Come si evolve il disegno legge concorrenza, per quanto riguarda la Rca? Cominciamo col dire che è in arrivo al Consiglio dei ministri, e verrà probabilmente presentato il 20 febbraio 2015. Con questo disegno legge, arriverebbe l’articolo 132-ter. Prevede l’applicazione obbligatoria di sconti in presenza di determinate condizioni. Vediamole.
1) Scatola nera
Se l’automobilista accetta di sottoporre il veicolo a ispezione, qualora vengano installati meccanismi elettronici che controllano l’attività del veicolo o che ne impediscano l’avvio se il tasso alcolemico risulti superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
2) Cessione del credito abolita
La rinuncia alla cessione del diritto al risarcimento senza il consenso dell’assicuratore. Quindi, l’automobilista – per avere lo sconto – dovrebbe rinunciare al proprio diritto di farsi difendere dal carrozziere indipendente. Si troverebbe da solo contro l’Assicurazione. È il sogno delle Compagnie che si realizza. L’uno contro uno, Assicurazione contro automobilista, per vincere facile, in un settore così difficile come la Rca.
3) Risarcimento in forma specifica
L’automobilista dovrebbe far riparare la macchina dal carrozziere convenzionato con la Compagnia. Rinuncerebbe al proprio diritto di farsi riparare l’auto dal proprio carrozziere di fiducia, indipendente. Si realizzerebbe l’altro sogno delle Assicurazioni: il controllo totale del mondo delle riparazioni, della manodopera imposta ai riparatori convenzionati. Con effetti devastanti anche sulla sicurezza stradale: i carrozzieri sarebbero costretti a lavorare ai ritmi impossibili dettati dalle Compagnie. Per stare dentro i costi, riparerebbero male, in fretta.
4) Testimoni e danni
Verrà introdotto, se il ddl diverrà legge, il divieto di indicare i testimoni in causa secondo quanto previsto nel Codice di procedura civile. A meno che non siano stati esperite curiose formalità a cura del danneggiato. Formalità che non riguardano l’Assicurazione: questa avrà enorme margine di manovra… Per chiudere in bellezza, un codicillo consentirà alle Compagnie di pagare meno i danni gravi alla persona.
Elmetto già in testa! (di questi tempi poi…)
IO SONO UN CARROZZIERE INDIPENDENTE DA SEMPRE E VISTO CHE LA METTONO COSI’ PORTERO’ LA MIA DECENNALE ESPERIENZA ALL’ ESTERO…DOVE I VALORI UMANI E IL RISPETTO DI CHI NEGLI ANNI HA MATURATO LA CONOSCENZA DELLA RIPARAZIONE FATTA A REGOLA D’ ARTE CONTA.
cosa ci consigliano i signori di federcarrozziere , come ci dobbiamo comportare e cosa possiamo imminentemente fare per bloccare questa manovra ammazza carrozzieri .
Allacciandomi al commento di ALESSIO conservo intatta la la mimetica militare e spero di adoperarla solo per combattere contro le assicurazioni…….non si sa mai di questi tempi… !!!
DA REPUBBLICA DI OGGI
Liberalizzazioni, braccio di ferro nel Governo
Il ministero della Salute punta allo stralcio dal ddl delle misure sulla vendita dei farmaci di fascia C nei supermarket
Palazzo Chigi pronto all’affondo sui notai: cancellato l’obbligo per alcuni passaggi burocratici, comprese le fusioni societarie
ROMA. Il ministero della Salute vorrebbe uno stralcio delle norme più controverse, a partire dalla vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie. Il ministero dello Sviluppo economico non intende cedere e si prepara a presentare, venerdi prossimo sul tavolo del Consiglio dei ministri, il disegno di legge tutto intero, dunque una lenzuolata di liberalizzazioni come non se ne vedeva dai tempi di Bersani e Monti. Il ddl concorrenza però rischia di
inasprire il clima politico (Ncd in fibrillazione) e di risvegliare tutte le lobby pronte a dare battaglia in Parlamento.
Da settimane, quasi tutti i giorni, Federfarma, associazioni italiane ed europee delle farmacie, lo stesso ministro Lorenzin tuonano contro le parafarmacie,
reputano “insostenibile» la norma sui farmaci, insinuano che non è possibile arrivare ad offrire gli psicofarmaci nei corner dei supermercati.
Da un paio di giorni, anche i notai si sentono nel mirino ( “Se andiamo dal notaio meno volte non è un problema”, anticipa Renzi). Si sapeva che il ddl puntava ad allargare le maglie e il numero di accesso alla professione. Non anche di ridurre gli atti notarili, escludendoli ad esempio nelle compravendite di piccoli immobili o proprietà, come i garage, nella costituzione di alcune società (srl, ad esempio) e nella messa a punto di atti straordinari (come le fusioni societarie).
Anche gli avvocati aspettano il testo per capire se il governo tirerà dritto con l’abrogazione dei parametri per il compenso, l’ obbligo di preventivo anche se non richiesto, la liberalizzazione della consulenza stragiudiziale.
Il settore elettrico teme il programma di uscita scansionata dal regime di maggior tutela (e forse anche il commissariamento del gestore Gse). Ma questo preoccupa anche i consumatori, se si tradurrà in aumento delle
tariffe.
Le norme sull’Rc auto (stralciate dopo polemiche e strepiti dal Destinazione Italia di Letta, qui riprese) puntano a ridurre i costi per chi monta la scatola nera, ma anche per chi ripara i mezzi dai soli carrozzieri indicati dalla compagnia. Introducono il tutor per scovare i furbetti e soprattutto danno mandato al governo, senza passaggio parlamentare, di riscrivere le tabelle per i risarcimenti ai maxi lesionati (storia vecchia, le compagnie vorrebbero abbassarli). Confesercenti parla già di «accanimento sui piccoli commercianti», dopo 8 deregulation in 5 anni, con interventi flop che non hanno rilanciato i consumi Si riferisce alla norma per aumentare le pompe di benzina (<<ma la rete è la più polverìzzata d'Europa» ) e a quelle per vendere i giornali anche in bar, supermercati, benzinai e librerie (<<ma nel 2014 le edicole hanno chiuso al ritmo di 4 al giorno» ). Insomma, tutti contro tutti.
Farà discutere anche il possibile ingresso dei privati nel trasporto pubblico locale, la cancellazione del limite di sconto al 15% sui libri (legge Levi), la maggiore trasparenza nella vendita di polizze abbinate a mutui e finanziamenti, l'ampliamento dell'uso della Scia, l'eliminazione
di vincoli per il cambio di operatore telefonico, televisivo e di servizi Internet. Valentina Conte
Data: 18/02/2015
sabato a un matrimonio parlando con un altro invitato questo mi diceva che era tutto contento della sua scatola nera e che non vedeva l’ora che la riforma fosse in atto per usufruire degli sconti.
Una volta che ho finito di illustrare cosa succederebbe se il decreto passasse è rimasto sgomento.
Questo per dire come le assicurazioni riescano a far passare una normativa penalizzante per tutti (tranne loro) in qualcosa di meraviglioso.
Teniamoci pronti…
Mirko
Non mi dispiacerebbe si potesse percorrere la strada delle norme sulla diligenza del debitore? Visto che l’assicuratore ci tiene tanto ad avere in mano tutta la filiera è giusto che abbia in capo anche la responsabilità di pagare bene, ( ci saremo sempre noi riparatori pronti a ricordare a tutti che è un esperto di sostenibilità tecnica ) riconoscendo la tariffa oraria in base ai costi e ai margini reali. Sotto scacco della norma non potrà pagare disinteressandosi di documentare la sostenibilità tecnica delle sue così dette “offerte”. Ho sempre avuto la convinzione che si stia tirando la zappa sui piedi con la strada che sta sostenendo perchè in base a ciò, addio sottocosto. Francamente a me non preoccupa più di tante difficoltà affrontate fino ad oggi… e sono trenta anni di sacrifici ma anche di immense soddisfazioni.
sicuramente lo avrete già visto, l’ho trovato in youtbe, è un video interessante da far vedere anche ai politici che dovrebbero appoggiare o essee contrari al decreto che saranno chiamati a votare, cosi avrebbero modo di riflettere che scelte sbagliate potrebbero costare la vita anche ai loro figli.
Purtroppo non sono una cima in internet, non sò fare un colegamento diretto, comunque per vedere il video basta copiare il testo sotto sula stringa di google
saluti a tutti
https://www.youtube.com/watch?v=C6Muwcl1Jt8&feature=share
Ciao
Caro Mirko
teniamoci pronti per cosa?????
Per chiudere!!!!!!!!
I carrozzieri dovrebbero essere come i tassisti.Unirsi veramente,chiudere e andare in piazza sul serio.
Non lo faranno mai!!!
C’e chi si ripromette di andare all’estero,
chi arrabbiato legge i forum e qualche volta risponde,c’e chi non fa più neanche quello,
perché a capito che la propria categoria praticamente non esiste.
esisti solo tu da solo contro Golia e le favole che fanno vincere Davide sono solo favole.
o magari chissà mai che un predestinato Davide sia davvero nato per ammazzar Golia… ;-)
voglio vedere quando un cliente subirà un danno e non verrà riparata a regola d’arte. quando si recherà in un’officina della casa madre per una qualsiasi riparazione in garanzia e questa non gli verrà riconosciuta perché eseguita male o con ricambi non originali. poi voglio vedere il cliente come si comporterà.
poi io dico ma una casa madre come può accettare le condizioni di uno esterno quando è lei a comandare su i suoi prodotti ?
comunque è anche colpa degli automobilisti che accettano polizze con scoperti alti per pagare 10 euro in meno, tanto poi il suo assicuratore gli comunica che le franchigie le regalano i carrozzieri.
lui incassa e gli altri pagano. a tutti i miei cliente gli riferisco testuali parole. hai voluto pagare poco? hai risparmiato 20 euro nella polizza? adesso paga queste 500 € di franchigia queste 400 € di degrado.
credo che la prossima volta prima di firmare ci pensa 2 volte.
se il destinazione italia di un anno fa era un decreto legge e doveva essere convertito in legge entro 60 giorni, chi sa dirmi quale sarebbe l’iter parlamentare di questo disegno di legge che chiameranno concorrenza? grazie.
Caro Claudio hai colto nel segno, pronti per chiudere!!!! Lo sappiamo bene tutti che la categoria non esiste tutti guardiamo al proprio orticello e gli altri che si arrangino(morte tua vita mia) e prima o poi le compagnie assicurative visto i mezzi e le risorse lo portano a casa il risultato.. E poi se vogliamo dirla proprio tutta anche in questo blog(che io stimo e apprezzo per quello che cerca di fare e informare) dove si parla tanto di indipendenza ci sono carrozzerie(vedi mio carrozziere) che sono stra convenzionate e quindi l’indipendenza dov’e?????? Dai suuuu non scherziamo di cosa stiamo parlando??????
Questo dovrebbe essere un Disegno di Legge, presentato al Parlamento (Camera e Senato) dal Governo. Non ci sono tempi prefissati per l’approvazione del testo che deve passare sia alla Camera che al Senato e che è comunque suscettibile di modifica nelle Commissioni competemti per materia oltre che dall’Aula. Trattandosi di questioni molto tecniche e tra loro eterogenee appare difficile che venga messa la fiducia subito o che si voglia andare “di corsa” Insomma siamo veramente solo all’inizio della battaglia…
Ti ringrazio dei chiarimenti Luca
Penso anche io che dal momento che dalla cessione si passerà ad un vero e proprio contratto saranno guai per le compagnie!
Chiudere? Si certo, si fa presto a dirlo. Ma difficile a farlo… Anche io me lo ripeto spesso, ma chi è che oggi può chiudere? Ah si, quelli fuori norma. Quelli che non hanno niente in regola e lavorano in affitto sotto un garage. A loro conviene. Lo Stato è molto furbo, e ha deciso lui questa crisi a favore delle Caste. Su tutte, ci sono banche e assicurazioni. Negli anni 2000, il lavoro era redditizio, girava, si pensava in grande. Ci hanno portato a fare investimenti, tutti a ridosso ad una crisi impensata. Ci hanno ricoperto di lavoro e guadagno, anche per le convenzionate, che hanno dovuto fare investimenti con nuovo personale e locali presi dietro al capannone di lavoro. Quelli che puntavano sulla qualità, hanno fatto locali nuovi, attrezzature nuove, magari una lampada al forno e l’altra nella zona, per un costo vicino agli 80 mila…. Poi bisogna pagarli questi investimenti. Ma abbiamo fatto tutti un piano, magari con un pò di sacrificio, togliendo anche una parte di proprio compenso, riuscivamo a pagare tutto in breve tempo. Tutto chiaro, ma non immaginavamo minimamente che il Governo ha voluto darci l’abbocco per indebitarci. Ora? Dopo il sacrificio, è venuta la sofferenza, e dopo la sofferenza i debiti…. Qualcuno sta indietro con i contributi, qualcun altro con la rata del mutuo o leasing, chi con l’affitto e chi col fornitore. Poi? Semplice. Accettare tutto come cagnolini ubbidienti. Del resto, noi viviamo in un paese democratico no? Democrazia imposta dai poteri forti, da cose molto più grandi di un semplice Premier…. Lottare si, lottare fino alla fine, come hanno fatto i pellerossa. Ma gli Americani colonizzati dagli europei, combattevano per la democrazia, togliendo terre agli indiani, uccidendoli. Pensate siano lontano quei tempi? Ora l’arma nucleare si chiama “Finanza”, e anche qui con la famosa “democrazia”……..
occhio a non sottovalutarli, in consiglio dei ministri forse potrebbe passare anche qualche ”assicuratore”… l’economia della finanza spinge e non è detto che siano così pazienti ad aspettare il normale dibattito parlamentare e soprattutto siano pronti ad ”incappare in qualche modifica” … ricordatevi che sono stati capaci di proporre all’ultimo un maxi emendamento alla legge di stabilita’ e porvi la fiducia… non l sottovaluterei
Oggi alle 8 la Sig. VICARI SIMONA sarà in diretta su Rai 3 ad Agora.
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ab187db5-02ac-404a-91ea-8fb15e732a4c.html
segnalato da Gabriele ascoltate dal minuto 32.54 tanto per innervosirsi un pochettino.
io chiedo :ai colleghi alle associazioni di categoria come possiamo fare per fermare questa democratica dittatura?
al governo dicono di voler un mercato aperto e libero con la libera concorrenza ma poi vanno in un’altra direzione che sarebbe quella del monopolio dando pieno potere alle lobby delle assicurazioni tirando fuori che i carrozzieri sono ladri ecc, ma com’è possibile farsi raggirare così , qualcuno è andato a vedere i loro bilanci cosa c’è di vero in quello che dicono e se veramente il problema sono quei quattro delinguenti che furbescamente aggirano su qualche sinistro,tutto questo solo per poter avere il pieno controllo di tutto il meccanismo,ma qualcuno si chiede la fine che faremo le carrozzerie non fiduciarie ,qualcuno si domanda se è il caso di poter chiedere una forma di indennizzzo per la concorrenza sleale che stanno per costruire e che per diverso tempo ci taglierà fuori dalla piazza portandoci alla rovina, ma qualcuno si chiede se nell’ipotesi di un’approvazione di questi decreti che vanno al solo vantaggio delle compagnie qualcuno si sia presa la responsabilità di stabilire criteri e parametri e l’obbligo di convenzionare le carrozzerie qualora ne facciano richiesta.
… ribadisco che le preoccupazioni sembrano veramente eccessive… ma scusate che parte ci immaginiamo per noi stessi, quella delle belle statuine? Ci metteremo la nostra energia, la nostra creatività, la nostra tenacia e avremo i nostri risultati come li abbiamo sempre ottenuti. Non finisce mica il mondo…
No, hai ragione. Non finisce il mondo, ma inizia un nuovo ciclo di dominio totale su ogni settore, su ogni persona, su ogni moneta. Un dominio da Monarchia di secoli fa, dove il Re prelevava con maniera forte, ma “democratica”, il denaro dei sudditi.
per domani ?—speriamo in bene
Il preconsiglio dei ministri differito dalle 20 alle 22 , poi alle 9 di domattina.
Grande casino…
…comunque vada non sottovaluterei i clienti e la nostra capacità creativa… se saremo tirati dentro per i capelli a dover far dipendere la pagnotta quotidiana da come ce la giochiamo di fronte a sconti applicati (probabilmente fittizi) in polizza con il solo scopo di assumere il controllo dei nostri clienti di riparazione, credo che avremo le nostre carte da giocare (nella massima trasparenza com’è doveroso) per far emergere sconti veri e mantenere i nostri cari clienti e magari (ne son convinto) rafforzarli… per me i proverbi valgono anche per le compagnie, quindi penso sia valido anche per loro che chi troppo vuole nulla stringe o che a tirar troppo la corda si spezza… e così via. Facciamo quel che dobbiamo e che possiamo e non preoccupiamoci troppo…
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77929
inizia la lotta
Ecco le norme del DDL
Articolo 1.
(Finalità)
1. La presente legge interviene a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.
Elementi per la relazione illustrativa
L’art. 1 ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99).
CAPO I – Assicurazioni
Elementi per la relazione illustrativa
Il Capo I contiene disposizioni in materia assicurativa, finalizzate alla tutela e alla promozione della concorrenza e la riduzione dei costi per il consumatore, attraverso l’incremento della trasparenza e il rafforzamento delle condizioni per una più ampia mobilità della domanda, nonché la riduzione delle frodi che alla base dell’incremento dei costi.
Anche a partire dai contenuti, sul punto, della segnalazione dell’Autorità antitrust, si propone un pacchetto di norme che, agendo su vari fronti, mirano a proseguire nella strada intrapresa da diversi anni di apertura alla trasparenza e alla massima concorrenza nel settore, attraverso il risarcimento diretto da parte della propria compagnia assicurativa.
Articolo 2.
(Obbligo a contrarre)
1. All’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’I.V.ASS. di cui all’art, 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».
Elementi per la relazione illustrativa
Nel dettaglio, l’art. 2, nella parte in cui è disciplinato l’obbligo a contrarre (art. 132 del Codice delle assicurazioni), pur senza incidere sulla sostanza dei vincoli imposti alle imprese di assicurazione, sistematizza le previsioni normative recate dal previgente comma 1, coordinandole con quanto previsto in materia di risparmi e sconti obbligatori RC auto.
Articolo 3.
(Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore)
1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 132, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 132-bis
(Obblighi informativi degli intermediari)
1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L’I.V.ASS. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta on-line, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
Articolo 132-ter
(Sconti obbligatori)
1. In presenza di ciascuna delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
a) qualora i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione;
b) qualora vengano installati, su proposta della impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
c) qualora vengano installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
d) qualora i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione rinuncino, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento;
e) qualora i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione esercitino, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.
f) qualora, ove non trovi applicazione la lettera e), i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione si impegnino ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all’impresa di assicurazione di verificare la stima dell’ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.
2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l’ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla compagnia deve essere superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall’assicurato. Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
4. L’impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. e), comunica all’I.V.ASS., entro 30 giorni dall’entrata in vigore di una nuova tariffa l’entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l’adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.».
Elementi per la relazione illustrativa
Si prevede poi, con l’introduzione di un articolo 132-bis, l’utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico di preventivazione RC auto fornito dall’IVASS. A tutela del solo contraente, si precisa che il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione delle informazioni sopra descritte, è nullo.
Dal punto di vista della riduzione dei costi per il consumatore, l’articolo prevede che alla sottoscrizione di una serie di clausole contrattuali, la compagnia assicuratrice debba corrispondere uno sconto significativo, per altro, da evidenziarsi sia in valore assoluto che percentuale rispetto al premio proposto, al fine di ampliare la libertà di scelta del consumatore, evidenziando l’entità del risparmio relativa a ciascun obbligo che assume con la sottoscrizione della polizza. Tali clausole comprendono: la preventiva ispezione del veicolo; la presenza o l’istallazione delle cd. black box e dei meccanismi che impediscono l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico; la rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale; l’accettazione preventiva del risarcimento in forma specifica, acconsentendo a che il ristoro dal danno subito consista nella riparazione presso officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa (la cui presenza nel territorio di residenza dell’assicurato deve essere resa nota al momento della stipula), ovvero la possibilità di rivolgersi a qualsiasi autoriparatore, consentendo una verifica preliminare sulla stima degli interventi, prima della riparazione del veicolo.
Articolo 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio)
1. All’articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
Elementi per la relazione illustrativa
La modifica proposta all’articolo 133 del CAP garantisce, nel sistema di tariffazione bonus malus, l’effettiva trasparenza sulle variazioni di premio, attraverso l’indicazione del valore assoluto e percentuale dell’incremento o del decremento, all’atto del preventivo, ovvero del rinnovo di polizza.
Articolo 5.
(Misure relative all’assegnazione delle classi di merito)
1. All’articolo 134, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche;
a) al comma 4-bis, dopo le parole «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato», sono aggiunte le seguenti «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.»;
b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazione peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;
c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: «4-quater.1 Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».
Elementi per la relazione illustrativa
La modifica proposta all’articolo 134 del CAP garantisce parità di trattamento, quanto a condizioni di premio, nell’ambito della medesima classe di merito, qualora i diversi assicurati presentino le medesime caratteristiche di rischio. Viene stabilito che, in ogni caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l’assicurato abbia fatto installare le cd. black box.
Articolo 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)
1. All’articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all’I.V.ASS., trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;
Elementi per la relazione illustrativa
L’articolo prevede misure al fine di potenziare gli strumenti contrattuali e processuali per far fronte alle frodi in assicurazione, in caso di sinistri con soli danni a cose, si indicano precisi vincoli decadenziali alla individuazione dei testimoni sul luogo del sinistro, onde evitare la pratica fraudolenta dei cd. testimoni di comodo. In particolare, è previsto che fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
Articolo 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale)
1. L’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Articolo 138
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L’importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 139.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.».
2. Fino al centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente.
3. L’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Articolo 139
(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Elementi per la relazione illustrativa
Le novelle degli articoli 138 e 139 del CAP intendono chiarire l’entità dei risarcimenti in caso di micro e macro lesioni permanenti, tenendo conto del complesso del danno non patrimoniale.
Si afferma inoltre l’ultravigenza delle disposizioni attualmente vigenti circa l’adozione della tabella sulle macrolesioni, attualmente non ancora adottata.
Articolo 8.
(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)
1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 145, è inserito il seguente:
«Articolo 145-bis
(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)
1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), nonché dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso all’entrata in vigore delle stesse disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
2. L’interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all’I.V.ASS. da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull’attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell’articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione.
3. Le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione ad essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-bis dell’articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell’interoperabilità.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o dell’operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l’applicazione da parte dell’I.V.ASS. di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
5. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all’impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegate, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
6. È fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».
Elementi per la relazione illustrativa
Sempre in relazione alle scatole nere, è sembrato necessario, al fine di chiarirne il ruolo anche a fini di definizione dell’eventuale contenzioso che potrebbe derivare dai sinistri stradali, definirne l’efficacia probatoria nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
L’interoperabilità e portabilità è garantita dai provider di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS. E’ previsto, ancora, che i dati sull’attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dai medesimi operatori sulla base dello standard tecnologico comune indicato dai previsti provvedimenti ministeriali e che le modalità per assicurare l’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere sia rimessa ad un successivo provvedimento IVASS, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Garante della privacy. Viene indicata la modalità i trattamento dei dati in linea con il codice della Privacy, nonché il divieto di utilizzare le informazioni oltre i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali.
Articolo 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)
1. All’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’I.V.ASS. con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.».
Elementi per la relazione illustrativa
Si prevedono modalità di segnalazione di possibili testimonianze di comodo, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.
Articolo 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)
1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 149, è inserito il seguente:
«Articolo 149-bis
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)
1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.
2. Nei casi di cui l’assicurato avesse sottoscritto la clausola di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall’assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall’assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.
Elementi per la relazione illustrativa
Relativamente alle misure finalizzate al contrasto alle frodi (che, direttamente e indirettamente, impediscono la riduzione dei premi assicurativi) si precede che, in caso di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso sia versate solo a fronte di presentazione della fattura, direttamente all’impresa di riparazioni. E’, inoltre, garantita al danneggiato diverso dall’assicurato che ha sottoscritto la corrispondente clausola prevista per il risarcimento in forma specifica, la facoltà di scegliere l’impresa di autoriparazione di propria fiducia, con versamento diretto dei rimborsi alla stessa, previa presentazione di fattura. Qualora, invece, il medesimo danneggiato diverso dall’assicurato ritenesse di non voler riparare il veicolo, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento, sono versate direttamente a quest’ultimo, nei limiti di quanto preventivato dall’impresa di riparazioni in convenzione. Il danneggiato, infine, mantiene il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere sarebbe equivalente a detto valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di altro veicolo.
Articolo 11.
(Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale)
1. All’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell’assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.».
Elementi per la relazione illustrativa
L’allineamento della durata delle polizze accessorie (in particolare: incendio e furto) alla polizza RC principale permette all’assicurato una maggiore libertà di scelta e, in generale, una maggiore mobilità della domanda, evitando che la previsione della durata annuale della polizza principale sia di fatto aggirato dalla legacy determinata dalla ulteriore attività delle polizze accessorie. Ovviamente non si preclude che, quando a fornire le polizze accessorie sia un soggetto diverso dalla società di assicurazione che emette la polizza RC, il contraente possa stipulare anche contratti di durata superiore all’anno, ad esempio mediante polizze ad hoc con le case costruttrici.
Articolo 12.
(Ultrattività della copertura RC professionale)
1. All’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.».
Elementi per la relazione illustrativa
Relativamente alle assicurazioni RC professionale rivolta a tutti i professionisti, sia inserita l’offerta di copertura con garanzia priva delle clausole che limitano la medesima prestazione assicurativa soltanto ai sinistri denunciati nel corso di validità del contratto. In particolare, analogamente a quanto previsto nello schema di DPR con cui si disciplina l’accesso alla copertura assicurativa per le professioni sanitarie, nella norma proposta, anche per tutti gli altri professionisti, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, è individuata la possibilità che i contraenti possano accettare coperture che escludano la formula claims made.
Articolo 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)
1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 3 e 4, sono abrogati.
2. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;
b) al comma 4, dell’articolo 285, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;
c) ai commi 1 e 2, dell’articolo 287, le parole «all’impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle parole «all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP»;d) al comma 4, dell’articolo 303, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
e) il comma 2 dell’articolo 135 è sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell’articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’I.V.ASS.. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento ed abilitate all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.»;
g) l’articolo 316 è sostituito dal seguente:
«1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, del decreto, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.»;
3. I massimali di cui all’articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
4. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436», sono aggiunte le seguenti: «con il casellario giudiziario istituito presso il Ministero della giustizia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e riordinato con decreto del Presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;
b) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «in fase di liquidazione dei sinistri», sono aggiunte le seguenti: «nonché la facoltà di consultazione dell’archivio in fase di assunzione del rischio al fine di verificare l’autenticità delle informazioni fornite dal contraente.»;
5. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
b) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) all’articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L’I.V.ASS. definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L’I.V.ASS. procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente nel termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.».
Elementi per la relazione illustrativa
L’articolo introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al Codice delle assicurazioni private resisi necessari dalla modifica del quadro ordinamentale, ovvero da sopraggiunte esigenze tecniche di coordinamento formale dei testi normativi. In particolare, si segnala la norma adottata in risposta all’esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri.
Vengono modificati i massimali minimi di garanzia per la stipula dei contratti in adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dall’articolo 128 del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V Direttiva comunitaria in materia di RC auto che, dopo aver fissato i massimali minimi lascia liberi gli Stati membri di optare per massimali di legge superiori. L’attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni per danni a persona e 1 milione per danni a cose. Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri. Ciò considerato, l’emendamento eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui, autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti, a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità.
Il Codice delle assicurazioni è novellato, tra l’altro, nella parte riguardante la disciplina del fondo di garanzia per le vittime della strada e della caccia. La norma proposta aumenta – dal cinque al quindici per cento del premio imponibile incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento del relativo obbligo di assicurazione – il limite massimo entro cui può essere fissato il contributo che le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP S.p.A. per le esigenze del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L’attuale percentuale massima di contribuzione, fissata dall’articolo 303 del Codice delle assicurazioni, non è infatti sufficiente a coprire le esigenze finanziarie del Fondo che si trova pertanto ad operare in situazione di disequilibrio strutturale e ha registrato, già in fase di chiusura dell’esercizio 2007, un disavanzo di 695 mila euro circa che risulta confermato ed incrementato negli esercizi successivi. La stessa Corte dei Conti ha annualmente evidenziato, a partire dal 2005, in sede di relazione al Parlamento sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria della CONSAP, l’esigenza di un intervento normativo per garantire l’equilibrio strutturale del fondo. L’aumento del contributo, che almeno per qualche anno dovrebbe essere portato fino alla misura del 15% del premio imponibile, è stata già in passato valutata dal Comitato di gestione del Fondo come idonea a riportare il fondo stesso in situazione di equilibrio e determinerebbe comunque aumenti estremamente contenuti in valore assoluto dei premi assicurativi (che il predetto Comitato ha stimato in un aggravio di circa uno o due euro l’anno per ogni cacciatore assicurato). Peraltro il semplice aumento del limite di contribuzione elimina un impedimento normativo alla principale e più logica soluzione di tale disavanzo strutturale, ma non determina automaticamente e permanentemente un aumento del contributo stesso e non esclude che possa concretamente disporsi un aumento più contenuto o che possano in seguito essere valutate anche altre soluzioni alternative fra quelle pure suggerite dal predetto Comitato (ad esempio una contribuzione straordinaria al Fondo alimentata con altre forme di imposizione a carico di altri soggetti comunque interessati all’esercizio dell’attività venatoria, quali i produttori o i commercianti di armi) o dalle Associazioni di settore.
Con l’occasione, sia per tale disposizione sia per la corrispondente disposizione relativa al Fondo per le vittime della strada (articolo 285 del medesimo Codice), la norma è riformulata in termini corrispondenti alla corretta interpretazione dell’attuale testo normativo che, quando rinvia all’apposito regolamento ministeriale la determinazione della misura del contributo precisando che deve a tal fine tenersi tenuto conto del rendiconto annuale del fondo, non può certamente essere intesa nel senso letterale come diretto rinvio ad un regolamento ministeriale della determinazione del contributo (per tutti i regolamenti previsti dal Codice è infatti previsto all’articolo 355 un unico termine di adozione e non un termine annuale), ma come rinvio al regolamento per l’individuazione delle modalità puntuali di tale determinazione annuale con atto amministrativo. In tal senso, peraltro, la norma è stata già interpretata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98 (artt. 8 e 31), adottato previo parere favorevole del Consiglio di Stato.
L’articolo 287 del Codice delle assicurazioni prevede che le richieste di risarcimento del danno poste a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada siano presentate sia all’impresa designata che alla CONSAP. La Disposizione, finalizzata sostanzialmente a garantire alla CONSAP un’adeguata conoscenza delle attività in corso da parte delle imprese designate, anche ai fini delle proprie verifiche è controlli, si è dimostrata nella sua attuale formulazione fonte di intralci e di sovrapposizioni operative non rendendo chiare le rispettive responsabilità di informazione e i conseguenti termini di adempimento.
Per superare tali limiti, salvaguardando però l’esigenza informativa di CONSAP, la formulazione del citato articolo 287 viene modificata al comma 1, e per coerenza anche al comma 2, precisando che la richiesta di risarcimento va presentata all’impresa delegata, inviandone copia contestuale alla CONSAP, il che, operativamente, si realizza indirizzando per competenza la relativa raccomandata a tale impresa delegata e, solo per conoscenza, alla CONSAP.
Vengono, ancora, introdotte una serie di norme volte a rafforzare l’attività dell’Istituto di vigilanza in materia di lotta alle frodi, avuto riguardo agli obblighi di comunicazione in capo alle imprese, nonché per la gestione e fruizione dei dati raccolti dall’Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l’IVASS e previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La norma introduce, poi, un vincolo di verifica periodica a carico dell’IVASS volto a rivedere il criterio di efficienza produttiva per le imprese, nell’ambito del sistema di risarcimento diretto, entro i successivi diciotto mesi dall’adozione della legge, qualora non sia stato garantito un effettivo recupero di efficienza nella gestione dei sinistri, da parte delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
Articolo 14.
(Poteri dell’I.V.ASS. sulle norme introdotte)
1. L’I.V.ASS. esercita poteri di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell’esito dell’attività svolta in relazione alle disposizioni del primo periodo del presente comma.
2. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Capo sono destinati, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al competente stato di previsione della spesa, ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. L’I.V.ASS., d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.
4. All’attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Elementi per la relazione illustrativa
L’articolo prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell’IVASS, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dalle norme in questione, in capo alle imprese di assicurazione.
Articolo 15.
(Portabilità dei fondi pensione)
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all’articolo 20 del presente decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l’adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o piu categorie di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo.»;
b) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.».
c) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.».
d) all’art. 14, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»;
Elementi per la relazione illustrativa
In relazione infine ai fondi pensione, si chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previste restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva. Ulteriori misure garantiscono la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale.