l’ art. 18 del D.L. 144/2022 ha previsto l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di un’indennità una tantum pari ad € 150,00 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2022.

Tale indennità spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici, che abbiano un imponibile previdenziale non superiore ad E. 1.538.00 nel mese di novembre.

Condizione per avere diritto a tale erogazione è che il lavoratore dipendente non benefici dei trattamenti previsti dai commi 1 e 16 dell’art. 19 dello stesso decreto (ovvero, trattamenti di pensione o reddito di cittadinanza erogato al nucleo familiare). In merito a tale condizione, il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro una dichiarazione sottoscritta nella quale dichiara la sussistenza delle suddette condizioni per poter beneficiare di tale indennità.

Alleghiamo alla presente un fac simile di tale dichiarazione.

Il contributo anticipato nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022 dal datore di lavoro non rientra nell’imponibile contributivo né in quello fiscale e verrà conguagliato nell’F24 nella sezione dei contributi previdenziali INPS.

Servizio Buste Paga e Consulenza del Lavoro – Federcarrozzieri.

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