Federcarrozzieri invia le sue osservazioni.

L’introduzione delle scatole nere quale modalità di contrasto delle frodi assicurative, così come attualmente formulata, pone una serie di questioni di notevole rilievo giuridico.
MISE e MIT, in virtù di quanto previsto dalla legge Concorrenza n.124/2017, all’art. 1, comma 6 , seconda parte, hanno predisposto le bozze di Decreto ministeriale. Si tratta di una materia complessa da disciplinare e Federcarrozzieri, dopo averne esaminato i testi, ha ritenuto opportuno inviare le proprie osservazioni così da evidenziare le diverse criticità rilevate. (leggi qui)

Ne anticipiamo alcuni.
L’art. 132 ter, Cod. Ass., prevede l’applicazione di uno sconto significativo sul premio di polizza conseguente alla installazione delle scatole nere. Il regolamento IVASS 37/2018, però, nel definirne criteri e modalità di applicazione, finisce con l’andare al di là della previsione normativa, modificandone la portata. Difatti, se l’art. 132 ter, pone le scelte del consumatore alla base dell’applicazione della scontistica, il regolamento IVASS, in direzione opposta, introduce un criterio di scontistica legata ai flussi economici dell’impresa di assicurazione.
Insomma una regolamentazione che va in direzione differente rispetto a quella normativamente predisposta.

Tra le preoccupazioni espresse da Federcarrozzieri vi è poi quella legata alla tutela dei dati personali dei cittadini.
L’art. 145 bis, Cod. Ass., viene da alcuni interpretata come norma che solleverebbe le compagnie assicurative dalla necessità di un previo consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Il regolamento del MIT, a sua volta, si limita a stabilire la durata della conservazione di tali dati senza però il necessario coordinamento con la normativa europea in tema di privacy.

La normativa prima ed i regolamenti poi paiono formulati prima del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

La conseguenza che ne deriva è quella di un combinato disposto, tra norma di legge e regolamenti, che comporterebbe un sistema di raccolta dati ad appannaggio delle imprese assicurative.
Dunque la stessa bozza formulata dal MISE, così come quella del MIT, tralasciano la definizione di standard tecnologici chiari e definiti, assegnando alla scatola nera una valenza probatoria che difetta però di alcuni elementi invece indefettibili in totale sproporzione rispetto al diritto alla tutela dei dati personali dei cittadini.

I dispositivi satellitari dispongono certamente di una tecnologia avanzata ma risultano tutt’ora deficitari rispetto a raccolta, gestione e utilizzo dei dati stessi.

Sembra dunque mancare una attenzione ed un effettiva tutela del consumatore rispetto al rischio di dinieghi arbitrari nonché rispetto alla protezione per un eventuale utilizzo improprio dei dati rilevati, così pure come rispetto ad una effettiva capacità di difesa vista la esclusiva disponibilità dei dati raccolti in capo alle compagnie assicurative.

Qui di seguito il testo completo con l’esame nel dettaglio delle criticità da affrontare.