Per conto di Federcarrozzieri, Massimo Zera (artigiano carrozziere) è il coordinatore regionale Lombardia. Ed è soprattutto a lui che dobbiamo la nascita di un progetto legge Rc auto interessante. Militante della Lega, si è prodigato per prendere contatti con il capogruppo Massimiliano Fedriga, e ha consegnato per conto di Federcarrozzieri la documentazione e comunicati stampa della Carta di Bologna. Al contempo, a Biella ci è venuto a trovare l’on. Roberto Simonetti, al quale abbiamo fatto le stesse consegne per conto della Carta di Bologna. Ne è uscito un magnifico progetto di legge che ricalca i punti della Carta di Bologna, compresi alcuni passaggi che riguardano la terzialità dei periti. Un applauso all’impegno della Lega e a tutti i politici che si sono prodigati perché prendesse forma il progetto di legge: un grazie particolare va a Massimo Zera

Facciamo i nomi

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI SIMONETTI, ALLASIA, FEDRIGA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI.

Modifiche al codice delle assicurazioni private.

La proposta di legge è composta da cinque articoli.

L’articolo 1 inserisce disposizioni volte a integrare il CAP (articoli da 142-quater a 142-novies), con specifico riguardo alla materia dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. In particolare, l’articolo 142-quater mira a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazione e assicurando in via di principio a favore del danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia abilitate. Tale principio deve essere espressamente menzionato all’atto della stipulazione di nuovi contratti e in occasione di ogni rinnovo nonché nella nota informativa. Si stabilisce, inoltre, che le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell’assicurato si presumono vessatorie e sono pertanto nulle, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico degli utenti.

Per quanto concerne la cessione del credito, si stabilisce che le eventuali clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell’assicurato si presumono vessatorie e sono nulle in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. La previsione risulta necessaria a fronte del comportamento seguito da diverse imprese di assicurazione che inseriscono nei contratti apposite clausole che limitano la facoltà dell’assicurato danneggiato di cedere il proprio credito relativo al risarcimento del danno in capo a imprese di autoriparazione di propria scelta. Nel caso in cui il danneggiato effettui la riparazione del veicolo sinistrato avvalendosi direttamente di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito, la norma prevede che l’indennità da corrispondere a titolo di risarcimento deve essere versata direttamente al medesimo danneggiato.

L’articolo 2 è diretto ad abrogare le disposizioni vigenti che regolano la procedura di risarcimento diretto. Le ragioni risiedono nella constatazione delle gravi conseguenze che sono derivate dalla citata procedura, la quale non ha risolto la questione relativa all’abbassamento dei costi di gestione delle pratiche di indennizzo a carico delle compagnie, nonché alla conseguente riduzione del costo delle polizze, soprattutto a causa dei meccanismi farraginosi di compensazione fra le compagnie, i quali hanno innescato nella pratica una pressione al rialzo sui premi.

L’articolo 3 è diretto a consentire, in un quadro di trasparenza, oltre che ai contraenti e ai danneggiati, anche al riparatore direttamente interessato per aver riparato il mezzo, munito di delega o cessione di credito del soggetto danneggiato, di accedere agli atti istruttori a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni per verificare le perizie svolte dall’assicuratore e per acquisire elementi di informazione circa le motivazioni che possano determinare un eventuale diniego al risarcimento o una sospensione della procedura liquidativa.

L’articolo 4 modifica l’articolo 148 del CAP relativo alla procedura di risarcimento. In primo luogo, la norma stabilisce che il diritto dell’assicurato al risarcimento rimanga fermo nei soli casi in cui non sia obbligatorio procedere alla riparazione obbligatoria, disciplinata dall’articolo 2 della proposta di legge. La norma prevede, poi, che l’impresa di assicurazione sia comunque tenuta a richiedere le informazioni relative all’incidente ai competenti organi di polizia e che gli organi di polizia siano tenuti a trasmettere tempestivamente le informazioni acquisite all’impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.

L’articolo 5 è diretto a confermare il ruolo del perito automobilistico prevedendo che l’accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione avvenga esclusivamente attraverso l’attività peritale svolta da periti iscritti nel ruolo professionale; in tal senso si preclude alle imprese di assicurazione la facoltà di effettuare liberamente e direttamente l’accertamento e la stima dei danni, come desumibile dalla formulazione aperta del vigente comma 2 dell’articolo 156 del CAP.