{"id":1774,"date":"2011-06-14T08:22:12","date_gmt":"2011-06-14T06:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=1774"},"modified":"2024-07-01T15:30:49","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:49","slug":"le-compagnie-assicuratrici-tentano-di-eludere-la-facoltativita-dell-indennizzo-diretto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2011\/06\/le-compagnie-assicuratrici-tentano-di-eludere-la-facoltativita-dell-indennizzo-diretto\/","title":{"rendered":"Le compagnie assicuratrici tentano di eludere la facoltativit\u00e0 dell&#8217; Indennizzo Diretto"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/get_img.gif\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignnone size-full wp-image-1786\" title=\"get_img\" src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/get_img.gif\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/get_img.gif\" alt=\"\" width=\"332\" height=\"157\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27332%27%20height%3D%27157%27%20viewBox%3D%270%200%20332%20157%27%3E%3Crect%20width%3D%27332%27%20height%3D%27157%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/get_img-300x141.gif 300w, https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/get_img.gif 332w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 332px) 100vw, 332px\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>Le compagnie assicuratrici tentano di eludere la facoltativit\u00e0 della normativa sul risarcimento diretto ( Art. 149 C.d.A) cos\u00ec come stabilito dalla sentenza 180\/2009 dell Corte Costituzionale.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tale &#8220;improbabile&#8221; tentativo viene attuato mediante\u00a0la costituzione in giudizio della compagnia del danneggiato anche quando\u00a0la richiesta risarcitoria stragiudiziale o giudiziale sia stata rivolta dal danneggiato ( o dal cessionario del credito) solo\u00a0nei confronti della compagnia del \u00a0responsabile civile. (artt. 144, 145, 148 del Codice delle Assicurazioni). A tal fine hanno predisposto un mandato generico modificando qualche articolo dell&#8217;accordo CARD. Vediamo quali sono le problematiche giuridiche di questo estemporaneo tentativo e la reale validit\u00e0 di tale mandato.<\/strong><\/p>\n<p><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>La questione esaminata \u00e8 relativa alla problematica recentemente sorta in merito alla costituzione in giudizio dell\u2019impresa gestionaria\u00a0 ex Convenzione C.A.R.D, anche qualora la richiesta risarcitoria stragiudiziale o la successiva\u00a0 vocatio in ius sia stata rivolta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della sua impresa assicuratrice ai sensi degli artt. 144, 145, 148 del Codice delle Assicurazioni e non ai sensi dell\u2019art. 149 C.d.D ( Risarcimento Diretto)<\/p>\n<p>L\u2019esame della tematica ha evidenziato che tale modus operandi delle compagnie assicuratrici, che gi\u00e0 in precedenza, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n\u00b0 180\/2009, avevano tentato, peraltro senza successo, di intervenire volontariamente nel giudizio promosso ex art. 148 C.d.A., trae pseudo fondamento dalle modifiche apportate all\u2019articolato della suddetta Convenzione ed in particolare all\u2019inserimento dell\u2019Art. 1 bis \u201c poteri di rappresentanza dell\u2019impresa gestionaria\u201d.<\/p>\n<p>In detto articolo vengono specificati tali (nuovi) poteri, autoreferenzialmente conferitisi dalle imprese aderenti alla C.A.R.D, nel senso di assumere (inaudita altera parte o contro l\u2019espressa volont\u00e0 di questa) sia la gestione stragiudiziale del sinistro, sia addirittura quella processuale. Si riporta per completezza il testo dell\u2019art. 1 bis della Convenzione:<\/p>\n<p><strong><em><\/em><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p><strong><em>Art. 1BIS Poteri di rappresentanza dell\u2019impresa Gestionaria<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorch\u00e9 inviatale soltanto per conoscenza, \u00e8 obbligata, ai sensi dell\u2019art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilit\u00e0 della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sar\u00e0 la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice. <strong>Rappresentanza stragiudiziale della Gestionaria <\/strong>Nell\u2019assumere la gestione stragiudiziale del sinistro nei casi di cui ai commi precedenti la Gestionaria interverr\u00e0 <\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; in proprio, quando il danneggiato presenta una richiesta di risarcimento diretto alla propria impresa assicuratrice. <\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; in nome e per conto della debitrice nel caso in cui il danneggiato liquidata presenti la richiesta di risarcimento direttamente dalla Debitrice. <\/em><\/p>\n<p><em>A tal fine le imprese aderenti conferiscono, sin d\u2019ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all\u2019allegato riportato in calce al presente articolo. <strong>Rappresentanza Processuale della Gestionaria <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Per le stesse ipotesi ed alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d\u2019ora, per tutti i casi in cui si trover\u00e0 ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verr\u00e0 correlativamente ad acquisire il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all\u2019art. 77 cpc., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facolt\u00e0 di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d\u2019ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto della Debitrice. Resta tra le parti inteso che: &#8211; Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Gestionaria, sia che assuma tale gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, applicher\u00e0 la procedura di cui agli artt. 149\/150 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo; &#8211; Per tutto quello che attiene ai rapporti di reciproca regolazione tra imprese resteranno integralmente applicabili le norme stabilite nella presente Convenzione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2011 e, a prescindere dall\u2019anno di accadimento, per le citazioni in giudizio notificate a decorrere da tale data. <\/em><\/p>\n<p><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Mandato alla Gestionaria<\/strong><\/p>\n<p>Con l\u2019adesione alla Convenzione, ogni impresa conferisce a tutte le altre imprese aderenti un mandato irrevocabile a compiere ogni attivit\u00e0, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell\u2019ambito di applicazione degli artt.141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dalla\u2019art. 13 del DpR 254\/2006 e dalla presente convenzione. Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce all\u2019impresa assicuratrice del danneggiato ( \u201cMandataria\u201d o \u201cGestionaria\u201d) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell\u2019\u2019impresa ( \u201cMandante\u201d o \u201cDebitrice\u201d) che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale. La Societ\u00e0 Mandataria, che accetta irrevocabilmente il conferimento della rappresentanza con l\u2019adesione alla Convenzione, \u00e8 pertanto autorizzata a: a) compiere ogni attivit\u00e0 necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno; b) definire in sede giudiziale tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni stato e grado del giudizio, con facolt\u00e0 di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli. c) fare in genere tutto quanto necessario per l\u2019espletamento del mandato affidatole. Il conferimento dei poteri di rappresentanza non produce effetti in merito agli adempimenti cui sono tenute le imprese Mandatarie per quanto riguarda la formulazione dell\u2019offerta risarcitoria ai sensi degli articoli 141 e 149 del Cap. Resta pertanto inteso che le medesime rispondono in proprio degli eventuali provvedimenti sanzionatori comminati per il mancato rispetto della normativa in oggetto. Il mandato di cui al presente articolo \u00e8 gratuito ed irrevocabile.\u201d<\/p>\n<p>La questione della validit\u00e0 e regolarit\u00e0 della costituzione in giudizio\u00a0 \u00e8 gi\u00e0\u00a0 sottoposto al vaglio delle prime decisioni giurisprudenziali dei Giudici di Pace ( in quanto la procedura di risarcimento diretto riguarda per la quasi totalit\u00e0 dei casi la competenza di questo giudice) che stanno maggiormente propendendo per\u00a0 una mancanza di valida procura dichiarando la carenza di legittimazione passiva.<\/p>\n<p>Le compagnie nelle proprie comparse di costituzione invece espressamente dichiarano:<\/p>\n<p><em>\u201c LEGITTIMAZIONE PASSIVA \u2013 In base all\u2019art 1 bis della Convenzione CARd le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come <strong>obbligatoria <\/strong>indipendentemente dalla scelta operata da parte presunta danneggiata di esercitare l\u2019azione nei confronti dell\u2019impresa assicuratrice del responsabile civile, facolt\u00e0 non esclusa in base alla sentenza dell Corte Costituzionale n\u00b0 180\/2009. Pertanto la compagnia AAAA S.p.A \u00a0si costituisce in giudizio in qualit\u00e0 di rappresentante ex art. 77 C.p.c. di BBBB S.p.a in forza di mandato conferito ex art. 1 \u2013 bis Convenzione CARD 2011\u201d<\/em><\/p>\n<p>Appare quindi evidente, dal tenore di questa precisazione, che le compagnie assicuratrici intendono aggirare il dettato della Corte Costituzionale forzando per propri fini la normativa sul risarcimento diretto (art. 149 C.d.A.), cos\u00ec come da questa interpretata.<\/p>\n<p>Al riguardo si deve per\u00f2 tentare di\u00a0 fare chiarezza. Questo \u201cnuovo\u201d e cosiddetto \u201cmandato con rappresentanza\u201c, a prescindere dal contenuto della scrittura privata con cui viene conferito, non pare sostanzialmente idoneo a modificare il quadro di illegittimit\u00e0 dell&#8217;intervento, comunque lo si ritenga di denominare, poich\u00e9 anche nella prospettazione che viene fatta dalle imprese, con tale \u201cprocura\u201d e\/o \u201cmandato\u201d le imprese di fatto non si conferiscono alcuna procura o mandato poich\u00e9 l\u2019oggetto della procura riguarda sempre e comunque solo la attivit\u00e0 che la \u201cgestionaria\u201d \u00e8 comunque obbligata dalla legge a compiere in nome proprio (e non in nome della \u201cdebitrice\u201d) e delle cui obbligazioni risponde in proprio,<\/p>\n<p>Difatti la \u201cprocura\u201d recita: <em>\u2026 conferisce ad ognuna delle imprese di seguito indicate \u2026 un mandato irrevocabile a compiere ogni attivit\u00e0, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell\u2019ambito di applicazione degli articoli 141 e 149. <\/em><\/p>\n<p>Ma tali attivit\u00e0 dal 2007 vengono costantemente svolte dalla \u201cgestionaria\u201d non certo in forza di un inesistente mandato \u201cnon oneroso\u201d ma in forza di precisi obblighi di legge, e questo \u00e8 evidente dal momento che anche in assenza di \u201cmandato\u201d i danneggiati che legittimamente ritenevano di optare per la azione nei confronti delle \u201cgestionarie\u201d potevano farlo, citandole direttamente in giudizio nella loro qualit\u00e0 di assicuratrici dirette e le stesse stanno in giudizio in nome proprio e nella loro qualit\u00e0 di assicuratrici dirette dal momento che \u00e8 pure disciplinata dall\u2019art. 149 l\u2019ipotesi di intervento della compagnia del civile responsabile.<\/p>\n<p>Infatti, per il caso di soccombenza, sono le \u201cgestionarie\u201d ad essere obbligate ad adempiere e, per il caso di inadempimento, sono loro soggette ad esecuzione come qualsiasi debitore, e non certo le presunte mandanti.<\/p>\n<p>Inoltre il rimborso di quanto pagato avviene in via forfettaria e pu\u00f2 non corrispondere agli esborsi effettivi e quindi non si verte neanche nella declamata ipotesi di mandato \u201cgratuito\u201d.<\/p>\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9! <strong>La procura \/ mandato ANIA \u00e8 relativa solo agli artt. \u00a0141 e 149. <\/strong>Non appare quindi assolutamente riferibile, e quindi non \u00e8 valida,\u00a0 per i casi in cui venga svolta l\u2019ordinaria azione ex 144 e 148.<\/p>\n<p>La predetta \u201cprocura\u201d riguarda solo l\u2019ambito delle speciali azioni disciplinate e previste dagli articoli 141 e 149, e non certo le ordinarie azioni svolte ex 144 in forza della procedura del 148; dunque nella ipotesi in cui il danneggiato non scelga quelle procedure e non svolga la azione ivi disciplinate non pare possibile utilizzare tale anomala forma di conferimento di presunti poteri di rappresentanza.<\/p>\n<p>In ogni caso tale \u201cprocura\u201d rimane comunque un mero atto negoziale che resta nell&#8217;ambito della autonomia tra privati e come tale certamente non pu\u00f2 incidere sui diritti dei terzi ne pu\u00f2 modificare le norme processuali che disciplinano la materia vale a dire l&#8217;art. 81 c.p.c. che in tema di sostituzione processuale prevede che fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno pu\u00f2 far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.<\/p>\n<p>Anche volendo prendere in esame la fattispecie alla quale le compagnie fanno espresso riferimento -l&#8217;art. 77 c.p.c. (rappresentanza del procuratore e dell&#8217;institore) -, si ribadisce che il procuratore generale e quello preposto a <span style=\"text-decoration: underline;\">determinati affari <\/span>non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e&#8217; stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari con ci\u00f2 chiarendo che <strong>chi pu\u00f2 stare in giudizio \u00e8 il procuratore generale<\/strong>. Ma \u00e8 evidente che il <em>nuovo <\/em>\u201c<em>mandato con rappresentanza\u201do\u201dprocura\u201d <\/em>ANIA non \u00e8 una procura generale e certamente non comporta alcun conferimento di poteri generali alla compagnia gestionaria<strong>. <\/strong><\/p>\n<p>Al mandatario impresa gestionaria non sono stati evidentemente conferiti poteri generali e in mancanza di tali poteri \u00e8 esclusa anche la pretesa vantata legitimatio ad processus.<\/p>\n<p>Ma vi, nuovamente, \u00e8 ancora di pi\u00f9! L\u2019impresa costituenda o interveniente, intendendo partecipare ad un giudizio nel quale non \u00e8 stata evocata, tenta di far valere in nome proprio un diritto altrui (quello della convenuta evocata in giudizio) con ci\u00f2 violando il preciso divieto posto dall&#8217;art. 81 c.p.c, che vieta la sostituzione processuale.<\/p>\n<p>Le motivazioni che sono alla base di questo tentativo di aggiramento della normativa del Codice delle Assicurazioni, cos\u00ec come correttamente interpretata dalla Corte Suprema, appartengono al funzionamento a regime del sistema della Convenzione CARD che, dopo la sentenza 180\/2009 \u00e8 stato certamente messo in gravi difficolt\u00e0 operative. Ma questa, come persino la stessa Suprema Corte ha evidenziato, \u00e8 tutta altra questione. Il sistema del Risarcimento diretto, a fronte delle strabilianti promesse di benefici che avrebbe apportato al settore R.C.A, ha solo evidenziato le proprie lacune giuridiche e il forte contrasto con il sistema codicistico ( sostanziale e processuale) sotteso alle procedure di risarcimento dei danni, complicando, anzich\u00e9 semplificare tali procedure.<\/p>\n<p>Roma 26 maggio 2011<\/p>\n<p>Avv. Settimio Catalisano \u2013 Avv. Massimo Perrini \u2013 Avv. Nunzio Baja<\/p>\n<p>Concessione alla pubblicazione del 13\/06\/2011<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le compagnie assicuratrici tentano di eludere la facoltativit\u00e0 della normativa sul risarcimento diretto ( Art. 149 C.d.A) cos\u00ec come stabilito dalla sentenza 180\/2009 dell Corte Costituzionale. 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