{"id":13627,"date":"2017-01-02T18:50:45","date_gmt":"2017-01-02T16:50:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=13627"},"modified":"2024-07-01T15:30:42","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:42","slug":"clausole-vessatorie-allianz-cade-sotto-la-scure-dellagcm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2017\/01\/clausole-vessatorie-allianz-cade-sotto-la-scure-dellagcm\/","title":{"rendered":"Clausole vessatorie: Allianz cade sotto la scure dell&#8217;Agcm"},"content":{"rendered":"<p>Alla fine arriva la vessatoriet\u00e0. Il lieto fine esiste. Non c&#8217;\u00e8 storia avvincente che tenga davvero senza un vero tormento, senza difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Nella storia tra consumatori ed Allianz la sofferenza non \u00e8 mai mancata. Gli ingredienti c&#8217;erano tutti e, dopo aver tenuto il fiato sospeso, \u00e8 arrivato un finale degno della migliore Hollywood anni &#8217;50.<\/p>\n<p>26255 \u00e8 il numero del provvedimento emesso dall&#8217;Agcm (Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato) in seguito all&#8217;adunza del 30 novembre 2016. Una tappa fondamentale nella lunga scalata al ripristino della reciprocit\u00e0 tra diritti e doveri nel rapporto consumatori\/Allianz.<\/p>\n<p><strong>Cosa scriveva l&#8217;Allianz?<\/strong><br \/>\nUna condizione contrattuale vessatoria <em>&#8220;Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto \u2013 CARD, l&#8217;assicurato si impegna a: &#8211; non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati \/procuratori legali e simili); &#8211; ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l\u2019ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l&#8217;impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l&#8217;assicurato viola il predetto impegno l\u2019impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest\u2019ultimo&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Era la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilit\u00e0 civile auto &#8220;Bonus\/Malus \u2013 autovetture e autotassametri&#8221; utilizzati dal 1\u00b0 febbraio 2014 al 1\u00b0 aprile 2016.<\/p>\n<p>La clausola, dal 1 aprile 2016, aveva subito una lieve modifica di pari tenore:<\/p>\n<p>Condizione aggiuntiva RC <em>&#8220;Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica&#8221;. Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto \u2013 CARD, l&#8217;assicurato si impegna a: non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati\/procuratori legali e simili); ricorrere preliminarmente alla procedura di &#8220;conciliazione paritetica&#8221;<\/em> se l&#8217;ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l&#8217;impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l&#8217;assicurato viola il predetto impegno, l&#8217;impresa applica una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento&#8221;.<\/p>\n<p>Alcune associazioni di consumatori: Aduas, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, Movimento consumatori insieme a tre associazioni di categoria: Cupsit, Oua e Sipa hanno mosso guerra a queste gravose, incoferenti e vessatorie clausole. Nel confronto tra le difese svolte, gli argomenti sostenuti e la documentazione prodotta, Allianz \u00e8 stata costretta alla resa.<\/p>\n<p>Non sono bastate la &#8220;facoltativit\u00e0&#8221; e la &#8220;temporaneit\u00e0&#8221; invocate dall&#8217;Allianz nelle difese depositate. Girare in tondo intorno al punto nevralgico non ha giovato ai difensori della compagnia tedesca. L&#8217;Antitrust ha pienamente centrato il focus della vexata quaestio: lo squilibrio tra diritti e doveri delle parti contrattuali. Allianz ha tentato di barcamenarsi ma la realt\u00e0 documentale, ampiamente documentata, ha evidenziato uno squilibrio palese: l&#8217;assenza innegabile della sinallagmaticit\u00e0 nei contratti muniti della clausola limitativa del diritto di difesa!<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 un aspetto ulteriore sul quale Allianz ha camminato per lungo tempo sul filo da acrobata. A loro dire la penale stabilita in caso di &#8220;violazione&#8221; del divieto di avvalersi di un difensore risultava congrua e proporzionata. Non \u00e8 stato difficile per l&#8217;Agcm stabilire la eccessivit\u00e0 di una penale che \u00e8 il primo indizio di manifesta colpevolezza: una eclatante denuncia di sproporzione. Spiace ribadirlo ma il ridottissimo sconto applicato dall&#8217;Allianz non risulta affatto proporzionato alla cospicua entit\u00e0 della penale inserita nel contratto assicurativo.<\/p>\n<p>Affrontata e definitivamente chiarito un ulteriore tema giuridico di notevole rilevanza: la procedura Card, nella quale Allianz ha tentato arbitrariamente di utilizzare detta clausola, \u00e8 una procedura che vede la compagnia in questione unicamente &#8220;gestionaria&#8221; in sostituzione della compagnia assicurativa che garantisce per la rc-auto il responsabile civile. Si tratta in buona sostanza, di un ambito nel quale il danneggiato viene risarcito quale vittima di un illecito civile. \u00c8 da tale illecito che trae origine il diritto al risarcimento richiesto ed in siffatto ambito le eccezioni contrattuali non sono in alcun modo opponibili ne tantomeno operanti.<\/p>\n<p>Era bene chiarirlo una volta per tutte.<\/p>\n<p>Restrizione della libert\u00e0 contrattuale nei confronti dei terzi. Un legittimo diritto, quello alla difesa, riconosciuto senza ombra di dubbio dalla Suprema Corte in primis, messo a repentaglio da una presunta temporaneit\u00e0, comoda all&#8217;Allianz. Una violazione sic et sempliciter. Questo sancisce il provvedimento in esame. Il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, non conosce limitazioni consentibili in nessuna fase e non pu\u00f2 esser certo da meno la fase prodromica al giudizio.<\/p>\n<p>In chiusura i rilievi sulla formulazione della clausola in questione che l&#8217;Agcm ha giudicato e definito come: oscura ed incomprensibile.<\/p>\n<p>Un provvedimento di grande importanza che vede il riconoscimento delle istanze promosse unicamente da chi si \u00e8 mosso controcorrente. Poche associazioni di consumatori e tre associazioni di categoria. Voci fuori dal coro che hanno sollevato la questione, l&#8217;hanno documentata, osteggiata con forza e determinazione. L&#8217;Agcm ha esaminato ed espresso un provvedimento che segna un momento decisivo nella tutela dei diritti dei consumatori. Un riconoscimento voluto, sperato e dovuto ai consumatori.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/bollettino_AGCM_46-16.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignleft size-full wp-image-12704\" alt=\"pdf_download\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%2748%27%20height%3D%2748%27%20viewBox%3D%270%200%2048%2048%27%3E%3Crect%20width%3D%2748%27%20height%3D%2748%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/pdf_download.png\" width=\"48\" height=\"48\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/bollettino_AGCM_46-16.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bollettino AGCM 46\/2016<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alla fine arriva la vessatoriet\u00e0. 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