{"id":3468,"date":"2012-06-25T18:00:35","date_gmt":"2012-06-25T17:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=3468"},"modified":"2024-07-01T15:30:47","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:47","slug":"si-fa-presto-a-dire-fermo-tecnico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2012\/06\/si-fa-presto-a-dire-fermo-tecnico\/","title":{"rendered":"Si fa presto a dire \u201cfermo tecnico\u201d"},"content":{"rendered":"<h3><img decoding=\"async\" class=\"lazyload aligncenter size-full wp-image-3469\" title=\"fermo tecnico\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27628%27%20height%3D%27209%27%20viewBox%3D%270%200%20628%20209%27%3E%3Crect%20width%3D%27628%27%20height%3D%27209%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/06\/fermo-tecnico.jpg\" alt=\"\" width=\"628\" height=\"209\" \/><\/h3>\n<h3>\u00a0<\/h3>\n<p><strong>Quali sono i danni risarcibili secondo la Cassazione: dal mancato utilizzo al noleggio di veicoli sostitutivi.<\/strong><\/p>\n<p>Di <strong>Angelo Massimo Perrini<\/strong><\/p>\n<p>Pubblicato su <strong>Professione Carrozziere<\/strong><\/p>\n<p><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Spieghiamo nel dettaglio quali sono i danni risarcibili secondo la Cassazione, dal mancato utilizzo al noleggio di veicoli sostitutivi<\/strong><\/p>\n<p>Alle volte la divulgazione giuridica incontra qualche difficolt\u00e0, come avvenuto in tema di fermo tecnico, per quelle che all\u2019osservatore possono sembrare apparenti oscillazioni negli orientamenti della Cassazione.<\/p>\n<p>E\u2019 noto che nell\u2019ambito della <strong>responsabilit\u00e0 civile da circolazione stradale<\/strong>, verificatosi un sinistro il proprietario del mezzo danneggiato dal sinistro, oltre al danno al mezzo, patisce un ulteriore danno non potendo utilizzare il mezzo durante il tempo occorso per le riparazioni. Tale periodo per prassi, ma si tratta di questione oramai matura per una sua revisione, viene fatto coincidere con quello strettamente necessario per provvedere alle riparazioni, con esclusione dunque del periodo di attesa di eventuali ricambi.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fermo tecnico: la definizione della Cassazione. <\/strong><\/p>\n<p>Innanzitutto la definizione di fermo tecnico: la Cassazione, terza civile, nella sua sentenza 1688 del 27\/01\/2010 cos\u00ec definisce tale voce di danno: \u201c\u2026 <em>Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell&#8217;autovettura danneggiata a causa della impossibilit\u00e0 di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, \u00e8 stato affermato che \u00e8 possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall&#8217;uso effettivo a cui esso era destinato. L&#8217;autoveicolo \u00e8, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed \u00e8 altres\u00ec soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916)&#8230;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>La prova del fermo resta una semplice presunzione. No a prove \u201cdiaboliche\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>La definizione del fermo tecnico, come pure la sua risarcibilit\u00e0, \u00e8 dunque in giurisprudenza un dato costante, mentre quello che, talvolta \u00e8 mutato \u00e8 qualit\u00e0 della prova richiesta per la liquidazione di questa voce di danno.<\/p>\n<p>In particolare con la sentenza 17135\/2011, molto nota per essere stata reiteratamente opposta dalle imprese di assicurazione ai danneggiati, la Cassazione affrontando il tema del <strong>cosiddetto<em> danno da fermo tecnico<\/em><\/strong><strong><em>, <\/em><\/strong>aveva solo apparentemente negato la risarcibilit\u00e0 di tale voce di danno. In realt\u00e0 la Cassazione in punto di principio si era limitata a confermare una sentenza che, del tutto correttamente, aveva rigettato tale richiesta sulla base di una assoluta mancanza di ogni genere di prova o comunque di parametro per provvedere alla sua liquidazione e difatti secondo la Cassazione \u201c<em>il c.d. danno da fermo tecnico non pu\u00f2 considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo<\/em>\u201d ma, al contrario, \u201c<em>come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato\u201d<strong>.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Per essere chiari: il giudice deve comunque quantomeno sapere per quanti giorni il mezzo \u00e8 rimasto fermo e quante ore sono necessarie per ripararlo, dopo di che pu\u00f2 anche provvedere in via equitativa a determinare tale voce di danno.<\/em><\/p>\n<p>Tale indicazione \u00e8 solo in apparente contrasto con quanto stabilito dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, per la quale \u201c<em>il c.d. danno da fermo tecnico (\u2026) pu\u00f2 essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito<\/em>\u201d (Cass. Civ., Sez. III, n. 18883\/2007).<\/p>\n<p>In realt\u00e0, tra le due decisioni non c\u2019\u00e8 contrasto dal momento che allorquando la cassazione ritiene il danno da fermo tecnico risarcibile \u201c<em>indipendentemente da una prova specifica<\/em>\u201d in via equitativa si riferisce alle sole \u201c<em>spese di gestione del veicolo<\/em>\u201d quali tassa di possesso, rc auto e quant\u2019altro oltre che al \u201c<em>naturale deprezzamento di valore<\/em>\u201d che si verifica nel periodo di sosta forzata del veicolo, vale a dire a importi irrisori che nella prassi vengono liquidati in una media di 50 euro al giorno.<\/p>\n<p>Invece nella sentenza 17135\/2011 della II Sez. civile, avente ad oggetto una controversia tra una officina accusata di avere trattenuto ingiustificatamente a lungo un veicolo, quelle richieste erano voci di danno ulteriori e di pi\u00f9 consistente importo, poich\u00e9 l\u2019automobilista asseriva, a questo punto senza averne dato la prova, che l\u2019impossibilit\u00e0 di utilizzazione del mezzo aveva portato danni consistenti nella impossibilit\u00e0 di svolgere la propria attivit\u00e0 lavorativa oltre che di fare ricorso a un mezzo sostitutivo. E\u2019 evidente che per questi tipi di danno una prova debba comunque essere fornita.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>La prova dei danni ulteriori<\/strong><\/p>\n<p>Secondo la II Sez. civile, <em>nel caso dunque di danni ulteriori rispetto al semplice fermo tecnico<\/em>, la prova che il danneggiato che intende ottenere il risarcimento deve fornire \u00e8 quella \u201c<em>della inutilizzabilit\u00e0 del veicolo in relazione ai giorni in cui esso \u00e8 stato illegittimamente sottratto alla disponibilit\u00e0<\/em>\u201d, quanto quella \u201c<em>della necessit\u00e0 del proprietario di servirsi del mezzo, cosicch\u00e9, dalla impossibilit\u00e0 della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>Per ottenere il fermo tecnico \u201csemplice\u201d non occorre la \u201cprova della necessit\u00e0\u201d del mezzo.<\/strong><\/p>\n<p>Fin dalla risalente Cass. III sez. civile n 12908 del 13.07.2004 \u00e8 dunque assodato che \u201c<em>il danno da fermo tecnico in seguito ad un sinistro pu\u00f2 essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria<\/em>\u201d. In buona sostanza la Cassazione chiarisce come il diritto al risarcimento deriva dal fatto che il veicolo viene sottratto alla disponibilit\u00e0 del proprietario per un certo tempo, a prescindere dall&#8217;uso effettivo a cui esso era destinato, essendo noto che l&#8217;auto, anche durante la sosta, \u00e8 fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (tassa di circolazione, premio assicurativo ecc.).<\/p>\n<p>La Cassazione anche con questa decisione ha abbandonato l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danneggiato deve provare non solo, e pare di poter dire ovviamente, l&#8217;inutilizzabilit\u00e0 del mezzo meccanico nei giorni in cui, per le riparazioni, ne viene sottratta la disponibilit\u00e0, ma deve anche fornire la pi\u00f9 complessa prova della \u201cnecessit\u00e0\u201d di utilizzare il mezzo nello stesso periodo di tempo.<\/p>\n<p>Tale orientamento appare ora consolidato: la sentenza 17963 del 2012 della III civile della Cassazione)al fine di liquidare \u201c<em>il danno subito dal proprietario dell\u2019autovettura danneggiata a causa dell\u2019impossibilit\u00e0 di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione (\u2026) anche in assenza di prova specifica<\/em>\u201d rileva \u201c<em>la sola circostanza che il proprietario sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall\u2019uso effettivo a cui esso era destinato<\/em>\u201c.<\/p>\n<p>In buona sostanza per i giudici della Corte, il danno da fermo tecnico (bollo e assicurazione non godurta, deprezzamento del mezzo) pu\u00f2 essere comunque risarcito sol che si provi che il mezzo \u00e8 rimasto fermo a seguito di incidente per le riparazioni.<\/p>\n<p><strong>Un consiglio pratico: noleggi e fermo tecnico dopo la sentenza 52 \/2012 della Cassazione.<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 noto che alcune imprese di assicurazione frappongono ostacoli alla liquidazione del noleggio di mezzi sostitutivi. Alla stregua dell\u2019orientamento della cassazione \u00e8 forse opportuno che il riparatore integri le proprie cessioni di credito facendo in modo che nelle stesse sia compreso anche il fermo tecnico, di modo che sia possibile per il legale richiedere il ristoro del nolo utilizzando i principi statuiti dalla sentenza 52 del 2012 della Cassazione secondo la quale \u201c<em>il credito da risarcimento in particolare del c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento (disponibilit\u00e0) dell&#8217;autovettura incidentata per il tempo occorrente per la relativa riparazione, solitamente commisurato al costo del noleggio di veicolo sostitutivo, deve ritenersi senz&#8217;altro suscettibile di cessione\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ovviamente qualora il credito relativo al noleggio sia stato ceduto dal danneggiato a societ\u00e0 di noleggio il riparatore , a pena di evidenti problemi, non potr\u00e0 farsi cedere a sua volta tale diritto.<\/p>\n<p>Avv. Angelo Massimo Perrini<\/p>\n<p>Pubblicato su <strong>Professione Carrozziere <\/strong><\/p>\n<p>Autorizzazione alla divulgazione concessa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Quali sono i danni risarcibili secondo la Cassazione: dal mancato utilizzo al noleggio di veicoli sostitutivi. 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