La tribolata approvazione del Ddl concorrenza ci ha consegnato, su tutto, un importante riconoscimento: la libertà di scelta.

Tutelare e preservare la libertà di rivolgersi al proprio autoriparatore di fiducia è una scelta di estrema civiltà giuridica.

Accanto ad un punto fermo di tale importanza sono presenti una serie di previsioni che richiedono un esame approfondito. È importante imparare a conoscere i nuovi strumenti a disposizione sia per valutarne pro e contro sia per utilizzarli al meglio.

Testimoni, una strada intrapresa da tempo.

Era tempo che se ne parlava. Al centro dell’attenzione di assicurazioni e legislatore ci sono i testimoni. L’obiettivo dichiarato è contrastare il fenomeno dei professionisti della testimonianza. Sarà dunque necessaria una grande lucidità, che in caso di sinistro stradale manca, per poi riuscire a dimostrare l’esatta dinamica sinistrosa.

Cosa dice il testo della legge approvata.

15. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilita’ e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu’ di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di polizia che sono chiamati a testimoniare.

I rischi.

La norma in questione corre il rischio di andare oltre le intenzioni colpendo ancora una volta, l’automobilista onesto che, vittima di un incidente con soli danni a cose, dovrà affrettarsi a rincorrere i dati degli eventuali testimoni presenti. In caso contrario la prova testimoniale sarà inammissibile e la conseguente riduzione del danno risarcibile per il principio della presunzione di colpa concorrente, anche laddove egli non abbia contribuito a determinare l’evento.

In carrozzeria.

A far data dal 29 agosto 2017 la previsione nuova di zecca è entrata in vigore ed è quindi importante accertarsi della corretta indicazione dei dati richiesti per l’identificazione degli eventuali testimoni presenti. Diversamente, ove si arrivasse ad avviare un contenzioso il giudice investito della questione non potrà tener conto di quanto sostenuto da testimoni indicati successivamente.

Gestire al meglio la procedura di risarcimento della cessione del credito significa conoscere ogni aspetto procedurale per prevenire l’insorgenza di problematiche future. Per farlo è necessario verificare sin dal primo istante tutta la documentazione necessaria. Professionalità e conoscenza approfondita sono gli strumenti indispensabili per una crescita del lavoro in carrozzeria.