Federcarrozzieri invia le sue osservazioni.
L’introduzione delle scatole nere quale modalità di contrasto delle frodi assicurative, così come attualmente formulata, pone una serie di questioni di notevole rilievo giuridico.
MISE e MIT, in virtù di quanto previsto dalla legge Concorrenza n.124/2017, all’art. 1, comma 6 , seconda parte, hanno predisposto le bozze di Decreto ministeriale. Si tratta di una materia complessa da disciplinare e Federcarrozzieri, dopo averne esaminato i testi, ha ritenuto opportuno inviare le proprie osservazioni così da evidenziare le diverse criticità rilevate. (leggi qui)
Ne anticipiamo alcuni.
L’art. 132 ter, Cod. Ass., prevede l’applicazione di uno sconto significativo sul premio di polizza conseguente alla installazione delle scatole nere. Il regolamento IVASS 37/2018, però, nel definirne criteri e modalità di applicazione, finisce con l’andare al di là della previsione normativa, modificandone la portata. Difatti, se l’art. 132 ter, pone le scelte del consumatore alla base dell’applicazione della scontistica, il regolamento IVASS, in direzione opposta, introduce un criterio di scontistica legata ai flussi economici dell’impresa di assicurazione.
Insomma una regolamentazione che va in direzione differente rispetto a quella normativamente predisposta.
Tra le preoccupazioni espresse da Federcarrozzieri vi è poi quella legata alla tutela dei dati personali dei cittadini.
L’art. 145 bis, Cod. Ass., viene da alcuni interpretata come norma che solleverebbe le compagnie assicurative dalla necessità di un previo consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Il regolamento del MIT, a sua volta, si limita a stabilire la durata della conservazione di tali dati senza però il necessario coordinamento con la normativa europea in tema di privacy.
La normativa prima ed i regolamenti poi paiono formulati prima del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
La conseguenza che ne deriva è quella di un combinato disposto, tra norma di legge e regolamenti, che comporterebbe un sistema di raccolta dati ad appannaggio delle imprese assicurative.
Dunque la stessa bozza formulata dal MISE, così come quella del MIT, tralasciano la definizione di standard tecnologici chiari e definiti, assegnando alla scatola nera una valenza probatoria che difetta però di alcuni elementi invece indefettibili in totale sproporzione rispetto al diritto alla tutela dei dati personali dei cittadini.
I dispositivi satellitari dispongono certamente di una tecnologia avanzata ma risultano tutt’ora deficitari rispetto a raccolta, gestione e utilizzo dei dati stessi.
Sembra dunque mancare una attenzione ed un effettiva tutela del consumatore rispetto al rischio di dinieghi arbitrari nonché rispetto alla protezione per un eventuale utilizzo improprio dei dati rilevati, così pure come rispetto ad una effettiva capacità di difesa vista la esclusiva disponibilità dei dati raccolti in capo alle compagnie assicurative.
Qui di seguito il testo completo con l’esame nel dettaglio delle criticità da affrontare.
buonasera io continuo a sostenere la necessità di disdire tutti insieme i contratti con le assicurazioni e tornare liberi. lanciamo una petizione inviamo una delega a chi ci rappresenta per una disdetta immediata, vedremo poi cosa promettono ai clienti.
valutiamo l’ aspetto privacy con la scusa delle truffe ti controllano anche quando ti fermi a fare pipì mettiamo la porola fine a questo stillicidio
BUONASERA, io credo non si possa sempre dire sempre no, a noi carrozzieri che differenza comporta la scatola nera??? piuttosto concentriamoci sul fatto della libera scelta del cliente nel decidere dove riparare la propria auto indipendentemente sia rca o rct, e che le condizioni siano uguali per tutti, è con le regole uguali per tutti che si crea la giusta concorrenza. non credo che al carrozziere dovrebbe interessare molto la scatola nera, semmai sarà un problema per le associazioni dei consumatori. ciao roberto
Roberto la libera scelta del cliente dove riparare già c’è
Salve ma questo sconto dalla polizza chi lo stabilisce; colui che formula il preventivo stesso. per essere certi dello sconto effettuato bisogna prima esporre un tariffario che stabilisce il prezzo; solo cosi si può determinare lo sconto ( altrimenti presa x culo)
Buongiorno, qualcuno sa dirmi se passati i due anni da un contratto telefonico per la linea aziendale internet cell. e telefono fisso una volta che cambi gestore ti addebitano costi di disattivazione per ogni linea????
grazie se qualcuno fosse in grado di rispondermi e se potesse anche dirmi eventualmente il riferimento di legge
Sebastiano mi dispiace ma qui non ci occupiamo di contratti telefonici altrimenti ti avremmo dato di sicuro un consiglio ,ma visto che ci segui esprimi anche tu un pensiero sull’argomento scatola nera.
Non vedo la scatola nera come apparecchio che contrasta le frodi, ma bensì un controllo e limitazione per chi la monta. Controllo perché: alla compagnia non interessa come si comporta il conducente opposto in caso di sinistro. Ma la compagnia vuole monitorare il proprio cliente, sapere che percorsi fa durante l’anno, come si muove, il comportamento stradale, quanti km fa…. Limitazione perché: siamo in Italia e sappiamo tutti che invece di sistemare una strada dissestata o pericolosa, al comune o alla provincia, costa meno mettere un cartello con un l’abbasso di 50 km/h di velocità. Quindi già si parte che siamo tutti in eccesso di velocità. Questo perché? Perché in caso di risarcimento che deriva da un sinistro, la compagnia può guadagnare o rimettere tramite l’indennizzo diretto e la camera di compensazione.
A differenza di qualche anno fa, che alla Compagnia non gli si toccava il portafoglio, ma interessava soltanto il pagamento intero dell’ auto del proprio cliente. Invece di mettere la scatola nera, togliessero l’indennizzo diretto, il lucro che ne deriva e controllassero più i sinistri e le loro carrozzerie di fiducia, visto che se il danno è sotto il sinistro medio, la compagnia neanche gli interessa se un sinistro è palesemente falso. Tanto male che vada, è un guadagno.
Sono d’accordo con il ragionamento espresso da Andrea .Con l’introduzione del risarcimento diretto è stato introdotto nel sistema risarcitorio un vero e proprio cavallo di troia multiuso . Da quel momento in poi si è infatti verificato il proliferare di tentativi ( fortunatamente non sempre riusciti completamente ) di introdurre norme sempre più tese a incrementare sostanzialmente il lucro delle compagnie assicuratrici a scapito del diritto al risarcimento del danneggiato senza una vera trasparenza nei rapporti tra questo e le compagnie. In seguito si è tentato in ogni modo di limitare anche la libera concorrenza e l’iniziativa imprenditoriale degli autoriparatori con norme o clausole contrattuali ( illegittime ) sempre a favore dei pochi gruppi assicurativi. Ora si vuole introdurre il sistema di controllo tramite la scatola nera facendo credere che sarà fonte di scontistica certa mentre i risultati saranno utilizzati in altre direzioni compresa anche quella di verificare nei sinistri dei facili concorsi di colpa utilizzando oltremodo limiti di velocità ( magari incongrui, come già spesso avviene) divenuti facilmente rilevabili. Il sistema assicurativo tenta come sempre di alimentare se stesso , spesso incurante delle reali problematiche , la politica dovrebbe essere più attenta a distinguere i reali interessi in campo e fare scelte meno condizionate .