di Davide Galli
presidente della Federazione Italiana Carrozzieri Indipendenti – Federcarrozzieri e cofondatore della Carta di Bologna
Tratto da: La Città del Secondo Rinascimento
L’indennizzo diretto è una procedura liquidativa per i danni subiti in caso di sinistri stradali fra due vetture assicurate in Italia, secondo cui il rimborso è richiesto dal danneggiato direttamente alla propria compagnia assicuratrice e non a quella del responsabile del sinistro. La compagnia provvede quindi ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell’assicurazione di controparte, per ottenere poi da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo la Convenzione fra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto, a cui entrambe hanno aderito. Tuttavia, la Carta di Bologna, sottoscritta da diversi enti a tutela del consumatore e di cui lei è cofondatore, ha rilevato alcune incongruenze…
Si tratta propriamente di un indennizzo e non di un risarcimento. Il risarcimento è quello che il danneggiato richiede integralmente, per tutti i danni subiti, mentre l’indennizzo è quello che la compagnia riconosce in base alle clausole contrattuali contenute nella polizza, clausole denominate “indennizzo in forma specifica”, che possono porre limitazioni al risarcimento integrale. Ne cito alcune come il divieto di cedere il credito alla carrozzeria non convenzionata con la compagnia, in caso di riparazioni occorrenti in seguito al sinistro. Peraltro, occorre notare che, invece, la cessione del credito consentirebbe al danneggiato di non anticipare l’importo della riparazione. Fra le altre limitazioni alla liquidazione integrale del danno ci sono quelle che prevedono franchigie o scoperti, per esempio, fino al 20 per cento dell’importo della fattura della riparazione. Su un danno che ammonta a 10 mila euro, la compagnia ne può decurtare 2 mila qualora la vettura non sia riparata presso le carrozzerie convenzionate.
Tali limitazioni sono diverse in base alla polizza di ciascuna diversa compagnia assicurativa in cambio di sconti che non superano le poche decine di euro. Il consumatore, invogliato da questi sconti, rischia però di sottoscrivere un contratto che limita di fatto i propri diritti.
Sul punto si è già espressa più volte la Corte Costituzionale (con le ordinanze 205/08, 154/2010, 192/2010 e con la sentenza 180/09), stabilendo inequivocabilmente che la procedura di indennizzo diretto, per essere legittima, deve essere facoltativa, ovvero non sono escluse le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato, in quanto non è una procedura esclusiva.
Attualmente, le compagnie assicurative tendono a rimborsare i danneggiati solamente in quanto assicurati e non in quanto danneggiati. Per intendere la questione, consideriamo cosa accade nell’ipotesi del pedone che è investito da un’automobile mentre attraversa la strada sulle apposite strisce. Il pedone non è assicurato e si rivale sull’assicurazione dell’automobilista che l’ha investito, pretendendo l’integrale risarcimento dei danni e il rimborso delle spese sostenute. Consideriamo il caso, invece, dello stesso automobilista che investe un’auto, anziché il pedone, causando danni al veicolo. La polizza del danneggiato, non quella del responsabile dell’incidente, prevede limitazioni nel risarcimento in caso d’incidente. L’automobilista paga un premio Rc Auto per i danni che potrebbe cagionare a un’altra persona, quindi, non è coperto dal risarcimento integrale dei danni. In altre parole, è risarcito in quanto assicurato e non in quanto danneggiato. Noi crediamo, invece, che il danneggiato debba essere risarcito come tale e non come assicurato perché è un’altra cosa. Se è considerato come danneggiato, potrà essere risarcito nei termini indicati dal codice civile.
Questo tema è stato sollevato dalla Carta di Bologna (www.cartadibologna.org) in un’apposita audizione alla Camera dei Deputati…
La Carta di Bologna ha raccolto le adesioni di diversi enti per informare il Parlamento del rischio della lesione di diritti che il Disegno di legge sulla concorrenza può avallare nei confronti di portatori di interessi diversi non appena sarà convertito in legge. Si prospetta, infatti, nell’ambito del settore Rc Auto, la riduzione del costo della polizza in cambio della limitazione dei diritti dei danneggiati. Anche per questo abbiamo proposto la portabilità delle polizze Rc Auto, come accade per un mutuo o per una compagnia telefonica, offrendo la possibilità all’utente di valutare nel corso dell’anno se mantenere il contratto con la compagnia o cambiare. La portabilità della polizza Rc Auto è una pratica che in Francia, per esempio, ha portato benefici alla concorrenza nel mercato e potrebbe essere operativa anche in Italia, soprattutto se consideriamo che quello italiano è gestito in prevalenza da tre compagnie assicurative, che detengono il 70 per cento delle polizze Rc Auto, mentre la restante parte è suddivisa fra le altre venticinque. Con il 70 per cento di premi pagati a tre compagnie è difficile pensare che ci sia una vera concorrenza. La portabilità della polizza garantirebbe un effettivo diritto di scelta dell’assicurato, che potrà confrontare i servizi effettivamente più convenienti.
In che termini la Carta di Bologna sta conducendo una battaglia di civiltà?
È civile chi non è indifferente a quello che gli accade intorno e non si limita a considerare il problema quando lo riguarda direttamente. Noi abbiamo semplicemente ascoltato diverse istanze come quelle dei medici legali, per esempio, che, con la prima stesura del Ddl concorrenza avrebbero avuto pesanti ripercussioni nella loro attività. Alcune polizze, infatti, prevedevano che fosse la compagnia a indicare il medico al quale rivolgersi e quali cure sarebbero state pagate. Anche in questo caso era limitata la libertà di scelta del medico curante nell’eventualità di un incidente. Gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati hanno depurato il testo del Ddl concorrenza da tutte le limitazioni in ambito Rc Auto. La scelta di civiltà è stata quella di ascoltare cosa accadeva intorno a noi.