In Italia è in atto la depenalizzazione: gli illeciti penali si trasformano in illeciti amministrativi. La si può condividere (si alleggerisce il lavoro dei giudici, si svuotano le carceri, e si snellisce la pubblica amministrazione) od osteggiare (i criminali la fanno franca come e più di prima). Al di là delle disquisizioni, c’è anche un aspetto che riguarda molto da vicino gli automobilisti.

Lo sfregio del vandalo: la tesi sbagliata
Stando ad alcuni osservatori, la depenalizzazione avrebbe portato a questa conseguenza: se l’automobilista lascia la macchina in sosta, poi torna e la trova danneggiata, non può più sporgere denuncia alla Polizia. Con l’entrata in vigore dei Decreti 7 e 8 del 15 gennaio 2016, alcuni comandi di Polizia e Carabinieri hanno iniziato a rifiutare di ricevere le querele presentate dei proprietari dei veicoli oggetto di danneggiamento.

Come stanno le cose
In realtà, come evidenzia poliziamunicipale.it, chi ha l’amara sorpresa di ritrovarsi danneggiata l’auto in sosta sulla strada può presentare denuncia alla Polizia. Questo reato resta infatti perseguibile d’ufficio e non è stato modificato dalla recente depenalizzazione. Lo ha chiarito il sottosegretario Ferri Cosimo Maria in Commissione Giustizia alla Camera, in risposta a un’interrogazione scritta. La nuova formulazione dell’articolo 635 del Codice penale contempla ipotesi autonome di reato tra le quali è prevista quella di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le categorie di beni già previste nella precedente formulazione del comma 2 della norma. Tra tali beni sono comprese le cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625 del Codice penale, tra cui vi sono quelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede quali sono, per l’appunto, le vetture parcheggiate sulla pubblica via. Il reato è strutturato in forma aggravata e non semplice, ed è pertanto procedibile d’ufficio.

Nessun passo indietro
La depenalizzazione non ha comportato arretramento della tutela nei confronti dei soggetti lesi da tali atti vandalici, avendo previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria civile (di importo significativo, fino a 8.000 Euro).