È un’ordinanza destinata ad avere effetti rilevanti quella emessa dalla Cassazione il 23 aprile 2026. L’ordinanza 10797/24 impone un brusco stop alle politiche di canalizzazione delle compagnie che, mediante clausole contrattuali, impongono agli automobilisti la riparazione in convenzione a pena di franchigie e penali a carico di chi sceglie liberamente il proprio carrozziere.
La vicenda, che vede coinvolta una carrozzeria associata Federcarrozzieri, è relativa a un giudizio per un indennizzo da atto vandalico. La polizza stipulata da MMA prevedeva una franchigia del 15% che diventava 20% per riparazioni “fuori rete”.
In primo grado, il Tribunale di Milano aveva dichiarato nulla la clausola mentre nel successivo grado di giudizio la Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto la clausola legittima.
La questione decisa dalla Cassazione è nota: la clausola con cui viene prevista una farnchigia o uno scoperto sul costo della riparazione effettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice maggiore di quella applicata per riparazione in carrozzeria convenzionata è lecita o invece è vessatoria?
Il codice del consumo prevede infatti (art. 33 n. 2 lettera t) che siano abusive dunque nulle le clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di limitare la facoltà di contrarre con terzi.
In questo caso pagare di più o di meno lo stesso danno a seconda di chi quel danno ripara ha avuto indubbiamente l’effetto di limitare la libertà contrattuale del consumatore assicurato nei rapporti con i terzi “limitando la facoltà di libera scelta” dell’assicurato “sul mercato dell’operatore cui rivolgersi” perchè “si privilegiano economicamente” i carrozzieri “scelti e convenzionati con la compagnia assicuratrice.”
La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso annullando la sentenza della Corte di Appello. Nel nuovo giudizio altro giudice dovrà attenersi al principio di diritto formulato dalla Corte, decidendo cioè se la clausola “venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato“.
E’ evidente che si tratta di una decisione importantissima non solo perchè comporta la nullità di quelle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono costi illegittimi agli automobilisti che riparano la propria vettura presso un carrozziere di fiducia ma anche perchè chiarisce che la questione attiene la libertà di mercato e dunque si tratta di un segnale evidente per le Autorità di controllo come Antitrust e Ivass.
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