È giusto che la tua assicurazione ti risarcisca solo 1.300 euro per un danno che ne vale 2.700, applicando una maxi franchigia di 1.500 euro, per il solo fatto che hai scelto di portare l’auto dal tuo carrozziere di fiducia?
Il Tribunale di Torino, in modo innovativo, ha risposto no a questa domanda con una recente sentenza dello scorso febbraio. Lo ha fatto mettendo in secondo piano il dibattito sulla vessatorietà di simili clausole e affrontando la questione in maniera più diretta, valorizzando il principio di buona fede e il divieto di abuso del diritto.
Abuso del diritto nelle polizze assicurative
La decisione è importante perché applica alle polizze assicurative un principio già noto: non basta che un contratto preveda determinate condizioni per poterle far valere.
Se, in concreto, l’applicazione di tali condizioni non porta alcun vantaggio reale e degno di tutela, ma ha unicamente lo scopo e l’effetto di causare un danno ingiusto all’assicurato, si configura un abuso del diritto.
Il contratto, infatti, deve sempre basarsi su un bilanciamento delle utilità e sul rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Le clausole contro la libera scelta del carrozziere
Il Tribunale di Torino ha esaminato la condotta dell’assicurazione e ha stabilito che tagliare il risarcimento applicando la franchigia in modo automatico costituisce un abuso del diritto per due motivi principali:
Nessun vantaggio reale per la compagnia assicurativa
L’assicurazione non ha dimostrato di avere un interesse meritevole di tutela o un vantaggio apprezzabile nell’obbligare il cliente a utilizzare un riparatore convenzionato.
L’unica ragione per cui applica la franchigia è limitare il proprio rischio economico, scaricando esclusivamente sull’assicurato uno svantaggio e un danno ingiustificato.
Violazione dei principi di buona fede contrattuale
Utilizzare una clausola contrattuale con il solo scopo di penalizzare il cliente è contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono guidare ogni contratto.
Libertà di scelta del carrozziere: un diritto del consumatore
La sentenza si fonda anche su un presupposto implicito ben noto agli automobilisti: la riparazione di un’auto non è un’attività standardizzata o industriale, ma artigianale.
Un carrozziere non vale l’altro. Non è la stessa cosa utilizzare ricambi di prima scelta o equivalenti, né eseguire un lavoro a regola d’arte rispetto a uno realizzato in economia.
Scegliere a chi affidare la riparazione del proprio veicolo non è una decisione indifferente. Solo il danneggiato può stabilire cosa è meglio per tutelare il proprio bene.
Imporre un carrozziere convenzionato, minacciando una riduzione del risarcimento, determina quindi uno svantaggio evidente e ingiustificato per il consumatore.
Conclusioni: cosa cambia per gli assicurati
Il messaggio del Tribunale di Torino è chiaro: anche se una clausola è prevista nel contratto ed è formalmente valida, non può essere applicata se il suo utilizzo diventa abusivo.
Quando una compagnia assicurativa utilizza tali clausole per aggirare i principi di buona fede contrattuale e penalizzare il cliente, il comportamento non è legittimo.
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