{"id":14023,"date":"2017-03-28T19:14:10","date_gmt":"2017-03-28T17:14:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=14023"},"modified":"2024-07-01T15:30:42","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:42","slug":"danneggiati-liberi-di-scegliere-il-tribunale-di-torino-sanziona-la-vessatorieta-di-auto-pb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2017\/03\/danneggiati-liberi-di-scegliere-il-tribunale-di-torino-sanziona-la-vessatorieta-di-auto-pb\/","title":{"rendered":"Danneggiati liberi di scegliere, il Tribunale di Torino sanziona la vessatoriet\u00e0 di Auto P&#038;B"},"content":{"rendered":"<p>La sentenza n.657\/2017 emessa dal giudice dott.ssa Paola Ferrero del Tribunale Ordinario di Torino \u2013 sezione terza civile, si pronuncia ancora una volta sull&#8217;annosa ed attuale questione relativa alla natura vessatoria di alcune clausole contenute nei contratti assicurativi.<\/p>\n<h3>I fatti<\/h3>\n<p>Il proprietario di un veicolo coperto da una polizza assicurativa, sottoscritta con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., subisce danni alla propria vettura in seguito ad una grandinata di fortissima intensit\u00e0 verificatasi il 13.7.2013. L\u2019assicurato si reca presso la propria carrozzeria di fiducia e cede il proprio credito certo della pattuita garanzia &#8220;eventi naturali&#8221; contenuta nella polizza &#8220;Nuova Prima Global Linea veicoli Protezione Rischi\u201d. L\u2019UnipolSai, per\u00f2, senza nulla contestare in ordine all\u2019an mette in discussione il quantum, soprattutto in ordine al presunto mancato rispetto di una clausola contrattuale che avrebbe imposto all\u2019assicurato di rivolgersi unicamente al centro di autoriparazione indicato dall&#8217;impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto &amp; Bene.<br \/>\nL\u2019UnipolSai procede cos\u00ec all\u2019invio di una offerta nettamente inferiore ai costi di riparazione fatturati dall\u2019 autocarrozzeria Borgaretto s.r.l. di Di Maria. Dunque, la compagnia assicurativa \u201cnon negava l\u2019identificazione dell\u2019avente diritto con la Autocarrozzeria Borgaretto S.p.A. quale cessionaria del credito del suo assicurato\u201d ma lamentava che i costi di un centro convenzionato Le avrebbero consentito un notevole risparmio! La autocarrozzeria, \u00e7a va sans dire, non ritenendo assolutamente congrua l\u2019offerta, non procedeva all\u2019incasso ed, assistita dall\u2019avv. Angelo Massimo Perrini del foro di Torino, avviava la procedura di mediazione ed il successivo contenzioso volto al riconoscimento del giusto risarcimento.<br \/>\nIn primo grado, l\u2019autocarrozzeria Borgaretto non vedeva, per\u00f2, il riconoscimento delle proprie pretese ed era costretta a proporre appello chiedendo ancora una volta la condanna della suddetta compagnia assicurativa al pagamento in suo favore della somma di \u20ac 3.108,87.<\/p>\n<h3>La clausola incriminata<\/h3>\n<p>Cosa dice? Partiamo dai documenti. Carta canta. Analizzando la documentazione allegata agli atti di causa \u00e8 stato possibile evidenziare, in primis, il contenuto della clausola oggetto di contestazione. Il tenore letterale \u00e8 questo: <em>&#8220;Il contraente assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall&#8217;impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto &amp; Bene in caso di sinistro che abbia colpito una delle seguenti garanzie, se presenti in polizza: Eventi sociopolitici e Naturali o Rottura Cristalli&#8221;<\/em>.<br \/>\nDunque, come espresso chiaramente nella sentenza in questione :<em>\u201dda nessuna delle disposizioni contrattuali si evince che lo sconto del 1&#8217;% sul premio annuo globale lordo della garanzia rca (che non \u00e9 quella per cui \u00e9 causa) sia causalmente correlato alla clausola relativa alla garanzia eventi sociopolitici e naturali o rottura di cristalli &#8220;a valore a nuovo&#8221;\u201d<\/em>. Pertanto le doglianze espresse dall\u2019UnipolSai in merito alla stretta connessione tra sconto applicato e mancato rispetto della clausola risultano palesemente smentite.<\/p>\n<h3>L\u2019inefficacia della clausola<\/h3>\n<p>Il Giudice, dott.ssa Paola Ferrero, proseguendo nella ricostruzione giuridica dei fatti di causa ha affermato l\u2019insussistenza della validit\u00e0 ed efficacia della clausola in questione, diversamente rispetto a quanto opinato dal giudice di prime cure. Le motivazioni addotte sono le seguenti: <em>\u201dVertendosi in tema di contratto pacificamente concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, rilevi (in termini di inefficacia della clausola) l&#8217;assenza di prova della sua specifica approvazione per iscritto\u201d<\/em>. In pratica, una clausola di siffatto tenore avrebbe richiesto una apposita approvazione, l\u2019assicuratore avrebbe insomma dovuto dimostrare di averne adeguatamente sottolineato ed illustrato la portata e che l\u2019assicurato l\u2019avesse effettivamente accettata. Cos\u00ec, per\u00f2, non \u00e8 stato e tale grave mancanza incide inesorabilmente sulla efficacia di clausole simili. Ci\u00f2 a maggior ragione se si considera che<em> \u201cla pattuizione, impedendo al contraente di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia, ponga chiare restrizioni alla sua libert\u00e0 contrattuale nei confronti dei terzi\u201d<\/em>.<br \/>\nL\u2019assicurato, \u00e8 poi un consumatore ed \u00e8 in tale veste che, anche in ragione delle motivazioni gi\u00e0 espresse in sentenza, risulta <em>\u201cl&#8217;inefficacia desumibile dal disposto dell&#8217;art. 33 lett. t) del D.lgs. n. 206\/2005\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019UnipolSai, inoltre, nel corso del contenzioso ha avanzato tra le proprie difese una ricostruzione normativa completamente smontata dal giudice che infatti ritiene: <em>\u201dnon \u00e8 vero, infatti, che la clausola de qua sia riproduttiva dell&#8217;art. 2058 c.c.: tale ultima norma, come desumibile dal suo chiaro tenore letterale (&#8220;pu\u00f2&#8221;),consente e non impone al danneggiato di richiedere la reintegrazione in forma specifica\u201d<\/em> ed aggiunge : <em>\u201dAd avviso della scrivente, in ogni caso, la clausola in esame non pu\u00f2 essere interpretata n\u00e9 quale obbligo di ricorso al risarcimento in forma specifica n\u00e9 quale obbligo (di collaborazione con l&#8217;impresa assicuratrice nella fase di liquidazione del danno) sanzionato con il ridimensionamento del diritto all&#8217;indennizzo.\u201d<\/em><br \/>\nSi tratta dell\u2019affermazione di importanti principi in tema di tutela del contraente pi\u00f9 debole nei rapporti tra consumatori e compagnie assicurative che, oggi pi\u00f9 che mai, non possono essere dati per scontato.<\/p>\n<h3>Alcuni riferimenti normativi. Un promemoria utile<\/h3>\n<p>La riparazione in forma specifica, non \u00e8 superfluo ribadirlo, non \u00e8 obbligo di legge e l\u2019art. 2058 cod. civ., risulta invocato, dalle compagnie assicurative, come fondamento giuridico di un desiderata mai realizzato. Un obiettivo perseguito da tempo che ha un&#8217;unica finalit\u00e0, ovvero quello del risparmio a tutti i costi. I passaggi della sentenza in esame, ne sono testimonianza, ed a questi elementi si aggiungono ulteriori considerazioni. La compagnia da una parte rifiuta di liquidare i costi di riparazione dell\u2019autocarrozzeria non convenzionata ma dall\u2019altra non contesta mai veramente la loro formulazione poich\u00e9 i costi indicati appaiono congrui in un regime di libero mercato e dunque pienamente legittimi. Inoltre, nel formulare l\u2019offerta inviata, l\u2019importo liquidato risulta maggiore del doppio rispetto alla perizia effettuata dal proprio fiduciario e, dunque, la compagnia pare entrare in contraddizione persino con le valutazioni dei propri fiduciari.<br \/>\nL&#8217;art. 33 lett. del D.lgs. n. 206\/2005, poc\u2019anzi invocato, stabilisce che <em>\u201dNel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.\u201d In particolare la lettera t) sanziona quelle clausole volte a \u201csancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolt\u00e0 di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, limitazioni all&#8217;adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell&#8217;onere della prova, restrizioni alla libert\u00e0 contrattuale nei rapporti con i terzi\u201d.<\/em><br \/>\nSi tratta del consolidamento di quanto gi\u00e0 disposto dall\u2019art. 1341 codice civile, intitolato appunto \u201ccondizioni generali di contratto\u201d ove viene sancito l\u2019obbligo di trasparenza e conoscibilit\u00e0 di tali condizioni, e vengono al contempo definite quelle clausole, riconosciute in dottrina e giurisprudenza come \u201cvessatorie\u201d. Oltre alla imposizione di una parte sull\u2019altra vi \u00e8 un ulteriore aspetto. Sono particolarmente gravose per il contraente\/sottoscrittore in quanto, in deroga alla disciplina legislativa, poich\u00e9 contengono limiti ed obblighi maggiori, ovvero creano, a vantaggio del predisponente, delle posizioni di favore ingiustificate, creando uno squilibrio sostanziale tra le parti.<br \/>\nSono solo alcuni dei punti evidenziati nella sentenza in esame ma non si pu\u00f2 non sottolineare come tali violazioni siano continuamente reiterate.<\/p>\n<h3>La sentenza<\/h3>\n<p>E\u2019 proprio la frequenza di tali violazioni che rende pi\u00f9 che mai opportuno segnalare una sentenza che percorre una direzione necessaria: quella della tutela del consumatore, del contraente debole. Ancora una volta, per\u00f2, testimoniamo come, detta tutela, venga affidata unicamente alla pronuncia di un Tribunale. E\u2019 solo grazie alla tenacia di chi, a proprio rischio, ha intrapreso l\u2019ennesima battaglia di giustizia che si affermano tali diritti. Dinanzi a criticit\u00e0 di cos\u00ec ampio respiro pare indispensabile interrogarsi sugli ulteriori, ed ormai indefettibili, interventi necessari. Perch\u00e9 la salvaguardia di aspetti di civilt\u00e0 giuridica cos\u00ec diffusi non debba pi\u00f9 affidarsi esclusivamente alle lotte del singolo.<br \/>\nIn buona sostanza se tali clausole e la loro palese vessatoriet\u00e0, pur a fronte di innumerevoli sentenze, perseverano nei tentativi di limitare i diritti degli assicurati\/contraenti\/consumatori occorre un intervento di pi\u00f9 ampio respiro che risolva il problema una volta per tutte!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/sentenza-657-2017.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload size-full wp-image-12704 alignleft\" alt=\"pdf_download\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%2748%27%20height%3D%2748%27%20viewBox%3D%270%200%2048%2048%27%3E%3Crect%20width%3D%2748%27%20height%3D%2748%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/pdf_download.png\" width=\"48\" height=\"48\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/sentenza-657-2017.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scarica la sentenza integrale<\/a> (12 MB)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza n.657\/2017 emessa dal giudice dott.ssa Paola Ferrero del Tribunale Ordinario di Torino \u2013 sezione terza civile, si pronuncia ancora una volta sull&#8217;annosa ed attuale questione relativa alla natura vessatoria di alcune [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14031,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[4,248],"tags":[48,598],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14023"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14023"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14023\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18817,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14023\/revisions\/18817"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14031"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}