PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO DELL’INFEZIONE DA COVID-19

In data 14 Marzo 2020 è stato sottoscritto il  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il.  contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” da parte del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute

Tale Protocollo è consultabile e scaricabile all’indirizzo Web:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf,

Tra i punti chiave del regolamento figurano:

  • L’informazione da fornire al personale
  • Le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
  • Le modalità di accesso dei fornitori esterni (e dei clienti…)
  • La pulizia e la sanificazione di locali ed attrezzature
  • Le precauzioni igieniche personali
  • La gestione degli spazi comuni e
  • L’organizzazione del lavoro (turnazioni, ricorso allo smart working, etc.)
  • La sorveglianza sanitaria

Le autocarrozzerie non sono attività nelle quali in condizioni normali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Di conseguenza, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non considera, di solito, tale rischio e la formazione dei lavoratori prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 potrebbe non includere la sua gestione.

Sulla base del protocollo, al fine del contrasto dell’epidemia da COVID-19, occorre comunque provvedere:

  • Alla redazione di un documento di valutazione del rischio di contagio da COVID-19 che riporti le misure preventive e protettive adottate, in riferimento ai punti del regolamento sopra elencati
  • All’informazione dei lavoratori sul rischio stesso con riferimento alla specificità della mansione svolta e delle caratteristiche dell’officina e alle misure di prevenzione e protezione adottate

L’informazione è distinta dalla formazione e va fatta in base al disposto dell’art. 36 del D.Lgs 81/08 (la formazione è invece normata dall’art. 37 dello stesso decreto). Può essere fornita con gli strumenti più svariati quali la diffusione di opuscoli o di email, l’ effettuazione di riunioni informative,  l’affissione di memorandum in punti in cui possano essere facilmente consultati, etc.

In ogni caso “il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze” (art. 36 comma 4 del D.Lgs 81/08).

 

Resta, in ogni caso, l’obbligo per il datore di lavoro di “assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37, comma 1 del D.Lgs 81/08). Formazione che può essere erogata anche in e-learning rispettando tutti i requisiti normativi relativi al soggetto organizzatore, al docente, al tutor, alla collaborazione con gli organismi paritetici e alla piattaforma utilizzata.

È inoltre da valutare l’impatto delle procedure adottate sulla privacy dei lavoratori, in particolare è necessario valutare la necessità di predisporre delle idonee informative ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La rilevazione dello stato di quarantena, o di un contagio anche sospetto (presenza di febbre o si sintomi influenzali) comporta infatti la gestione di dati “appartenenti a categorie particolari” (“dati sensibili”).

Per maggiori informazioni inviare email all’indirizzo info@aptasrl.it

Staff Federcarrozzieri