No, non state leggendo un tema di matematica. Ma per far subito capire di che parliamo, occorre la massima semplificazione. Tizio, proprietario di un’auto, ubriaco, fa guidare il proprio mezzo all’amico Caio. Ancora più ubriaco di Tizio. E per giunta con la patente sospesa. Si verifica un incidente mortale, in cui Tizio muore. E qui sorge il guaio: l’Assicurazione di Tizio risarcisce i familiari di Tizio stesso, ma poi vuole i soldi indietro. Perché, dice la Compagnia, lo stato d’ebbrezza di Caio nell’attimo dello scontro impedisce il risarcimento. Per contratto Rca.
Una battaglia legale
I familiari di Tizio iniziano una battaglia legale contro la Compagnia, per ottenere il risarcimento: parliamo di centinaia di migliaia di euro, e non certo di un indennizzo da colpo di frusta. Ecco perché le cose vanno molto per le lunghe e si arriva addirittura in Cassazione. Dove i familiari di Tizio trionfano, infliggendo una pesantissima sconfitta alla Compagnia, sotto il profilo giudiziario ed economico anzitutto, ma anche dell’immagine. Per la cronaca, la partita è finita, giacché non esiste un quarto grado di giudizio cui la Compagnia può ricorrere basandosi chissà su quale cavillo scoperto da Azzeccagarbugli.
Il perché della sentenza
Le eccezioni che derivano dalla Rca non sono opponibili ai familiari della vittima, anche se questa è, a sua volta, proprietaria del veicolo. Il principio innovativo è questo: viene fissato il carattere pubblicistico della polizza anche a beneficio del proprietario (e dei suoi familiari), nel momento in cui diventa trasportato, ossia terzo. L’autonomia del diritto nei rapporti con la Compagnia vale pure se il trasportato era proprietario del mezzo: i congiunti possono far valere i danni. La sentenza del grado di giudizio precedente (del 2007) che condannava gli eredi a restituire all’Assicurazione quanto ottenuto a titolo di danno patrimoniale e morale, è sbagliata. Il diritto del terzo trasportato nei rapporti con l’assicurazione vale anche quando quest’ultimo sia anche proprietario del veicolo e titolare del contratto Rc auto. Lo dice la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza 18308 dell’11 aprile 2014. Che è stata però pubblicata il 27 agosto 2014, ragion per cui ve ne diamo notizia solo ora.
Che batosta
Una sonora legnata per l’Assicurazione (e anche un po’ per tutte le Compagnie): spesso le controversie fra clienti e imprese arrivano in tribunale. Si pensi che c’è voluto un decennio affinché i familiari della vittima la spuntassero definitivamente. Con la certezza che questo precedente faccia giurisprudenza e sia tenuto in debita considerazione dalle Assicurazioni.
Rivalsa, le cose cambiano
Ben diverso è il caso della rivalsa per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Se l’assicurato causa un sinistro dopo aver bevuto o essersi drogato, la Compagnia risarcisce i danni all’altro guidatore dell’altra auto, ma poi si rivale sul cliente: ha pienamente diritto a farsi restituire tutto l’indennizzo. La soluzione per prevenire un simile guaio è la clausola “rinuncia alla rivalsa”: l’assicurato spende un po’ di più rispetto alla Rca normale, ma poi non è soggetto alla rivalsa.