Clausole vessatorie: ovvero come procrastinare il più a lungo possibile la liquidazione del risarcimento del danno. Due casi concreti che sono un esempio significativo.

Franchigie, dinieghi illegittimi, limitazioni dei diritti del danneggiato senza fine. Ogni volta la storia si ripete e se non vai nella carrozzeria convenzionata scatta la “punizione”. Questa volta l’ambito è quello delle polizze  atti vandalici.

La clausola incriminata, nel caso specifico, si trova all’interno di un allegato della polizza e non reca neppure una specifica sottoscrizione: insomma è come se non ci fosse. A dirlo è proprio il giudice di pace di Milano, Dott. Claudio Bacherini , dell’8 sezione civile.

Sulla stessa linea la pronuncia della Dott.ssa Paola Marchigiano, giudice di Pace di Milano dell’8 sezione civile. Polizza atti vandalici. Anche in questo caso si parla di vessatorietà delle clausole invocate ma c’è qualcosa in più.

Vittoria, mai paga di dinieghi non si accontenta della sola vessatorietà ma gioca al rialzo  divertendosi a mescolare le carte e così invoca sia la carenza di legittimazione ad agire in giudizio del carrozziere cessionario che un presunto mancato rispetto di una clausola contrattuale in merito all’accertamento peritale.

Insomma, a sentire l’assicurazione il cessionario non avrebbe la facoltà di azionare in giudizio se il credito non è certo e non è stato giudizialmente accertato. Tocca allora chiarire le idee a chi si ostina a dimenticare sia la costante giurisprudenza sia la libera cedibilità del credito e persino l’assenza di una legge che vieti tale possibilità! Come spesso accade, il dato normativo viene letto a proprio piacimento così fa anche Vittoria che nell’invocare la clausola sull’accertamento peritale dimentica che quella stessa clausola prevede un termine che lei stessa non ha rispettato. Non si tratta dell’unica dimenticanza visto che la pronuncia sottolinea come nessuna proposta risarcitoria sia mai stata avanzata.

La sentenza prosegue nella disamina degli obblighi pienamente assolti da una sola delle parti in causa e delinea lo scenario che tante volte abbiamo osservato: un notevole sbilanciamento tra danneggiato ed assicurazione. Un percorso risarcitorio che incontra innumerevoli ostacoli, sempre diversi, sempre nuovi ma soprattutto pretestuosi e volti unicamente a ritardare quanto più è possibile la liquidazione dell’indennizzo dovuto per legge.

Le due sentenze hanno pienamente accolto le istanze avanzate dagli avvocati Biagio e Diego Monteleone  e confermano il braccio di ferro costante tra danneggiati ed assicurazioni.

Si tratta però dell’ esempio lampante di come il modus operandi assicurativo costringa incessantemente danneggiati e carrozzieri ad attese lunghissime e costi notevoli. Le carrozzerie che come in questi due casi hanno ottenuto questa vittoria hanno però dovuto sopportare rischio, costi e lungaggini che si potevano certamente evitare e che, la stessa Vittoria, ha pagato con costi notevolmente più elevati.

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Sentenza Giudice di Pace Milano 15 aprile 2016

Sentenza Giudice di Pace Milano 1 ottobre 2016