Non è bastato l’affossamento del decreto “Destinazione Italia”, non è bastato che il Parlamento abbia fatto a pezzi la pretesa di inserire nel DDL concorrenza “sconti” in cambio di limitazioni risarcitorie per chi non ripara dal “fiduciario”. Dove non è riuscita la norma di legge ci provano con le “previsioni contrattuali” e quindi ora dilagano polizze che prevedono il raddoppio della franchigia per i danneggiati che osano recarsi presso le carrozzerie indipendenti invece che in quelle convenzionate.

Tipica è la polizza UnipolSai che sotto la denominazione di “Garanzia Comfort” prevede un aumento della franchigia/scoperto contrattuale dal 10 al 20%.

In Francia da quasi 20 anni il sistema delle “doppie franchigie” teso a condizionare la scelta del riparatore in favore di quelli sottoposti a vincoli di parasubordinazione con le imprese assicurative è stato dichiarato illegittimo e anticoncorrenziale.
In Italia fino ad oggi vi erano state diverse pronunce in tal senso ma la prima esaustiva decisione di un Tribunale sul punto è arrivata da Torino. E’ toccato infatti al Tribunale di Torino chiarire in maniera esemplare ed esauriente che quella di UnipolSai è una polizza che contiene una clausola vessatoria.
Assicurazioni contro danneggiati.
Quanto accertato a Torino, nel solco di una precedente decisione che aveva sanzionato sotto altro profilo una clausola sempre del gruppo bolognese (peraltro non scritta da nessuna parte in polizza!) relativa alla garanzia Auto Presto & Bene, costituisce un’importante affermazione di principio che avrà certamente riflessi nel panorama della giurisprudenza assicurativa italiano dal momento che rafforza un principio generale, peraltro ovvio.
Non è infatti possibile differenziare il risarcimento (o l’indennizzo) riducendolo a piacimento in relazione a fatti e circostanze che non riguardano l’evento assicurato (ad esempio la grandine, un atto vandalico, o un sinistro kasco) ma sono diversi e successivi a quando l’evento si è verificato.
In particolare riparare l’auto presso la carrozzeria di fiducia del danneggiato (anziché dell’assicuratore) come non muta l’oggetto della polizza stipulata o della garanzia prestata così non può modificare (in meno|) l’ammontare del risarcimento.
Questa semplice constatazione continua a non trovare il gradimento del sistema assicurativo italiano e infatti proliferano clausole scritte in maniera più disparata, ma tutte identiche nella sostanza alla clausola “Comfort” di UnipolSai: sono tutte condizioni che, banalmente, obbligano alla riparazione presso una carrozzeria convenzionata a fronte di presunti sconti con la sanzione, in caso di inosservanza, dell’aumento delle franchigie e quindi della diminuzione dell’indennizzo.

La sentenza n.1530/2017 del Tribunale di Torino è chiara e lapidaria nella sua chiarezza e non consente diverse interpretazioni.
Il Tribunale infatti ha innanzitutto classificato la clausola “Comfort” tra quelle vessatorie perché limita e/o riduce l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare il sinistro secondo la garanzia prestata.
Come tale detta clausola avrebbe dovuto essere sottoscritta a parte.
E quindi… sarebbe bastata una firma in più? Assolutamente no! Una simile architettura contrattuale viola comunque il Codice del Consumo, in particolare l’art.33 lettera t) che una norma che decreta la presunzione di assoluta vessatorietà delle clausole che, come quella in oggetto, comportano restrizioni a carico di chi le sottoscrive nel contrarre rapporti con i terzi.
E’ evidente, dice il Tribunale, che raddoppiare la franchigia a seconda di chi ripara comporta per l’assicurato, che è un consumatore, una restrizione o una limitazione nello stipulare il contratto di riparazione della propria auto col proprio carrozziere.
Per tale ragione se pure una simile clausola fosse sottoscritta rientrerebbe comunque tra quelle che debbono essere oggetto di apposita trattativa individuale tra assicuratore e l’assicurato, trattativa che deve essere seria ed effettiva e il cui svolgimento deve essere dimostrato dall’assicuratore, al quale non basta invocare la firma del contratto e delle clausole.
E chiunque abbia mai firmato una polizza assicurativa ha già capito che si tratta di prova impossibile per l’assicuratore.

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Scarica la sentenza 1530/2017 del Tribunale di Torino (8.8 MB)

I nostri auguri di Buona Pasqua non potevano che essere all’insegna del riconoscimento della libertà di scelta!

Pasqua 2017