La tribolata approvazione del Ddl concorrenza ci ha consegnato, su tutto, un importante riconoscimento: la libertà di scelta.
Tutelare e preservare la libertà di rivolgersi al proprio autoriparatore di fiducia è una scelta di estrema civiltà giuridica.
Accanto ad un punto fermo di tale importanza sono presenti una serie di previsioni che richiedono un esame approfondito. È importante imparare a conoscere i nuovi strumenti a disposizione sia per valutarne pro e contro sia per utilizzarli al meglio.
Testimoni, una strada intrapresa da tempo.
Era tempo che se ne parlava. Al centro dell’attenzione di assicurazioni e legislatore ci sono i testimoni. L’obiettivo dichiarato è contrastare il fenomeno dei professionisti della testimonianza. Sarà dunque necessaria una grande lucidità, che in caso di sinistro stradale manca, per poi riuscire a dimostrare l’esatta dinamica sinistrosa.
Cosa dice il testo della legge approvata.
15. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilita’ e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu’ di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di polizia che sono chiamati a testimoniare.
I rischi.
La norma in questione corre il rischio di andare oltre le intenzioni colpendo ancora una volta, l’automobilista onesto che, vittima di un incidente con soli danni a cose, dovrà affrettarsi a rincorrere i dati degli eventuali testimoni presenti. In caso contrario la prova testimoniale sarà inammissibile e la conseguente riduzione del danno risarcibile per il principio della presunzione di colpa concorrente, anche laddove egli non abbia contribuito a determinare l’evento.
In carrozzeria.
A far data dal 29 agosto 2017 la previsione nuova di zecca è entrata in vigore ed è quindi importante accertarsi della corretta indicazione dei dati richiesti per l’identificazione degli eventuali testimoni presenti. Diversamente, ove si arrivasse ad avviare un contenzioso il giudice investito della questione non potrà tener conto di quanto sostenuto da testimoni indicati successivamente.
Gestire al meglio la procedura di risarcimento della cessione del credito significa conoscere ogni aspetto procedurale per prevenire l’insorgenza di problematiche future. Per farlo è necessario verificare sin dal primo istante tutta la documentazione necessaria. Professionalità e conoscenza approfondita sono gli strumenti indispensabili per una crescita del lavoro in carrozzeria.
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La ricostruzione della dinamica di un sinistro non sarebbe un problema, o quanto meno non lo sarebbe dello stesso tenore e dimensione attuale, con l’utilizzo delle Dash Cam, dispositivi oramai ampiamente diffusi, reperibili e dal costo abbordabile. Come al solito taluni eccepiranno che non sono dispositivi miracolosi, un’argomentazione decisamente debole: si, non sono miracolosi e non risolvono tutti i problemi, d’accordo, ma tra il dimostrare inequivocabilmente la maggior parte delle dinamiche di sinistro e lasciarle tutto alle testimonianze più o meno interessate delle parti ce ne corre parecchio.
Le compagnie d’assicurazione non sono interessate a questi dispositivi, senza derive dietrologiche lo dimostra semplicemente il fatto che non le propongono come invece fanno con le cosiddette scatole nere, dispositivi tra i quali passa la stessa differenza che c’è tra un cieco e un vedente, scusate se è poco.
Alle carrozzerie dovrebbero invece interessare, un concorso di colpa (eventualmente immeritato) implica il dover chiedere al proprio cliente un esborso relativamente alla parte di danno corrispondente alla percentuale di responsabilità attribuita nel sinistro.
Ma mi posso sbagliare, magari ai carrozzieri non conviene per un motivo che mi sfugge, chissà, per ora non ho visto nessun carrozziere proporle ai propri clienti……
Mi chiedo se i testimoni occorrono per forza anche ai sinistri doppia firma dove inequivocabilmente uno ha ragione e l’altro ha torto , non dovrebbe bastare la sola denuncia se chiaramente descritta e dichiarata e firmata da entrambi le parti e dove comunque uno si assume la responsabilità di quello che dichiara fino a prova contraria da parte delle compagnie di assicurazioni e non invece che oltre al fatto dello stesso CAI che viene chiaramente compilato e firmato dobbiamo provvedere noi stessi ha dimostrare la veridicità di quanto dichiarato , perché non dovrebbe essere sufficiente il CAI , e perché non dovrebbe essere l’assicurazione di competenza ha dimostrare con testimoni che quanto dichiarato non corrisponderebbe al vero.
Per i sinistri a doppia firma non essendoci contestazione tra le parti relativamente alla dinamica i testimoni non devono esserci per forza, che poi sia inequivocabile che una parte abbia tutta la ragione e l’altra tutto il torto può capitare, certo, ma temo che nella maggior parte dei casi la colpa concorrente non sia un principio astratto, comunque previsto dalla legge (art. 2054 c.c.), ma una fondata realtà. Comunque, lungi dal voler prendere le parti delle compagnie di assicurazione, che certo non sono ai primi posti della classifica delle mie simpatie, un CAI doppia firma non lo vedo come pietra tombale di tutte le considerazioni. A parte i casi di sinistri simulati, dove certo non manca l’accordo tra le parti, a decidere chi ha ragione o torto non possono essere esclusivamente le parti, che normalmente non sono luminari in materia di Codice della Strada (e di Codice Civile, vedi il già citato articolo 2054); capita spesso che una parte ritenga di avere ragione e invece ha torto, in tutto o in parte, come capita l’esatto contrario, ovvero che si creda di aver torto e invece si ha ragione, magari parzialmente. Sarebbe tutto molto meno difficilmente dimostrabile e valutabile con una bella ripresa filmata, ma oltre alle compagnie di cui ho già detto e i carrozzieri per i quali non so se la cosa convenga o meno, quello che più temo è il fatto che i conducenti stessi abbiano ben poca voglia di stabilire in modo inequivocabile la dinamica di un sinistro, sarei curioso di vedere quanti concorsi di colpa salterebbero fuori……