L’articolo 42 del decreto Cura Italia (DL 18 del 17.03.2020) prevede che se un lavoratore viene contagiato dal Covid-19 il caso sarà iscritto nel registro dell’Inail come infortunio sul lavoro.

Parimenti a quanto accade per gli infortuni sul lavoro, quindi, quando il medico certificatore invia all’INAIL la comunicazione relativa al contagio  per valutare la sussistenza dell’ infortunio, tale ente richiede al datore di lavoro una serie di documenti tra i quali il documento di valutazione dei rischi (almeno per la parte relativa al rischio biologico), gli esiti della sorveglianza sanitaria.

Se viene riconosciuto l’infortunio, nel caso in cui la documentazione evidenzi una negligenza o un’inadempienza, l’ente previdenziale potrà rivalersi sul datore di lavoro per la cifra corrisposta all’assicurato.

Inoltre, se il periodo di astensione dal lavoro da esso derivante supera i 40 giorni, si applica d’ufficio l’art. 590 del Codice Penale (lesione colposa): ciò comporta una visita ispettiva da parte del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL) della ASL che accerterà eventuali inadempienze, imponendo prescrizioni e comminando eventuali sanzioni al datore di lavoro.

Molte delle violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro sono penali e sono punite con l’arresto o con l’ammenda: è quindi estremamente importante essere “in regola” con le prescrizioni del D.Lgs 81/08.

Tra queste, un’importanza particolare ha la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37 e quella del RSPP per datori di lavoro ai sensi dell’art. 34.

Si rammenda che FEDERCARROZZIERI dà la possibilità di svolgere la formazione per RSPP, lavoratori, preposti e RLS in modalità e-learning. È possibile avere maggiori informazioni a riguardo e sottoscrivere i corsi ai seguenti link:

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