{"id":11632,"date":"2015-06-07T22:40:27","date_gmt":"2015-06-07T20:40:27","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=11632"},"modified":"2024-07-01T15:30:43","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:43","slug":"proposta-di-legge-rc-auto-ottimo-lavoro-della-lega","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2015\/06\/proposta-di-legge-rc-auto-ottimo-lavoro-della-lega\/","title":{"rendered":"Proposta di legge Rc auto: ottimo lavoro della Lega"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\">Per conto di Federcarrozzieri, Massimo Zera (artigiano carrozziere) \u00e8 il coordinatore regionale Lombardia. Ed \u00e8 soprattutto a lui che dobbiamo la nascita di un progetto legge Rc auto interessante. Militante della Lega, si \u00e8 prodigato per prendere contatti con il capogruppo Massimiliano Fedriga, e ha consegnato per conto di Federcarrozzieri la documentazione e comunicati stampa della Carta di Bologna. Al contempo, a Biella ci \u00e8 venuto a trovare l\u2019on. Roberto Simonetti, al quale abbiamo fatto le stesse consegne per conto della Carta di Bologna. Ne \u00e8 uscito un magnifico progetto di legge che ricalca i punti della Carta di Bologna, compresi alcuni passaggi che riguardano la terzialit\u00e0 dei periti. Un applauso all\u2019impegno della Lega e a tutti i politici che si sono prodigati perch\u00e9 prendesse forma il progetto di legge: un grazie particolare va a Massimo Zera<\/p>\n<p>Facciamo i nomi<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u2014<\/p>\n<p dir=\"ltr\">PROPOSTA DI LEGGE D\u2019INIZIATIVA DEI DEPUTATI SIMONETTI, ALLASIA, FEDRIGA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI,\u00a0GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI.<\/p>\n<p>Modifiche al codice delle assicurazioni private.<\/p>\n<p>La proposta di legge \u00e8 composta da cinque articoli.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 1<\/strong> inserisce disposizioni volte a integrare il CAP (articoli da 142-quater a 142-novies), con specifico riguardo alla materia dell\u2019assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. In particolare, l\u2019articolo 142-quater mira a tutelare la libert\u00e0 di concorrenza nel mercato dell\u2019autoriparazione evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazione e assicurando in via di principio a favore del danneggiato la libert\u00e0 di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia abilitate. Tale principio deve essere espressamente menzionato all\u2019atto della stipulazione di nuovi contratti e in occasione di ogni rinnovo nonch\u00e9 nella nota informativa. Si stabilisce, inoltre, che le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libert\u00e0 di scelta dell\u2019assicurato si presumono vessatorie e sono pertanto nulle, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico degli utenti.<\/p>\n<p>Per quanto concerne la cessione del credito, si stabilisce che le eventuali clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facolt\u00e0 di cessione del credito da parte dell\u2019assicurato si presumono vessatorie e sono nulle in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libert\u00e0 contrattuale nei rapporti con i terzi. La previsione risulta necessaria a fronte del comportamento seguito da diverse imprese di assicurazione che inseriscono nei contratti apposite clausole che limitano la facolt\u00e0 dell\u2019assicurato danneggiato di cedere il proprio credito relativo al risarcimento del danno in capo a imprese di autoriparazione di propria scelta. Nel caso in cui il danneggiato effettui la riparazione del veicolo sinistrato avvalendosi direttamente di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito, la norma prevede che l\u2019indennit\u00e0 da corrispondere a titolo di risarcimento deve essere versata direttamente al medesimo danneggiato.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 2<\/strong> \u00e8 diretto ad abrogare le disposizioni vigenti che regolano la procedura\u00a0di risarcimento diretto. Le ragioni risiedono nella constatazione delle gravi conseguenze che sono derivate dalla citata procedura, la quale non ha risolto la questione relativa all\u2019abbassamento dei costi di gestione delle pratiche di indennizzo a carico delle compagnie, nonch\u00e9 alla conseguente riduzione del costo delle polizze, soprattutto a causa dei meccanismi farraginosi di compensazione fra le compagnie, i quali hanno innescato nella pratica una pressione al rialzo sui premi.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 3<\/strong> \u00e8 diretto a consentire, in un quadro di trasparenza, oltre che ai contraenti e ai danneggiati, anche al riparatore direttamente interessato per aver riparato il mezzo, munito di delega o cessione di credito del soggetto danneggiato, di accedere agli atti istruttori a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni per verificare le perizie svolte dall\u2019assicuratore e per acquisire elementi di informazione circa le motivazioni che possano determinare un eventuale diniego al risarcimento o una sospensione della procedura liquidativa.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 4<\/strong> modifica l\u2019articolo 148 del CAP relativo alla procedura di risarcimento. In primo luogo, la norma stabilisce che il diritto dell\u2019assicurato al risarcimento rimanga fermo nei soli casi in cui non sia obbligatorio procedere alla riparazione obbligatoria, disciplinata dall\u2019articolo 2 della proposta di legge. La norma prevede, poi, che l\u2019impresa di assicurazione sia comunque tenuta a richiedere le informazioni relative all\u2019incidente ai competenti organi di polizia e che gli organi di polizia siano tenuti a trasmettere tempestivamente le informazioni acquisite all\u2019impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 5<\/strong> \u00e8 diretto a confermare il ruolo del perito automobilistico prevedendo che l\u2019accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione avvenga esclusivamente attraverso l\u2019attivit\u00e0 peritale svolta da periti iscritti nel ruolo professionale; in tal senso si preclude alle imprese di assicurazione la facolt\u00e0 di effettuare liberamente e direttamente l\u2019accertamento e la stima dei danni, come desumibile dalla formulazione aperta del vigente comma 2 dell\u2019articolo 156 del CAP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per conto di Federcarrozzieri, Massimo Zera (artigiano carrozziere) \u00e8 il coordinatore regionale Lombardia. 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