{"id":4518,"date":"2013-03-08T10:35:18","date_gmt":"2013-03-08T09:35:18","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=4518"},"modified":"2024-07-01T15:30:47","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:47","slug":"quel-colpo-di-frusta-che-non-si-risarcisce-piu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2013\/03\/quel-colpo-di-frusta-che-non-si-risarcisce-piu\/","title":{"rendered":"Quel colpo di frusta \u201cche non si risarcisce pi\u00f9\u201d"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/euro_ncap_380249.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload aligncenter size-full wp-image-4519\" alt=\"euro_ncap_380249\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27286%27%20height%3D%27181%27%20viewBox%3D%270%200%20286%20181%27%3E%3Crect%20width%3D%27286%27%20height%3D%27181%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/euro_ncap_380249.jpg\" width=\"286\" height=\"181\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tratto da Professione Carrozziere<\/em><\/p>\n<p><em>di \u00a0Massimo Perrini\u00a0 ( Unarca )<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0Quel colpo di frusta \u201cche non si risarcisce pi\u00f9\u201d: i giudici smentiscono gli assicuratori che, col \u201cnuovo sistema\u201d sono gli unici che lucrano sui risarcimenti.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gi\u00e0 si \u00e8 detto sulle pagine di Professione Carrozziere dell\u2019 art. 32 commi 3 ter e quater l. 27 2012. Si tratta della normativa sulle \u201cliberalizzazioni\u201d interpretata e applicata dalle imprese assicurative come se \u201cper legge\u201d gli esiti del colpo di frusta fossero diventati \u201cnon pi\u00f9 risarcibili\u201d.<\/p>\n<p>Ovviamente la \u201clegge\u201d non ha certo fatto scomparire dal novero delle malattie tabellate la distrazione del rachide cervicale o lombare o meglio i suoi postumi permanenti.<\/p>\n<p>E\u2019 altrettanto ovvio e contrario al buon senso ritenere che postumi riscontrati sul danneggiato e accertati in pronto soccorso, da specialisti ortopedici, da medici fisiatri, da consulenti medico legali, in forza di una \u201clegge\u201d ora non possano pi\u00f9 \u201cdare luogo a risarcimento\u201d e per di pi\u00f9 solo nel caso in cui siano conseguenza di un incidente stradale.<\/p>\n<p>E\u2019 pure pacifico che il danno alla persona o c\u2019\u00e8 o non c\u2019\u00e8 e se c\u2019\u00e8 va risarcito poich\u00e9 non esiste nel nostro ordinamento giuridico la categoria dei danni non risarcibili come sembra ritenere il sistema assicurativo.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente che se si ritenesse che questo \u00e8 stato l\u2019intento del legislatore, vale a dire introdurre nell\u2019ambito della RC auto una \u201cfranchigia\u201d non risarcibile, il primo giudice investito della questione non avrebbe potuto che trarne le ovvie conseguenze rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 non c\u2019\u00e8 stato bisogno di arrivare a tanto essendo sufficiente seguire i dettami della corretta criteriologia medico legale per verificare la piena risarcibilit\u00e0 dei danni patiti dai danneggiati da circolazione stradale cos\u00ec come \u00e8 avvenuto in una delle prime pronunce che ha affrontato il tema della l. 27 2012.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Importante sentenza del giudice di Pace di Torino<\/strong><\/p>\n<p>La sentenza 8892 del 28 novembre 2012 del Giudice di Pace di Torino.<\/p>\n<p>E\u2019 stata infatti recentemente pubblicata una sentenza, la 8892 del 28 novembre 2012, il cui testo \u00e8 reperibile sul sito <a href=\"http:\/\/www.unarca.it\/\">www.unarca.it<\/a> , nella quale il giudice analizza compiutamente la normativa oggetto dei recenti interventi legislativi \u201cin base ai quali si intende escludere dal risarcimento le conseguenze lesive rappresentate da sintomi soggettivi non scientificamente obbiettivabili\u201dper giungere a ben altre conclusioni .<\/p>\n<p>Il magistrato infatti prende atto che la definizione di danno biologico contenuta nell\u2019 articolo139 del codice assicurazioni \u201cfaceva e fa riferimento alla lesione\u00a0 suscettibile di accertamento medico legale..,,\u201d vale a dire la stessa definizione del la previgente normativa \u201crichiamata nel d.m. 3\/7\/2003 (Tabella delle menomazioni alla integrit\u00e0 psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidit\u00e0)\u201d \u00a0<\/p>\n<p>Osserva ancora l\u2019estensore subalpino che \u201csuscettibile di accertamento medico legale significa, di fatto, che il danno biologico per poter essere risarcito deve essere obbiettivamente sussistente e la sua esistenza deve potersi rilevare non sulla base di intuizioni o suggestioni, ma, ovviamente, sulla base di una\u00a0 corretta criteriologia medico legale. Ed allora anche prima del d.l. n. 1\/2012 il danno biologico era risarcibile\u00a0 solo a condizione che fosse riscontrabile una obbiettivit\u00e0 medico legale, posto che\u00a0 per la medicina legale non \u00e8 certo concepibile l\u2019esistenza di danni presunti od ipotetici.<\/p>\n<p>Con tali premesse le conclusioni non possono che essere nel senso che \u201cLe nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessit\u00e0 di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da pi\u00f9 parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l\u2019adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere\u00a0 conformi a criteri rigorosi ed obbiettivi.\u201d<\/p>\n<p>In buona sostanza \u201cil richiamo al riscontro medico legale non fa altro che ribadire il modo di individuazione\u00a0 del danno biologico che fa comunque riferimento all\u2019accertamento medico legale che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate.<\/p>\n<p>Per tali ragioni non appare neanche necessario \u201cmodificare i quesiti\u00a0 sinora\u00a0 posti in sede istruttoria ai CTU visto che si finirebbe per influire in modo atecnico su degli accertamenti che essi devono effettuare in base a\u00a0 tecniche di consolidata esperienza medica che non possono certo venir modificate in sede legislativa con semplici specificazioni della definizione del danno biologico gi\u00e0 esistente nel compendio legislativo\u201d.<\/p>\n<p>Siamo dunque in presenza di una prima importante sconfessione di ogni favolistica interpretazione della norma, che un effetto peraltro ha certamente provocato: la palese definitiva perdita di credibilit\u00e0 di certa medicina legale \u201cassicurativa\u201d che ha scelto, vuoi per calcolo vuoi per necessit\u00e0 di cedere alle pressioni extratecniche del mondo assicurativo abbandonando ogni scrupolo deontologico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La normativa e i suoi effetti perversi: la CARD e il \u201cmoral hazard\u201d assicurativo.<\/strong><\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 per\u00f2 un altro interessante aspetto della vicenda, che dovr\u00e0 essere affrontato quanto prima. E\u2019 noto infatti che a seguito della introduzione del risarcimento diretto, soprattutto in tema di trasportati, il sistema della convenzione tra assicuratori (la c.d.CARD) prevede un sistema di rimborsi tra la compagnia del responsabile e quella che effettivamente anticipa il risarcimento; tale sistema di rimborso \u00e8 indipendente da quanto effettivamente sborsato ed \u00e8 regolato su su base forfetaria.<\/p>\n<p>Tale forfait viene infatti stabilito da un misterioso \u201cComitato Tecnico ministeriale di cui all&#8217;art. 13 del D.P.R. n. 254\/2006\u201d, gi\u00e0 \u201cattenzionato\u201d da una interminabile indagine dell\u2019Antitrust sul risarcimento diretto, comitato al quale spetta \u201ccalcolare e definire i forfait applicabili nella regolazione dei rapporti economici tra imprese per i sinistri\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene la struttura di tale forfait \u00e8 rimasta invariata per tutto il 2012 nonostante le modifiche legislative e, ovviamente, un laconico comunicato ha avvisato che per i sinistri con data di accadimento 2013 \u201cla struttura dei forfait \u00e8 rimasta invariata rispetto al 2012, non essendo ancora intervenuto un provvedimento di attuazione dell&#8217;art. 29 della legge n. 27\/2012\u201d.<\/p>\n<p>Il che significa che per ogni colpo di frusta risarcito nel 2013 con solo la temporanea, ad esempio per un trasportato \u201cper i danni d&#8217;importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli si applicher\u00e0 un forfait pari a 2.990 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.\u201d<\/p>\n<p>E infatti si moltiplicano i casi di assicurazioni che financo rifiutandosi pretestuosamente di sottoporre a visita il danneggiato, sulla base della sola documentazione medica, o talvolta senza neanche quella, formulano offerte irrisorie che non coprono nemmeno le spese sostenute, al solo evidente scopo di consentire all\u2019assicuratore di fruire dei benefici del sistema CARD.<\/p>\n<p>Nel caso del trasportato qualora vi sia un terzo responsabile, l\u2019assicuratore che paga a fronte di un minimo esborso, percepisce dunque il pieno rimborso del forfait lucrando la differenza.<\/p>\n<p>In buona sostanza non essendo stato modificato il sistema dei forfait, la riduzione dei risarcimenti per le micro permanenti consente alla compagnia che abbia pagato 500 euro di lucrare la differenza di 2000 euro tra il corrisposto, 500 euro, e il forfait che percepisce dalla mandataria pari a 2499 al netto della franchigia, senza che ci\u00f2 si ripercuota sul sistema dei risaricmenti corrisposti che, a livello virtuale, rimangono i medesimi con nessun impatto benefico sul preteso obiettivo della riduzione tariffaria.<\/p>\n<p>Anche questa volta dunque alcune imprese si dimostrano degne dei loro peggiori assicurati, nel totale silenzio dei pretesi paladini dei consumatori.<\/p>\n<p>Tratto da <strong>Professione Carrozziere<\/strong><\/p>\n<p>di\u00a0<strong>Massimo Perrini\u00a0 <\/strong>( Unarca ) avvocato in Torino<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 &nbsp; Tratto da Professione Carrozziere di \u00a0Massimo Perrini\u00a0 ( Unarca ) &nbsp; \u00a0Quel colpo di frusta \u201cche non si risarcisce pi\u00f9\u201d: i giudici smentiscono gli assicuratori che, col \u201cnuovo sistema\u201d sono gli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[4,52,26,8,40,7],"tags":[222,220,221],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4518"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4518"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4518\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4694,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4518\/revisions\/4694"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}