{"id":12458,"date":"2015-12-20T23:43:59","date_gmt":"2015-12-20T21:43:59","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=12458"},"modified":"2024-07-01T15:30:43","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:43","slug":"la-carta-di-bologna-e-la-tutela-del-danneggiato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2015\/12\/la-carta-di-bologna-e-la-tutela-del-danneggiato\/","title":{"rendered":"La Carta di Bologna e la tutela del danneggiato"},"content":{"rendered":"<p>di Davide Galli<br \/>\n<em>presidente della Federazione Italiana Carrozzieri Indipendenti &#8211; Federcarrozzieri e cofondatore della Carta di Bologna<\/em><\/p>\n<p>Tratto da: <a href=\"http:\/\/www.lacittaonline.com\/index.php?q=node\/1767\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La Citt\u00e0 del Secondo Rinascimento<\/a><\/p>\n<p><i><span style=\"color: #118b37;\">L\u2019indennizzo diretto \u00e8 una procedura liquidativa per i danni subiti in caso di sinistri stradali fra due vetture assicurate in Italia, secondo cui il rimborso \u00e8 richiesto dal danneggiato direttamente alla propria compagnia assicuratrice e non a quella del responsabile del sinistro. La compagnia provvede quindi ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell\u2019assicurazione di controparte, per ottenere poi da quest\u2019ultima un conguaglio forfettario secondo la Convenzione fra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto, a cui entrambe hanno aderito. Tuttavia, la Carta di Bologna, sottoscritta da diversi enti a tutela del consumatore e di cui lei \u00e8 cofondatore, ha rilevato alcune incongruenze&#8230;<\/span><br \/>\n<\/i>Si tratta propriamente di un indennizzo e non di un risarcimento. Il risarcimento \u00e8 quello che il danneggiato richiede integralmente, per tutti i danni subiti, mentre l\u2019indennizzo \u00e8 quello che la compagnia riconosce in base alle clausole contrattuali contenute nella polizza, clausole denominate \u201cindennizzo in forma specifica\u201d, che possono porre limitazioni al risarcimento integrale. Ne cito alcune come il divieto di cedere il credito alla carrozzeria non convenzionata con la compagnia, in caso di riparazioni occorrenti in seguito al sinistro. Peraltro, occorre notare che, invece, la cessione del credito consentirebbe al danneggiato di non anticipare l\u2019importo della riparazione. Fra le altre limitazioni alla liquidazione integrale del danno ci sono quelle che prevedono franchigie o scoperti, per esempio, fino al 20 per cento dell\u2019importo della fattura della riparazione. Su un danno che ammonta a 10 mila euro, la compagnia ne pu\u00f2 decurtare 2 mila qualora la vettura non sia riparata presso le carrozzerie convenzionate.<br \/>\nTali limitazioni sono diverse in base alla polizza di ciascuna diversa compagnia assicurativa in cambio di sconti che non superano le poche decine di euro. Il consumatore, invogliato da questi sconti, rischia per\u00f2 di sottoscrivere un contratto che limita di fatto i propri diritti.<br \/>\nSul punto si \u00e8 gi\u00e0 espressa pi\u00f9 volte la Corte Costituzionale (con le ordinanze 205\/08, 154\/2010, 192\/2010 e con la sentenza 180\/09), stabilendo inequivocabilmente che la procedura di indennizzo diretto, per essere legittima, deve essere facoltativa, ovvero non sono escluse le azioni gi\u00e0 previste dall\u2019ordinamento in favore del danneggiato, in quanto non \u00e8 una procedura esclusiva.<br \/>\nAttualmente, le compagnie assicurative tendono a rimborsare i danneggiati solamente in quanto assicurati e non in quanto danneggiati. Per intendere la questione, consideriamo cosa accade nell\u2019ipotesi del pedone che \u00e8 investito da un\u2019automobile mentre attraversa la strada sulle apposite strisce. Il pedone non \u00e8 assicurato e si rivale sull\u2019assicurazione dell\u2019automobilista che l\u2019ha investito, pretendendo l\u2019integrale risarcimento dei danni e il rimborso delle spese sostenute. Consideriamo il caso, invece, dello stesso automobilista che investe un\u2019auto, anzich\u00e9 il pedone, causando danni al veicolo. La polizza del danneggiato, non quella del responsabile dell\u2019incidente, prevede limitazioni nel risarcimento in caso d\u2019incidente. L\u2019automobilista paga un premio Rc Auto per i danni che potrebbe cagionare a un\u2019altra persona, quindi, non \u00e8 coperto dal risarcimento integrale dei danni. In altre parole, \u00e8 risarcito in quanto assicurato e non in quanto danneggiato. Noi crediamo, invece, che il danneggiato debba essere risarcito come tale e non come assicurato perch\u00e9 \u00e8 un\u2019altra cosa. Se \u00e8 considerato come danneggiato, potr\u00e0 essere risarcito nei termini indicati dal codice civile.<\/p>\n<p><i><span style=\"color: #188b37;\">Questo tema \u00e8 stato sollevato dalla Carta di Bologna (www.cartadibologna.org) in un\u2019apposita audizione alla Camera dei Deputati\u2026<\/span><br \/>\n<\/i>La Carta di Bologna ha raccolto le adesioni di diversi enti per informare il Parlamento del rischio della lesione di diritti che il Disegno di legge sulla concorrenza pu\u00f2 avallare nei confronti di portatori di interessi diversi non appena sar\u00e0 convertito in legge. Si prospetta, infatti, nell\u2019ambito del settore Rc Auto, la riduzione del costo della polizza in cambio della limitazione dei diritti dei danneggiati. Anche per questo abbiamo proposto la portabilit\u00e0 delle polizze Rc Auto, come accade per un mutuo o per una compagnia telefonica, offrendo la possibilit\u00e0 all\u2019utente di valutare nel corso dell\u2019anno se mantenere il contratto con la compagnia o cambiare. La portabilit\u00e0 della polizza Rc Auto \u00e8 una pratica che in Francia, per esempio, ha portato benefici alla concorrenza nel mercato e potrebbe essere operativa anche in Italia, soprattutto se consideriamo che quello italiano \u00e8 gestito in prevalenza da tre compagnie assicurative, che detengono il 70 per cento delle polizze Rc Auto, mentre la restante parte \u00e8 suddivisa fra le altre venticinque. Con il 70 per cento di premi pagati a tre compagnie \u00e8 difficile pensare che ci sia una vera concorrenza. La portabilit\u00e0 della polizza garantirebbe un effettivo diritto di scelta dell\u2019assicurato, che potr\u00e0 confrontare i servizi effettivamente pi\u00f9 convenienti.<\/p>\n<p><i><span style=\"color: #188b37;\">In che termini la Carta di Bologna sta conducendo una battaglia di civilt\u00e0?<\/span><br \/>\n<\/i>\u00c8 civile chi non \u00e8 indifferente a quello che gli accade intorno e non si limita a considerare il problema quando lo riguarda direttamente. Noi abbiamo semplicemente ascoltato diverse istanze come quelle dei medici legali, per esempio, che, con la prima stesura del Ddl concorrenza avrebbero avuto pesanti ripercussioni nella loro attivit\u00e0. Alcune polizze, infatti, prevedevano che fosse la compagnia a indicare il medico al quale rivolgersi e quali cure sarebbero state pagate. Anche in questo caso era limitata la libert\u00e0 di scelta del medico curante nell\u2019eventualit\u00e0 di un incidente. Gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati hanno depurato il testo del Ddl concorrenza da tutte le limitazioni in ambito Rc Auto. La scelta di civilt\u00e0 \u00e8 stata quella di ascoltare cosa accadeva intorno a noi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Davide Galli presidente della Federazione Italiana Carrozzieri Indipendenti &#8211; Federcarrozzieri e cofondatore della Carta di Bologna Tratto da: La Citt\u00e0 del Secondo Rinascimento L\u2019indennizzo diretto \u00e8 una procedura liquidativa per i danni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12466,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[62,3,248,8,447],"tags":[436],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12458"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12458"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12458\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18876,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12458\/revisions\/18876"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}