Ovviamente ora spuntano quelli che non si rassegnano. Quelli del “si però”, quelli che “non è cambiato nulla” e quelli che “bisognerà vedere volta per volta”.
Poi ci sono sempre quelli che non capiscono ma soprattutto ci sono quelli che non vogliono capire.
Quelli che la Cassazione “ha solo predicato più attenzione al contenuto generale della polizza”La Cassazione non ha “predicato” e non ha “invitato a maggior attenzione” ma ha “cassato con rinvio”. Cioè ha annullato la sentenza impugnata perché era sbagliata ed ha spiegato il motivo. Che si chiama principio di diritto ed è vincolante.
Quelli che “vedremo cosa farà la Corte d’Appello”
Non serve il mago Otelma per fare previsioni ma basta leggere l’articolo 384 del codice di procedura civile: “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”. E se non lo fa la sentenza viene annullata di nuovo.
Quelli che “la giurisprudenza era consolidata e quindi non è cambiato nulla”
La Cassazione non ha mai detto che è lecito combinare tra loro clausole di per sé lecite in maniera tale da costruire polizze che hanno l’effetto abusivo di limitare la facoltà di contrarre con terzi.
La Cassazione ha sempre detto che non sono vessatori franchigie e scoperti “di per sé solo” considerati. Ora invece ha detto di più e meglio: è abusivo l’effetto concreto che queste clausole hanno e che è quello di “limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato la facoltà di contrarre con terzi”. Facile no?
Quelli che “bisognerà vedere volta per volta”
Hanno ragione. Ma, guarda un po’, manca un pezzo. L’ accertamento dell’effetto abusivo è accertamento in fatto che può fare sempre e solo il giudice di merito mai la Cassazione. Il pezzo che manca? Se un giudice di merito dicesse “pagare di meno lo stesso danno non è un condizionamento” andrebbe contro il principio ora dettato dalla Cassazione 10797/26 e la sua sentenza verrebbe nuovamente annullata.
Quelli che non vogliono capire. Il primo motivo di ricorso era “non essersi dalla corte di merito considerato che si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto… restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (p. 13); e che costruire una polizza ove una clausola ha l’effetto concreto di consentire che lo stesso danno venga pagato di più o di meno a seconda di chi lo ripara, comportal indiscutibilmente che quella clausola determina, ad onta del suo contenuto giuridico o semantico
(franchigia/scoperto), l’effetto di restringere la libertà di contrarre».”
La Cassazione ha detto che tutti i motivi di ricorso, tra i quali anche quello appena trascritto “che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono per queste ragioni fondati“. Chiaro o servono anche i disegnini?


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