Sentenza importante da stampare e fare girare.
Smontato in giudizio il preteso obbligo di risarcimento in forma specifica dell’assicuratore furbetto: ovvero non ha valore l’ obbligo “contrattuale” di far riparare la macchina dove pretende la compagnia di assicurazione.
Il Giudice di Pace di Pinerolo, con la sentenza 191 del 20 maggio 2013, ha deciso in senso favorevole al consumatore e al suo riparatore di fiducia resosi cessionario del credito, una vertenza relativa ad un indennizzo contrattuale dovuto in forza di polizza kasko.
L’assicuratore pretendeva, combinando in modo curioso clausole contrattuali e principi codicistici, di ridurre l’indennizzo al danneggiato che aveva portato il mezzo a riparare presso un carrozziere non fiduciario.
La clausola contrattuale oggetto di contestazione è contenuta in un prodotto assicurativo e si trova nascosta tra le pieghe del frontespizio di polizza, in modo non chiaro, attraverso la previsione che “ per la riparazione Comfort è previsto l’indennizzo in forma specifica” e in forza di tale previsione l’assicuratore ritiene valida la previsione secondo la quale “Il Contraente …si obbliga a far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con la Società …” e che “…In caso di danno parziale, se l’assicurato deciderà: a) di riparare il proprio veicolo presso un’altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi Socio – politici, Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla scheda “Parte B” del contratto; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%…”.
Una clausola vessatoria e pasticciata: il risarcimento in forma specifica che si trasforma in aggravio della scopertura.
Come al solito gli assicuratori sembrano dimenticare che il risarcimento in forma specifica è disciplinato dal codice civile e in forza dell’art. 2058, oltre che dei principi civilistici che disciplinano l’assicurazione per i danni, l’obbligo dell’assicuratore resta quello di indennizzare, cioè di pagare sempre e comunque una somma in danaro equivalente al valore della cosa danneggiata.
Per essere più chiari: se il valore del danno risarcibile è 100 il danneggiato va risarcito di tale importo al netto delle scoperture. E’ pure ovvio che il danno va risarcito a prescindere dalla circostanza che il mezzo venga riparato o meno, vista la funzione indennitaria della assicurazione.
Quindi la pretesa dell’assicuratore di pagare somme diverse a seconda di chi ripari il mezzo è evidentemente infondata.
La natura vessatorria della clausola.
Ma se ciò non bastasse a chiarire la illegittimità di simili previsioni contrattuali va osservato che in ogni caso clausole del tipo di quelle i9n contestazione, sono comunque da ritenersi, per come esposte e scritte, in violazione dell’art. 1341, comma 1, c.c. che sancisce il c.d. obbligo di trasparenza e conoscibilità di tali condizioni , e pertanto in caso di controversia compete comunque all’assicuratore dare la prova (sostanzialmente impossibile) di avere adottato tutti gli accorgimenti necessari a consentire al contraente di conoscerne la reale portata usando l’ordinaria diligenza.
In concreto ogni riparatore che ha una certa dimestichezza con il prodotto assicurativo oggetto della sentenza sa che sulla scheda di polizza è indicato in modo “trasparente” e di facile “conoscibilità” solo lo scoperto del 10% e la franchigia/minimo non indennizzabile di €. 500,00 mentre non è affatto chiaro che esista un ulteriore scoperto.
Inoltre la clausola predisposta dall’assicuratore che prevede la riduzione dell’indennizzo nella misura del 30% se la riparazione del veicolo avviene presso una carrozzeria non convenzionata è comunque vessatoria ex art. 1341, comma 2 c.c., poiché di fatto costituisce una restrizione alla libertà contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi, compromettendo il diritto dell’assicurato che non sarebbe più libero di decidere da chi far riparare la macchina.
Una tale clausola, si ripete, per essere valida deve essere conoscibile, oggetto di specifica trattativa individuale e oggetto di approvazione per iscritto.
Notoriamente la prova della conoscibilità non può essere data mediante “la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e diapprovarle tutte”. (cfr. Cass. 17.3.1998, n. 2849, rv. 513715; Cass. 9.1.98, n. 1317, rv. 512393)…”.dal momento che le polizze sono predisposte unilateralmente dall’assicuratore.
Ovviamente il fatto che la nullità sia invocata da un riparatore cessionario e non dal contraente la polizza non comporta alcuna limitazione a farla valere perché si tratta di nullità-inefficacia che è sempre e comunque rilevabile d’ufficio dal Giudice come chiarito anche dalla Corte di giustizia CE (Corte di giustizia CE, Sez. IV, 4/06/2009, Sentenza C-243/08) che ha ribadito essere compito del “giudice … garantire l’effetto utile della tutela cui mirano le disposizioni della direttiva. Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto comunitario nell’ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine…”
Carrozzieri: attenzione al futuro perché ora la infondata pretesa dell’assicuratore furbetto di differenziare i risarcimenti dilaga anche in RC auto.
Come si è visto la pretesa dell’assicuratore di differenziare indennizzi a seconda di chi provveda alla ripara il mezzo è priva di fondamento. Ma evidentemente il diritto talvolta viene piegato a logiche diverse e ora sono spuntate anche in RC auto clausole simili.
Poichè in RC auto il diritto del danneggiato ad essere risarcito del danno non incontra alcun limite nel contratto assicurativo stipulato tra l’assicurato e il proprio assicuratore, ma dipende dai principi generali del codice civile non è evidentemente possibile neanche ipotizzare limitazioni contrattuali al risarcimento del danno.
La Cassazione ha peraltro chiarito (Cass. VI, Ordinanza n. 5928 del 2012) che anche nella ipotesi di risarcimento diretto l’obbligo dell’assicuratore di risarcire rimane di tipo extracontrattuale cioè non può essere in alcun modo limitato da un contratto.
Infatti “ l’azione diretta (cioè il diritto del danneggiato di fare eventualmente causa alla propria assicurazione ) di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 (norma che disciplina e prevede il risarcimento diretto) non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile…”.
In altre parole la compagnia diretta risarcisce il danno “al posto” della compagnia del responsabile civile e quindi non può opporre alcun tipo di limitazione ai diritti risarcitori del danneggiato visto che alla materia non è applicabile alcun tipo di clausola contrattuale che eventualmente preveda limiti o condizioni al diritto del danneggiato di essee integralmnete risarcito.
Simili pretese sono evidentemente il frutto perverso di incultura giuridica e arroganza aziendale, e ove non rimangano allo stato di declamazioni buone solo per tentare di condizionare i carrozzieri indipendenti e i loro clienti, non potranno che provocare una serie infinita di cause il cui esito, visto il chiaro orientamento della Cassazione, è solo la sicura soccombenza dell’assicuratore furbetto.
Scarica la sentenza
Ufficio Studi Federcarrozzieri.
proprio la settimana scorsa ho avuto un problema simile sempre con unipol a nord di roma ritengo che sia una buona notizia. ma non rilassiamoci!
Buongiorno a tutti,
dopo aver letto quanto riportato sopra, non potevo esimemi dal testimoniare un’esperienza personale…..
Sono un carrozziere della provincia di Imperia che opera in questo settore dal 1993 e che quotidianamente “combatte” con la compagnia assicurativa Fondiaria Sai, per ottenere il risarcimento dei danni dei clienti, che si affidano a me firmando la cessione del credito.
Il cliente nello specifico, e’ assicurato presso un’agenzia Fondiari Sai, con polizza “Auto Presto e Bene”; al momento della stipula del contratto non viene spiegato chiaramente al cliente che la vettura dovrà essere esclusivamente riparata presso un carrozziere convenzionato con tale circuito. Viene messa in evidenza solo la possibilità di non pagare franchigia e scoperti, o magari uno sconto sulla polizza come meglio evidenziato in questo stralcio tratto appunto dal contratto:
….il contraente assicurato si impegna inoltre ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall’impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di sinistro che abbia colpito una delle seguenti garanzie, sempre che le stesse siano state richiamate in polizza: incendio, furto, eventi sociopolitici e naturali, collisione, danni accidentali, rottura cristalli. In questo caso l’eventuale scoperto ed il relativo minimo o la franchigia previsti in polizza vengono eliminati per la garanzia collisione e ridotti della metà per le altre garanzie sopra elencate diverse dall’RC Auto, ad esclusione degli eventi socio politici e naturali per i quali non opera alcuna riduzione. In luogo di tale regolamentazione troverà applicazione quella prevista dall’articolo 10 – “determinazione dell’ammontare del danno” delle condizioni generali dell’Assicurazione, quando ciò sia più favorevole all’assicurato. In caso di danno totale trovano comunque integrale applicazione l’eventuale scoperto ed il relativo minimo o la franchigia previsti in polizza……..
Io credo che un automobilista che subisce un danno dovrebbe andare dal suo carrozziere di fiducia che lui ha scelto e nessuno gli ha imposto, che e’ in grado di garantire tutto quello offerto dalle compagnie ma in più eseguirà una riparazione non condizionata dalla pressione di chi deve risarcire, e che penserà poi lui a farsi rimborsare dall’assicurazione.
Il cliente decide di far riparare l’auto presso la mia carrozzeria, non convenzionata con tale circuito. Ci tengo a fare presente che la vettura in questione e’ un Maserati Granturismo immatricolata da quattro mesi e il danno e’ relativo alla garanzia Kasco.
Conscio del fatto che in polizza esistono delle condizioni particolari, mi reco presso l’agenzia del cliente per chiarire i punti oscuri della polizza. L’agente mi comunica che il mezzo può essere riparato al di fuori del circuito Auto Presto e Bene, non godendo del beneficio degli sconti sulle franchigie e scoperti.
La vettura a seguito della riparazione, e’ stata portata presso un centro Ferrari, che ha visionato e verificato che il ripristino della vettura corrisponde agli standard stabiliti dalla Casa Madre.
Viene emessa regolare fattura di riparazione; contattiamo il liquidatore che gestisce la pratica, il quale ci comunica che il sinistro non sarà liquidato perché il cliente avrebbe dovuto far riparare il mezzo presso un riparatore convenzionato, che nel nostro territorio, corrisponde ad una carrozzeria che non ha i requisiti necessari ad eseguire i lavori a regola d’arte.
In conclusione mi trovo costretto ad affidare la pratica al Legale, per ottenere, chissà tra quanto, un risarcimento comunque dovuto.
Provate ad immaginare se la vostra assicurazione vi imponesse di andare dal loro Cardiologo, Dentista o Ortopedico di fiducia, voi come reagireste?
x Style Car non ti allarmare ma intrapprendi la tua decisione, prova a immaginarti se fosse accaduto diversamente che il tuo cliente si fosse rivolto alla Concessionaria della Maserati di zona non convenzionata con nessuna assicurazione e specialmente con il circuito di Auto Presto e Bene e mi immagino con tariffe più alte della tua azienda, la compagnia sarebbe costretta al risargimento nei tempi stabiliti vedi anche la nuova BER sostiene e condivide l’indipendenza e la libera scelta dei consumatori nella propria riparazione scegliendo il suo riparatore anche quando la auto è in garanzia, l’importante che i lavoro rispetti e sia conforme allo standar della sicurezza stradale come ritieni tu quindi non mollare !!!!!!! pultroppo quello che segnali sulle polizze infortunio e malattie se vuoi essere assistito da loro ti indicano le loro strutture convenzionate a volte ai dei dubbi sulla tua salute ,nella nostra città Firenze per fortuna hanno valide strutture per la mia esperienza , solamente che di convenzione c’è molto poco. Ciao
Salve,mi rivolgo al collega di IMPERIA (STYLE CAR),un esperienza del genere l’abbiamo avuta anche noi nel 2010 ,sempre con AP&B,chi vuol vedere come è stato risolto lo troverà su questo BLOG risalendo al mese luglio 2010 dal titolo: RIPARARE SI PUO,ANCHE SE NON SEI FIDUCIARIO.
L’articolo costruito a regola d’arte da DAVIDE GALLI e dai suoi collaboratori ,è stato uno dei primi risultati ottenuti nella battaglia dei risarcimenti contro AP&B. Altri casi sono capitati fino ad oggi ma tutti risolti, frà questi ne voglio citare uno di recente ,trattasi di un atto vandalico su una vettura “AUDI A 6” assicurata AP&B.Trattandosi di una verniciatura quasi completa ,il mio preventivo si aggirava sui 3300,00 euro ,con un totale di ore calcolate di circa 10 in più della perizia influendo sulla somma finale da mè richiesa,ma come se non bastasse un ulteriore taglio arriva anche da AP&B che liquida il cliente con un ass. di 2300,00 euro,a questo punto io emetto fattura di 3300,00 euro .Sono passati appena 10 gg. ed è pervenuto il rimborso della somma mancante,il tutto senza nessun intervento legale.Questo ci deve far capire che se siamo liberi da qualsiasi convenzione possiamo comuque ottenere quello che ci spetta.
Di questo passo, ritengo ci stiamo avvicinando ad una fase molto pericolosa.
In un mercato in forte recessione e privo di controlli, il freno della Magistratura sarà sempre più insufficiente a fermare la macchina del sistema assicurativo che ha scambiato la strada per una pista da corsa.
Giuseppe
[…] Ulteriori approfondimenti della sentenza nel sito di Federcarrozzieri. […]
[…] Secondo Federcarrozzieri si tratta di una “clausola vessatoria e pasticciata”, visto che gli assicuratori “sembrano dimenticare che il risarcimento in forma specifica è disciplinato dal codice civile e in forza dell’art. 2058 e che l’obbligo dell’assicuratore resta quello di indennizzare, cioè di pagare sempre e comunque una somma in danaro equivalente al valore della cosa danneggiata”. La pretesa dell’assicuratore di pagare somme diverse a seconda di chi ripari il mezzo è evidentemente infondata. Ulteriori approfondimenti della sentenza nel sito di Federcarrozzieri […]
Mi permetto di fare alcune precisazioni: la clausola cosidetta “comfort” che prevede la riparazione presso un’officina convenzionata non è obbligatoria e fa ottenere all’assicurato un discreto sconto in polizza. Perciò il cliente, sottoscrivendo la polizza con tale clausola, si impegna a riparare il mezzo presso i riparatori convenzionati. Se, nonostante tutto, decide di andare altrove può farlo, ma deve pagare una franchigia e successivamente non avrà più lo sconto.
Perciò non è detto che sia l’assicuratore il “furbetto”, ma magari lo è il cliente che accetta la clausola, usufruisce di uno sconto e poi vuole fare di testa sua e si lamenta quando deve pagare la franchigia
finalmente una buona notizia anche se gia da tempo almeno in provincia di torino tra assicuratori e periti sono abbastanza cauti nel far rispettare le varie clausole anche perche qualcuno piu accorto avrà sicuramente notato che con queste formule le compagnie di assicurazioni non risprmiano un bel niente perche un danno ad esempio da 10 si trasforma magicamente in un importo da 20 o 25 poi potremmo discutere ore di tutto il resto come sconti vari e sinistrosità che è diminuita moltissimo e in provincia addirittura dimezzata a fronte della crisi e dei vari costi legati all’utilizzo dell’auto comunque sono felice di questa notizia e grazie alla nostra magistratura molte volte a torto maltrattata
@Paola e che sconto si e no arriva a 10 euro e per 10 euro di sconto devo andare dal riparatore indicato dalla compagnia?
@maurizio Dipende dalle compagnie, lo sconto di solito varia dal 15% al 25%, quindi non sono 10 euro. Poi è molto semplice: non vuoi andare dalle carrozzerie convenzionate? Perfetto, basta che non metti la clausola in polizza. Nessuno obbliga nessuno. E se invece vuoi la clausola in polizza e la sottoscrivi ti devi attenere a ciò che hai sottoscritto. Se non lo rispetti va da sé che devi pagare una penale. Se firmi un contratto ti impegni a rispettarlo
Le parole di Paola appaiono profetiche dopo la battaglia sull’articolo 8 .
“Nessuno obbliga” …
;-)