L’antica arte di cucire modellando l’abito su misura del cliente, sulle sue specifiche esigenze. Cosí, quando il capo veniva finalmente indossato, qualcuno ti diceva che sembravi un figurino.
La moda però è mutevole, l’industria produce ormai in serie ed anche il modello testimone muta col mutare delle mode.
Modello testimone? Sì citando Benigni : modello Giuditta. Inviso ai più, il vestito stretto del testimone non lo vuole più nessuno. In questi anni anche il testimone è finito nel girone dei ladroni con avvocati, carrozzieri e danneggiati. Tutti truffatori per antonomasia delle “povere” assicurazioni ma questo leit-motiv lo conosciamo bene in tanti. Non è un mistero per nessuno, basta sfogliare le pagine dei giornali o cercare su google. Alla voce testimone vengono fuori solo accezioni negative e l’urgenza di un cambiamento per quello che viene dipinto come un vero e proprio “lavoro”, quello appunto del falso testimone.
Sappiatelo, è una voce univoca: il testimone vero non esiste e, dunque, occorre un intervento. Ma come, qualcuno si chiederà “non esisteva già un reato di falsa testimonianza?”.
Macchè, urge un provvedimento ad hoc, le compagnie devono dormir sonni tranquilli! Ecco allora che già nel Destinazione Italia di Letta veniva paventata “la soluzione delle soluzioni”. L’ideona era questa: l’art. 1, 1° co, lett. c) D. d.l. Zanonato, già art. 8, 1° co., lett. c) D.L. Destinazione Italia modificando l’art. 135 del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni) prevedeva:
”inammissibile il testimone che non sia stato indicato nella denunzia di sinistro e nella richiesta di risarcimento inviata alla compagnia di assicurazione;
il giudice non ammette le testimonianze non acquisite come sopra, salvo i casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro indicazione;
è prevista la verifica dei testimoni ‘professionali’, con segnalazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti consequenziali.”
Quando per pochi minuti le machiavelliche e nefaste previsioni dell’art.8 furono spazzate via pareva rientrato l’allarme. Senonché, dopo la simulazione di stralcio, ecco che gli spropositi del Destinazione Italia sono stati riproposti e pedissequamente riportati nel DDl concorrenza. Insomma si pensa così di prendere per il cravattino i “testimoni di comodo”.
Torniamo all’esempio iniziale, d’altronde siamo in periodo di sfilate ed in Senato a sfilare sono anche i nuovi modelli per testimoni. Abitini cuciti stretti, stretti così che le norme stilistiche travestano il testimone di volta in volta in attendibile o non attendibile secondo il rassicurante benestare delle assicurazioni. L’uomo nero delle favole, quello dei brutti sogni di ogni bimbo viene ufficialmente individuato: il testimone.
Quando arriva in udienza vedi già dagli sguardi sospettosi che la figura è certamente mal vista… Come se la memoria fosse un guardaroba di cassetti ordinati nei quali i calzini sono ordinati per colore, o le magliette per modello. Roba maniacale, non certo affidabile!! E’ invece è questa la richiesta. Una ricerca di memoria che resista all’usura del tempo che trascorre abbondante, non certo a causa del testimone, senza cuciture che cedono o bottoni che si perdono. Un rigore che imbastisce i desiderata assicurativi ma che si scuce facilmente.
Pretendere una normativa specifica per i soli testimoni in rc auto confezionando così l’abito a seconda del contenzioso è solo l’ennesima pressione su un Governo pronto ad assecondare ogni richiesta. Non più distinto dalla stagione a/i o p/e ma dall’oggetto della causa intrapresa. Sei un testimone in una causa per regolamento di confini o magari in una litigiosissima causa condominiale? Sei trendy! Testimone di un sinistro? Niente da fare sei out e decisamente fuori moda!
Premiata sartoria governiamo a modo nostro, così vi veste senza che ve ne accorgiate!
allora cambiamo lavoro!!!!!!! FAREMO I SARTI!!!!!