Come annunciato alcune settimane fa https://codacons.it/rc-auto-2-marzo-tavolo-fra-consumatori-assicurazioni-autoriparatori/ lo scorso 2 marzo a Roma presso il Ministero dello Sviluppo economico sono stati avviati i lavori del tavolo previsto dall’art. 1 comma 10 della Legge Concorrenza. cui è demandata la predisposizione delle “linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni dei veicoli a regola d’arte”.
La notizia è stata resa nota, tra gli altri, dal sito consumeristico Help consumatori http://www.helpconsumatori.it/soldi/assicurazioni/rc-auto-al-via-tavolo-su-riparazioni-a-regola-darte/120786) e da altri http://www.movimentoconsumatori.it/notizie/4517/rc-auto-aperto-il-tavolo-sulle-riparazioni-a-regola-darte-prossimo-appuntamento-il-23-marzo.html
http://www.consumerismo.it/riparazioni-auto-parte-il-tavolo-per-definire-come-farle-18990.html
Al tavolo, promosso da 17 associazioni dei consumatori, era presente la dirigenza del Ministero dello Sviluppo economico, una delegazione di Federcarrozzieri e, in veste di osservatore, l’Ivass. UnipolSai ha formalmente manifestato interesse per le tematiche del tavolo confermando la volontà di assistere ai lavori.
Sulle questioni preliminari è stata rilevata la piena legittimità della convocazione, poiché la norma non prevede alcun ruolo attivo in tal senso né del Ministero dello Sviluppo Economico né del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti che, del Ministero è organo consultivo. La convocazione peraltro è stata effettuata su delega di una pluralità di associazioni aventi i requisiti previsti dalla legge e cioè l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art.137 del Codice del Consumo che secondo la norma hanno un ruolo assolutamente paritario.
La sessione del tavolo è stata aperta dai dirigenti del Mise che hanno sottolineato la piena disponibilità del Ministero ad ospitare le successive sessioni. “Durante il primo incontro – si legge nei comunicati dei consumatori – si è ipotizzato in particolare di sentire alcuni protagonisti facenti parte della filiera delle riparazioni e/o necessari per garantire la tracciabilità delle stesse, con particolare riferimento alle riparazioni dei componenti strutturali dei veicoli”. I lavori del tavolo, per consentire la più amia partecipazione, sono stati poi aggiornati aggiornati al prossimo 23 marzo.
Per quella data la dirigenza ministeriale presente e l’Ivass, unitamente alle associazioni consumeristiche hanno auspicato che i lavori possano “raggiungere i massimi livelli di contributo tecnico, condivisione e partecipazione da parte di tutti i soggetti indicati dalla legge nell’interesse di una filiera importante che impatta sulla sicurezza delle automobili e quindi, nei fatti, dei cittadini-consumatori”.
L’insediamento del tavolo è stato un primo appuntamento proficuo e foriero di spunti interessanti come ha dato atto il resoconto predisposto dai partecipanti che hanno ritenuto, concorde l’Ivass e la struttura ministeriale, di lasciare comunque aperto il programma, per eventuali integrazioni che i futuri partecipanti potranno proporre. Quella delle linee guida è certamente un’iniziativa che rappresenta un importante momento di confronto aperto e costruttivo, tra artigiani e consumatori nato dall’esigenza di fare maggior chiarezza possibile su tutti quegli aspetti i che incidono sulla sicurezza dei consumatori e che, nelle intenzioni del legislatore, dovranno costituire un valido riferimento per il settore dell’autoriparazione.
Il MISE ha poi ribadito la propria piena disponibilità nell’ospitare le future sessioni dei lavori che sono stati aggiornati al 23 marzo con l’auspicio che vengano superate questioni formali nel segno di una partecipazione sempre più ampia tesa alla massima inclusione di tutti i soggetti interessati.
OTTIMO. AVANTI TUTTA. grazie.
Le confederazioni dov’ erano? Forse impegnate a fare protocolli, a scrivere linee guida, pseudo accordi e… NON PERVENUTE.
Ottima notizia.
Perfetto ottimo lavoro …altri puntano ad altro
Ben vengano le linee guida sulle riparazioni, ma prima di tutto è necessario che le riparazioni stesse vengano effettuate.
Occorre fare in modo che le assicurazioni procedano al risarcimento solo dopo la presentazione della fattura del riparatore, al fine di impedire che mezzi non riparati (anche un faro che a causa di un urto proietta la luce in modo sbagliato può provocare un incidente) circolino con il rischio di arrecare danni al guidatore e agli altri utenti della strada.
Ben vengano le linee guida sulle riparazioni, ma prima di tutto è necessario che le riparazioni stesse vengano effettuate.
Occorre fare in modo che le assicurazioni procedano al risarcimento solo dopo la presentazione della fattura del riparatore, al fine di impedire che mezzi non riparati (anche un faro che a causa di un urto proietta la luce in modo sbagliato può provocare un incidente) circolino con il rischio di arrecare danni al guidatore e agli altri utenti della strada.
Sono pienamente d’accordo con Colaiuta, è chiaro che la dichiarazione a regola d’arte va fatta dopo la riparazione.
Per noi ci saranno solo e tanti benefici, fra cui:
– in primis una riparazione sicura per i passeggeri dell’auto incidentata;
– potranno lavorare solo le carrozzerie inquadrate ed effettivamente professionali;
– si eviterà di chiudere i risarcimenti solo sui preventivi evadendo l’iva;
– finalmente un parco macchine riparato.
OTTIMO
sono d’accordo anche io , ma le carrozzerie fiduciarie che firmano a fine lavori un documento e dichiarano che le riparazioni sono eseguite a regola d’arte , lavorando a tariffe imposte dalle conpagnie,e per ciò non rispecchiano la vera tariffa oraria della azienda, che per stare nel totale deve lavorare sotto costo,pr ciò riparate non a regola d’arte,i clienti ne vengono a conoscenza?
chi lavora onestamente è sempre danneggiato.
max
Scusate , ma secondo me state facendo confusione, leggete bene il commento del collega Vincenzo !!
Ancora parliamo di : linee guida sulle riparazioni ??
La legge parla chiaro : l’ assicurato deve essere risarcito integralmente ed è libero di scegliere il proprio riparatore di fiducia . STOP
La prassi di come aprire e farsi liquidare un sinistro è più che chiara a molti (o almeno a chi vuole evolversi) , quello che non è chiaro è come riparare l’auto.
Per riparare un auto non basta metterla sul banco , tagliare e “ricucire” il ricambio e verniciare.
Da oggi si parla di RIPARAZIONI A REGOLA D’ARTE (credetemi tutta un altra cosa dal taglia e cuci)
Per riparare un auto A REGOLA D’ARTE servono , professionisti , attrezzatura , ricambi originali. Non si può tagliare e riattaccare un longherone (o altro pezzo importante dello chassis ) dove fa comodo , esistono MANUALI TECNICI rilasciati da casa Madre che descrivono in maniera dettagliata dove va tagliato , la tecnica ed il tipo esatto di saldatura da utilizzare affinchè quel pezzo ritorni a dare forza e sicurezza alla scocca in caso di un futuro urto.
Di questo si parlerà al tavolo , RIPARAZIONI A REGOLA D’ARTE ed è questo che da sempre è scritto nella legge concorrenza.
Le linee guida lasciamole a chi vuol creare una nuova convenzione nascosta dietro tante bell parole………….
Come vedete dall’articolo , al tavolo sono presenti i consumatori, (ovvero i proprietari delle auto che noi ripariamo) ben 17 associazioni. A loro dobbiamo dimostrare che la riparazione sia fatta a REGOLA D’ARTE tutelando chi sul veicolo deve risalirci.
Siamo riparatori , siamo noi i responsabili della loro sicurezza.
Ben detto Paolo.
Condivido ogni vostro punto di vista ma, siamo completamente fuori strada, le riparazioni non devono essere eseguite a “regola d’arte”, tale definizione si presta a svariate tipologie di ripristino. La regola dell’arte è variabile per ogni differente riparatore, meglio sarebbe stato intavolare un percorso sulla riparazione “IN CONFORMITÀ”.
La conformità segue necessariamente una linea guida delle case costruttrici.
Per esempio: ancora oggi si sostituiscono parafanghi posteriori di Mini del gruppo Bmw, saldandoli, pochi conoscono il reale e conforme metodo di ripristino.
I miei migliori auguri a tutti.
ArnaldoPati
Non mi piace , controbattere o far nascere discussioni sterili , ma ci tenevo a rispondere al sig. Arnaldo (regola d’arte o in conformità) allegando testo legge agosto 2017:
«11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facolta’ di ottenere
l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del
veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la
documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni
effettuate, con una validita’ non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria».
10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita’
dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative
del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte
nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, definiscono d’intesa tra loro apposite
linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le
soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per
l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte di cui all’articolo
148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9
del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente
riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero
dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di
pubblicita’.
Come possiamo leggere , viene ripetuto più volte la RIPARAZIONE A REGOLA D’ARTE , questo è scritto , questo ho riportato nel mio intervento ;
la cosa grave è che le LINEE GUIDA , di cui si parla , sono state mal interpretate da qualcuno che per l’ennesima volta gioca sulla buonafede degli artigiani , forse è ora di finirla.
Buongiorno sig Paolo P.
Non è affatto una discussione sterile, il senso e il valore dei termini fanno la differenza in eventuali contenziosi.
Ho partecipato in passato ai tavoli di concertazione tra i vari operatori di settore, il problema è sempre lo stesso…le varie interpretazioni delle parole, ciò non toglie, a mio avviso, parere del tutto piccolo, che una “riparazione a regola d’arte” è e rimane discutibile.
Sig Paolo, il confronto ritengo sia da configuralo in un ottica di crescita, anche con opinioni differenti.
Buona giornata,
Arnaldo
Confronto in primis se configurato in un ottica di crescita.
E ce ne fossero di riparazioni a regola d’arte in un ottica di trasparenza ed onestà.
Buon lavoro
Caro Arnaldo,
non impicchiamoci alle parole:esistono dei criteri generali per definire se un lavoro è fatto “a regola d’arte” o meno.
Mi pare intuitivo che questi criteri non possano essere lasciati al libero arbitrio di ciascuno.
Le linee guida di cui parla la legge perlatro non sono vincolanti per nessuno ma, quando depositate, avranno evidentemente un valore di uso normativo, per cui chi intenderà commissionare lavori pagandoli sottocosto si assumerà il rischio reputazionale di far effettuare lavori non a regola d’arte.
Da una veloce ricerca in rete
Il giudice per valutare la diligenza dell’adempimento del debitore nelle obbligazioni deve, secondo quanto disposto dall’articolo 1176 del codice civile, valutare il suo comportamento soggettivo con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia e, qualora il contenuto dell’obbligazione consista nello svolgimento di un’attività professionale, alla natura dell’attività esercitata. In tale ultima ipotesi il contenuto dell’obbligazione consiste nelle tecniche proprie della attività specializzata ed il grado di diligenza del debitore, esperto in
un’attività professionale, appare più elevato 1 della diligenza del buon padre di famiglia poiché, in questo caso, occorre operare il riferimento al risultato specifico che comporta l’obbligazione assunta. A tal proposito osservasi che l’appaltatore o il prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1175 del codice civile (che impone al debitore ed al creditore di operare secondo le regole di correttezza) se
non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneità delle predette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola, parimenti, i doveri di adempiere all’obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture, proceda ugualmente all’esecuzione dell’opera.
Inoltre il prestatore d’opera qualificato deve essere in grado di valutare le modalità di esecuzione del lavoro che gli viene affidato e di garantirne l’esecuzione con la professionalità e la diligenza che il caso richiede: ne consegue che l’accettazione , senza riserve di eventuali particolari difficoltà di eseguire la prestazione , fa sorgere a carico del prestatore l’obbligo di eseguirla a regola d’arte. Il riferimento all’adempimento della prestazione secondo la regola d’arte, la quale pertanto costituisce un’obbligazione di risultato e non di mezzi, è rilevante per:
– stabilire, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, la responsabilità del debitore che è tenuto al risarcimento del danno se non esegue esattamente la prestazione dovuta laddove non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa al medesimo non imputabile;
– permettere al creditore, secondo quanto stabilito dall’articolo 2224 del codice civile qualora il prestatore dell’opera non proceda all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte , di stabilire un congruo termine entro il quale il debitore deve conformarsi a tali condizioni, che, se trascorre inutilmente, consente al creditore di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ma proporre di abbassare l’iva al 10% come e stato fatto nel edilizia, idraulica e vari altri settori per abbassare veramente i costi, lo fanno in quasi tutti i settori artigianali e non vedo perché non dovrebbe essere fatto anche in carrozzeria/meccanica e forse si aggiusterebbero più macchine visto che il carico fiscale netto si aggira a più del 50% sulla riparazione effettiva, se qualcuno volesse provvedere a prendere in considerazione questa proposta ( cosi si eviterebbe ogni volta le varie riparazioni antieconomiche)
Cari colleghi stiamo facendo un enorme confusione mescolando norme giuridiche con consuetudini riparative , sappiamo cosa afferma il regolamento Monti (regolamento europeo 1400 del 03.07.2002.).Quanto ammontano in percentuale le riparazioni strutturali ( longheroni) per i veicoli di nuova generazione.Cosa sancisce il codice civile e penale in ambito di risarcimento del danno . Parlando di imposte a livello nazionale lo scenario è molto diverso e complesso . Il danneggiato ha sempre diritto al risarcimento del danno questo prevede la legge;l’autoriparatore entra in scena successivamente ma in nessun caso può gestire il danno , questo servizio deve essere svolto da altri professionisti tra i quali per il comparto riparazione veicoli entriamo in gioco come autoriparatori,per completezza tecnica non tutte le aziende possono riparare i veicoli perchè non tutte possiedono i requisiti tecnici meccatronici carrozzieri e gommisti , come vedete da questi piccoli spunti lo scenario è complesso ed articolato io diffido sempre da chi si erge a difensore di tutti e tutto ma sempre ascolto tutti per apprendere ed imparare .Le associazioni di categoria e le federazioni devono valutare l’intero scenario e dare informazioni corrette e fare accori di gruppo nell’interesse della maggioranza degli associati non dimenticando le minoranze ovviamente.
Salve , vorrei chiedere un parere per quanto riguarda le franchigge previste in un atto vandalico con valuta del veicolo pari ad €7.000,00, a me è capitato sempre che veniva decurtato dall’importo della fattura superiore alla valuta del veicolo e che l’importo di € 7.000,00 valuta veicolo fosse importo massimo liquidabile e non che partendo da €7.000,00 poi si procede decurtando € X per lo scoperto del 20% ed € X per altri motivi quindi alla fine pagano €3.200,00.
secondo voi è così che funziona anche da voi .
rispondete grazie