Ottobre 2015 aveva spazzato via il contrassegno dell’assicurazione. L’unico obbligo rimasto era quello di conservare a bordo dell’autovettura il certificato assicurativo. In soldoni: via il foglietto che ritagliavamo strappandolo malamente per posizionarlo in vista sul parabrezza mentre il certificato assicurativo doveva essere presente in auto altrimenti si rischiava la multa.

Quest’anno non è stato necessario attendere ottobre perché il primo settembre il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/5931/16/106/15, ha introdotto ulteriori novità.

In sede di controllo, il conducente di un veicolo a motore può esibire alla Polizia stradale anche un certificato assicurativo digitale o una sua stampa non originale senza incorrere in alcuna sanzione. La circolare richiama in effetti quanto disposto dall’IVASS lo scorso dicembre.

Difatti l’IVASS, con provvedimento n.41 del 22 dicembre 2015 ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento n.34 del 2010 prevedendo, esclusivamente per i contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: «la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il proprio consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica».

Il Ministero ammette i documenti in formato digitale e così il certificato dell’assicurazione varrà anche su smartphone e tablet.

Insomma il proprietario di una macchina dal 1 settembre 2016 potrà dimostrare di essere in regola con la Rca semplicemente mostrando il file presente sul telefono cellulare . La circolare ministeriale è così intervenuta sull’esibizione del certificato di assicurazione precedentemente prevista dall’articolo 180, comma 1, lettera D, del Codice della Strada dando il via libera al digitale. La circolare, inoltre, dà l’ok anche ad “una stampa non originale del formato digitale stesso”.

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