La legge di Bilancio 2023 ha disposto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Tale indennità, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS).

Quindi, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.

I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%).

I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del T.U.).

Tali disposizioni valgono anche per i genitori adottivi/affidatari.

Decorrenza delle nuove disposizioni.

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Pertanto sono esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

Le domande per tale indennità devono essere presentate tramite:

  • portale web www.inps.it

  • tramite contact center INPS, chiamando il numero verde 803.164

  • tramite gli Istituti di patronato.

Il datore di lavoro anticiperà per conto dell’Inps al lavoratore tale indennità e la conguaglierà nel modello F24.

Servizio Buste Paga e Consulenza del Lavoro – Federcarrozzieri.

Per info: info@federcarrozzieri.it