DOPO I RISTORI, ARRIVANO I SOSTEGNI: NUOVI AIUTI ALLE IMPRESE PER L’EMERGENZA DA COVID-19.

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. Decreto Sostegni) recante numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19.

 

Vediamo le principali misure rivolte alle aziende artigiane.

 

Ammortizzatori sociali.

Sono previste le integrazioni salariali  (ASO: assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 Dicembre 2021, che si vanno a sommare alle 12 settimane di integrazioni salariali già previste dalla Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020) per il periodo Gennaio 2021- Giugno 2021.

 

I dipendenti delle azienda artigiane avranno pertanto a disposizione un pacchetto di integrazioni salariali per tutto il 2021 pari a 40 settimane.

 

Blocco Licenziamenti.

Altra misura a sostegno dei lavoratori è data dall’ulteriore blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo  fino al 30 giugno 2021.

Per i datori di lavoro che beneficiano dell’integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni, è precluso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Quindi se non si richiedono le integrazioni salariali previste dal Decreto Sostegni, sarà possibile licenziare tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Le sospensioni e preclusioni non operano se i licenziamenti sono motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività (come ad esempio nel caso del trasferimento d’azienda o di un ramo di esso).

 

Proroghe contratti a termine.

E’ consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta,dei contratti a tempo determinato, anche in assenza delle causali, fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva dei contratti a termine per 24 mesi.