatore fiduciario poichè tutte le polizze prevedono, in forza del generale principio indennitario, che il danno vada risarcito per equivalente, cioè in danaro.
Pertanto poichè il danno va risarcito comunque, e un danno ha sempre lo stesso ammontare che non muta a secondo di chi ripara il mezzo, l’assicuratore non potrà ridurre l’importo del risarcimento a secondo di chi ripara il danno.

Inoltre ora, i danneggiati potranno recarsi dal proprio riparatore di fiducia per il ripristino del mezzo a fronte di un regolare documento fiscale che comprova le riparazioni eseguite favorendo la garanzia, a svantaggio di quei “riparatori” che operano sul territorio omettendo sempre o spesso la fattura “accontentadosi” dell’imponibile versato fino a oggi dalle compagnie.

Anche il fisco dovrebbe “tirare un respiro di sollievo”.

Ufficio studi Federcarrozzieri

Fonte Unarca

UNA

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