{"id":10983,"date":"2015-03-30T17:11:05","date_gmt":"2015-03-30T15:11:05","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=10983"},"modified":"2024-07-01T15:30:44","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:44","slug":"rc-auto-questo-si-che-e-un-buon-disegno-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2015\/03\/rc-auto-questo-si-che-e-un-buon-disegno-legge\/","title":{"rendered":"Rc auto, questo s\u00ec che \u00e8 un buon disegno legge"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\">Alt, prendiamoci una pausa rilassante dopo le negativit\u00e0 legate al <a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2015\/03\/concorrenza-allitaliania-mobilitazione-anticoncorrenzi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">disegno legge concorrenza<\/a>, che mira a introdurre <a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2015\/02\/minucci-ania-offende-i-carrozzieri-ora-basta-una-soluzione-fare-squadra-contro-il-disegno-legge-concorrenza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">novit\u00e0 pessime per la Rca<\/a>. Il principio cardine di Federcarrozzieri e della Carta di Bologna si chiama positivit\u00e0, ed ecco allora una ventata positiva: il disegno legge di <strong>RETE IMPRESE ITALIA<\/strong> qui in basso.<\/p>\n<p><strong>Modifiche al codice delle assicurazioni private concernenti il risarcimento del danno e l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di perito assicurativo<\/strong><br \/>\nParliamo del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0028470&amp;back_to=http%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Fleg17%2F126%3Ftab%3D2-e-leg%3D17-e-idDocumento%3D2684-e-sede%3D-e-tipo%3D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">disegno di legge 2684<\/a>\u00a0definito anche Moretto. Facciamo i nomi. Giacch\u00e9 non tutti i politici hanno messo cuore e intelletto nel sottoscala. Dddl d&#8217;iniziativa dei deputati MORETTO, DONATI, MARCO DI MAIO, GADDA, FANUCCI, BINI, CARRESCIA, MAESTRI, PASTORINO, LODOLINI, ALBINI, NARDUOLO, IACONO, MARCHETTI, CRIVELLARI, BASSO, VENITTELLI, DALLAI, VAZIO, TENTORI, CRIM\u00cc. (<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0028470&amp;back_to=http%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Fleg17%2F126%3Ftab%3D2-e-leg%3D17-e-idDocumento%3D2684-e-sede%3D-e-tipo%3D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">link al DDL<\/a>)<\/p>\n<p><strong>La \u201cpremessa\u201d<\/strong><br \/>\nCi piace la \u201cintroduzione\u201d a questo ddl. \u201cSi pensi ad esempio all&#8217;articolo 29 (efficienza produttiva del risarcimento diretto) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che in tema di risarcimento in forma specifica prevedeva la facolt\u00e0 per le compagnie di assicurazione di offrire ai danneggiati di sostituire al pagamento dell&#8217;indennizzo la riparazione della vettura a proprie cura e spese in officine convenzionate senza possibilit\u00e0 di scelta per il danneggiato. A fronte del rifiuto di tale proposta il danneggiato sarebbe stato obbligato ad accettare un risarcimento per equivalente, cio\u00e8 in denaro, decurtato nella misura del 30 per cento. Tale norma \u00e8 stata poi soppressa nel corso dell&#8217;esame parlamentare. E da ultimo il decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto \u00abdestinazione Italia\u00bb il cui articolo 8 (disposizioni in materia di assicurazione ed RC Auto), in particolare, attribuiva all&#8217;impresa di assicurazione la facolt\u00e0 di risarcire il danno in forma specifica attraverso carrozzerie appositamente convenzionate. Lo stesso articolo 8 prevedeva tutta un serie di disposizioni quali, ad esempio, la possibilit\u00e0 di inserire nel contratto di assicurazione il divieto di cessione del credito con grave lesione della libert\u00e0 contrattuale\u201d.<\/p>\n<p><strong>Risarcimento in forma specifica: roba inutile e dannosa<\/strong><br \/>\n\u201cEmerge in modo evidente che l&#8217;adozione di clausole assicurative di risarcimento in forma specifica da effettuare in base ad apposite convenzioni fra compagnie di assicurazione e imprese di autoriparazione non avrebbe alcuna incidenza sulla riduzione delle frodi assicurative e non porterebbe neppure a un&#8217;effettiva riduzione dei costi assicurativi e dei relativi premi ma, anzi, rischierebbe di mettere l&#8217;intera filiera nel controllo pieno delle compagnie di assicurazione, limitando la capacit\u00e0, per gli autoriparatori, di autodeterminare i prezzi delle riparazioni sulla base degli standard qualitativi assicurati ai consumatori, con la conseguenza potenziale di formare un cartello in grado di organizzare le componenti di costo in modo da generare le pi\u00f9 ampie fette di rendita assicurabili dalla scarsa dinamica competitiva che si verrebbe a generare\u201d.<\/p>\n<p><strong>Mercato Rca in mano alle compagnie col ddl concorrenza<\/strong><br \/>\n\u201cAppare quindi evidente l&#8217;interesse generale a regolare compiutamente il forte conflitto di interesse che si crea in capo alle compagnie di assicurazione che hanno il potere di determinare il danno che esse stesse devono risarcire, limitando il potere di imporre clausole vessatorie che avrebbero l&#8217;unico effetto di consegnare di fatto il controllo del mercato della riparazione dei veicoli alle stesse compagnie\u201d. Che \u00e8 poi l\u2019obiettivo non dichiarato del ddl concorrenza.<\/p>\n<p><strong>Profumo di libert\u00e0<\/strong><br \/>\n\u201cIn particolare l&#8217;articolo 142-quater (Libert\u00e0 di scelta dell&#8217;assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie) mira a tutelare la libert\u00e0 di concorrenza nel mercato dell&#8217;autoriparazione assicurando in via di principio a favore del danneggiato la libert\u00e0 di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che risulta espressamente diretta a raggiungere un pi\u00f9 elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e a qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione. \u00a0A tale fine il principio della libert\u00e0 di scelta \u00e8 mirato a rafforzare le tutele a vantaggio dei consumatori contemperandole con la libert\u00e0 di concorrenza nel mercato dell&#8217;autoriparazione ed evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle compagnie di assicurazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019estero ci piglia a schiaffoni<\/strong><br \/>\nMentre in Italia c\u2019\u00e8 chi sbava dietro il ddl concorrenza, all\u2019estero ci prendono a schiaffoni.<\/p>\n<p>\u201c1) In Francia le compagnie di assicurazione hanno dato vita a reti di riparatori di automobili con cui sono soliti collaborare. Questi riparatori hanno un accordo con una o pi\u00f9 imprese di assicurazione. Tuttavia, le reti possono essere solo un&#8217;opzione per facilitare la decisione del consumatore. Infatti, anche se un assicuratore pu\u00f2 consigliare al cliente di rivolgersi a un riparatore, dopo un incidente, per esempio, il consumatore rimane libero di scegliere il suo riparatore;<\/p>\n<p>2) In Germania non esiste alcuna legislazione che consenta alle imprese di assicurazione di obbligare un cliente a lasciare la sua automobili in riparazione ad alcuni riparatori auto piuttosto che ad altri. Tuttavia, una limitazione nella scelta di un riparatore auto pu\u00f2 essere negoziata nel contratto di assicurazione. I termini e le condizioni del contratto sono giuridicamente vincolanti a seconda del contratto concordato e della domanda. La domanda pu\u00f2 essere giudicata secondo le rispettive disposizioni del codice civile (B\u00fcrgerliches Gesetzbuch) e dell&#8217;atto di contratto assicurativo (Versicherungsvertragsgesetz). Questa limitazione potrebbe eventualmente portare a una riduzione della tassa di assicurazione, ma non \u00e8 obbligatoria;<\/p>\n<p>3) In Austria l&#8217;associazione che riunisce le imprese di assicurazione e quella che rappresenta gli autoriparatori si riuniscono due volte all&#8217;anno per discutere su come l\u2019offsetting (compensazione) diretto possa essere semplificato e reso pi\u00f9 efficiente per entrambe le parti oltre che per i clienti. A seguito di questi incontri l&#8217;organizzazione che rappresenta gli autoriparatori elabora delle raccomandazioni per i propri associati, ma non esiste una normativa nazionale che regola questo rapporto;<\/p>\n<p>4) In Spagna non esiste una legge che stabilisce l&#8217;obbligo per un consumatore di portare la propria automobile in riparazione presso un salone indicato dall&#8217;impresa di assicurazione. Questo \u00e8 considerato un aspetto commerciale e pertanto \u00e8 lasciato alla volont\u00e0 delle imprese di assicurazione e dei clienti. Il cliente deve per\u00f2 sottostare al contratto che ha firmato con l&#8217;impresa di assicurazione; infatti, pu\u00f2 accadere che alcune imprese chiedano ai clienti di portare la propria automobile solo presso auto riparatori che rientrano nella dicitura approvato\/selezionato. Altri assicuratori consentono ai loro clienti di portare la loro automobile dove vogliono. Tutto dipende dalla polizza assicurativa e dalle clausole del contratto\u201d.<\/p>\n<p><strong>PROPOSTA DI LEGGE (alcune parti)<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 1.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">(Libert\u00e0 di scelta dell&#8217;assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).<\/p>\n<p dir=\"ltr\">1. Al capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: \u00abArt. 142-quater. \u2013 (Libert\u00e0 di scelta dell&#8217;assicurato e obbligo informativo nonch\u00e9 nullit\u00e0 delle clausole assicurative vessatorie). \u2013 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facolt\u00e0 dell&#8217;assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all&#8217;atto della stipulazione di nuovi contratti, nonch\u00e9 in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed \u00e8 inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall&#8217;articolo 185.<\/p>\n<p>2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libert\u00e0 di scelta dell&#8217;assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 142-quinquies. (Tracciabilit\u00e0 della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). \u2013 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi \u00e8 l&#8217;obbligo di assicurazione, \u00e8 tenuto a effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica prevista dell&#8217;articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>Art. 142-septies. (Risarcimento del danno e liquidazione dell&#8217;indennit\u00e0 dovuta. Documentazione fiscale Cessione del credito e nullit\u00e0 delle clausole vessatorie). \u2013 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell&#8217;impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell&#8217;indennit\u00e0 dovuta per la riparazione\u00a0del veicolo danneggiato. 2. La somma corrisposta dall&#8217;impresa di assicurazione a titolo di risarcimento \u00e8 versata direttamente all&#8217;impresa che ha svolto l&#8217;attivit\u00e0 di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell&#8217;articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al\u00a0danneggiato. 3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facolt\u00e0 di cessione del credito da parte dell&#8217;assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libert\u00e0 contrattuale nei rapporti con i terzi. 4. La somma \u00e8 liquidata direttamente al danneggiato quando questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2,\u00a0previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall&#8217;impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione \u00e8 inviata in formato elettronico da parte dell&#8217;impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l&#8217;IVASS ai sensi dell&#8217;articolo 135.<\/p>\n<p>Art. 142-octies. (Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di\u00a0autoriparazione: limiti e condizioni). \u2013 1. Le clausole contrattuali che prevedono la facolt\u00e0 da parte dell&#8217;impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilit\u00e0 civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente ai sensi dell&#8217;articolo 34 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6\u00a0settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facolt\u00e0 dell&#8217;assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente capo.<\/p>\n<p>Art. 5.\u00a0(Attivit\u00e0 peritale). 1. L&#8217;articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto\u00a0legislativo 7 settembre 2005, n. 209, \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abArt. 156. \u2013 (Attivit\u00e0 peritale). \u2013 1. L&#8217;attivit\u00e0 professionale di perito\u00a0automobilistico per l&#8217;accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall&#8217;incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo pu\u00f2 essere esercitata unicamente dagli iscritti\u00a0nel ruolo di cui all&#8217;articolo 157. 2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l&#8217;accertamento e la\u00a0stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall&#8217;incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante i soggetti di cui al comma 1. 3. Nell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico i periti devono comportarsi con diligenza,\u00a0correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terziet\u00e0 e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale. 4. Resta ferma la facolt\u00e0 da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all&#8217;articolo 157 al fine di effettuare l&#8217;accertamento e la stima dei danni subiti, con l&#8217;obbligo di allegare ai documenti da fornire all&#8217;impresa di assicurazione la documentazione\u00a0relativa al compenso professionale per l&#8217;opera svolta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alt, prendiamoci una pausa rilassante dopo le negativit\u00e0 legate al disegno legge concorrenza, che mira a introdurre novit\u00e0 pessime per la Rca. 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