Su indicazione del Presidente della 10ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo), il giorno 1 marzo 2022 alle ore 18,30 si è svolta l’audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana carrozzieri indipendenti (Federcarrozzieri) nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
Di seguito la memoria dell’audizione e il video integrale dell’audizione Federcarrozzieri.
Senato della Repubblica – X Commissione
Audizione Federcarrozzieri del 1 marzo 2022 sul Disegno di Legge 2469 “Concorrenza”
Federcarrozzieri ritiene utile rappresentare le proprie osservazioni su alcuni punti del DDL 2469 “Concorrenza”
Sull’art. 27 DDL Concorrenza
Federcarrozzieri esprime la propria contrarietà alla proposta di estendere alle imprese estere e transfrontaliere l’obbligo di aderire al sistema del risarcimento diretto a ciò subordinando l’autorizzazione ad operare sul mercato italiano. Si ritiene infatti che una simile modifica normativa non faciliti ma al contrario danneggi la concorrenza sia nel settore assicurativo che in quello della autoriparazione
Le criticità a seguito della modifica normativa avrebbe paradossali effetti anticoncorrenziali
Innanzitutto è evidente che una tale misura – imponendo ulteriori vincoli – restringerà la concorrenza anziché facilitarla. E’ noto infatti che il sistema del risarcimento diretto è una particolarità tutta italiana resa impropriamente obbligatoria sulla base di un accordo tra privati cioè in forza di una convenzione stipulata tra le compagnie assicurative che vi aderiscono (la cosiddetta CARD) precisione i cui contenuti non sono in alcun modo normativamente indicati.
Ciò avviene contro ogni previsione di legge poiché la Corte costituzione (sentenza 180 del 10-19 giugno 2009) ha ribadito che si tratta di sistema facoltativo. Quindi è illogico imporre alle imprese che vogliono operare in Italia l’adesione ad una procedura facoltativa.
Infatti la procedura del risarcimento diretto non prevede la regolazione dei rapporti tra compagnie in forza di norme di legge o regolamenti ma sulla base della citata convenzione CARD. Poiché tale convenzione è stata stipulata su iniziativa e secondo le scelte economiche delle compagnie che vi aderiscono è evidentemente una forzatura anticoncorrenziale prevedere per legge di imporre alle imprese estere di aderire a patti stipulati in Italia da soggetti privati loro concorrenti.
Siccome le imprese estere hanno prezzi più convenienti l’effetto di tale riforma sarebbe evidente: diminuire la concorrenza e portare ad una crescita dei premi delle polizze RC auto.
Le criticità riguardanti il settore dell’autoriparazione
Il sistema del risarcimento diretto è stato ad oggi impropriamente usato dalle imprese assicuratrici italiane con l’effetto che ad oggi si verificano gravi distorsioni e interferenze nella concorrenza tra le imprese di carrozzeria, distorsioni attuate mediante l’inserimento nelle polizze dell’obbligo di riparare presso reti fiduciarie a pena di decurtazioni risarcitorie.
Nel risarcimento diretto infatti il danno viene pagato dall’assicuratore con il quale il soggetto incolpevole ha stipulato la polizza che poi si rivale sulla compagnia del responsabile. Ciò ha reso possibile agli assicuratori l’imposizione nei contratti di clausole con illegittimi vincoli alla riparazione del veicolo così penalizzando il danneggiato che legittimamente decide di riparare il proprio veicolo dal riparatore di propria fiducia.
Tale circostanza è già stata posta all’attenzione del Parlamento che nella legge concorrenza del 2017 aveva integrato il Codice delle assicurazioni inserendo – all’art.148 n. 11 bis – la previsione che “resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia”.
La imposizione alle imprese straniere della adesione al sistema del risarcimento diretto disarticolerebbe definitivamente il mercato già in crisi delle 14.000 imprese di carrozzeria italiane così consentendo in via definitiva al sistema assicurativo – che già abusa della propria posizione economica dominante nel soprastante e correlato mercato delle polizze – oltre che di annullare la libera concorrenza tra imprese anche di porle in totale stato di dipendenza economica.
E’ evidente che in un mercato dove la carrozzeria lavora solo se convenzionata con la compagnia è solo questa che in veste di fornitore mono committente che potrà decidere le tariffe e le remunerazioni alle quali i riparatori saranno costretti ad accettare le convenzioni in assenza delle quali non sarà loro possibile stare in un mercato drogato da polizze contenenti pattuizioni illecite.
Sull’art. 32 DDL Concorrenza
Appare opportuno estendere anche all’IVASS, l’autorità regolatrice del settore assicurativo, il progetto di riforma che all’articolo 32 del DDL è previsto per le altre autorità indipendenti
In relazione alla particolare composizione dell’Autorità, riformata con all’art 13 DL 6 luglio 2012 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n 135 appare opportuno prevedere la fuoriuscita dall’alveo della Banca d’Italia dell’Autorità prevedendo che l’IVASS sia comunque soggetto all’esercizio del potere ispettivo da parte delle Camere.
In particolare, ferma la composizione del Consiglio dell’Autorità formato dal Presidente e da due consiglieri, è opportuno che il Presidente venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa votazione a maggioranza dei tre quinti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza.
I due consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
Va previsto che i membri del Consiglio non possano essere iscritti a partiti o movimenti politici, non possano essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero aver intrattenuto rapporti di collaborazione o di dipendenza con imprese di assicurazione o con loro controllate negli ultimi cinque anni.
Appare opportuno prevedere che i due consiglieri e i loro parenti entro il secondo grado non possano accettare nei tre anni successivi alla loro dimissione contratti, collaborazioni o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione o dalle loro controllate.
Anche la durata della carica va rivista prevedendone la durata in sei anni non rinnovabili
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Presidente
(Davide Galli)
VIDEO DELL’AUDIZIONE AL SENATO
Posso solo ringraziare chi mete a disposizione e con tanta passione e competenza il suo tempo per la difesa della categoria dei carrozzieri . Grazie davide .