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Rinviata la partenza del SISTRI per i produttori  di rifiuti pericolosi.

E’ quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, che reca Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
La norma, modificando l’articolo 188 ter del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), oltre a fissare al 1° ottobre 2013 l’operatività del sistema per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi, ridefinisce sostanzialmente l’elenco dei soggetti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità.
Sono previsti,  tra gli obbligati ad aderire al sistema, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. I soggetti non contemplati in questo elenco possono aderire su base volontaria.
Fatte salve eventuali ulteriori proroghe e fatta salva la possibilità di utilizzare il sistema su base volontaria, l’avvio dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014 per i produttori  iniziali di rifiuti pericolosi.
La norma approvata dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare in sede di prima applicazione, entro il 3 marzo 2014 o, al più tardi, nei sei mesi successivi, si debba procedere alla semplificazione del sistema, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza. Le semplificazioni, finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, devono essere adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Il decreto, inoltre, prevede che per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, le sanzioni sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale. Tale regime è previsto limitatamente alle condotte di informazioni incomplete o inesatte ed a quelle previste a carico dei trasportatori di rifiuti per la violazione dei relativi obblighi.
Nelle more dell’entrata in operatività del sistema, le imprese sono tenute alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari, sulla base delle disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.205/10.
Tra le novità del decreto, infine, va segnalata la soppressione del  Comitato di vigilanza e controllo  del SISTRI e la sostituzione di tale organismo con un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, costituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’ambiente, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema.

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci.

Elisabetta Tarantino

normative@ilcarrozziere.it

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