{"id":4535,"date":"2012-09-16T14:38:14","date_gmt":"2012-09-16T13:38:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=4535"},"modified":"2024-07-01T15:30:47","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:47","slug":"micropermanenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2012\/09\/micropermanenti\/","title":{"rendered":"Micropermanenti"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/rachi.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload size-full wp-image-4537 alignnone\" alt=\"rachi\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27404%27%20height%3D%27185%27%20viewBox%3D%270%200%20404%20185%27%3E%3Crect%20width%3D%27404%27%20height%3D%27185%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/rachi.jpg\" width=\"404\" height=\"185\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tratto da Professione Carrozziere<\/em><\/p>\n<p><em>Scritto dall Avv. Massimo Perrini\u00a0 ( Unarca )<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Dopo i carrozzieri ora sono i medici a schierarsi contro le assicurazioni per la strana storia del colpo di frusta che non si risarcirebbe pi\u00f9.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Come noto i carrozzieri italiani, con una autentica rivolta del settore, hanno per il momento evitato di diventare tutti fiduciari per legge con la tagliola della riduzione del 30% degi importi dei risarcimenti corrisposti ai danneggiati che non intendano far riparare l\u2019auto dal riparatore di propria fiducia.<\/p>\n<p>Quello che forse \u00e8 sfuggito \u00e8 che la lobby che aveva predisposto il favore alle imprese assicuratrici, compreso che il tentativo era divenuto improponibile, ha individuato altro campo di intervento per consentire alle imprese di mantenere i medesimi benefici stimati in un miliardo di euro.<\/p>\n<p>E infatti con l\u2019articolo 32 della legge 24 marzo 2012, n. 27 in sede di conversione del DL 1 del 24 gennaio 2012 sono state inserite due norme, i commi 3 ter e 3 quater nsecondo le quali da un lato \u201c<i>le lesioni di lieve entit\u00e0&#8217;, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente\u201d<\/i> e dall\u2019altro \u00e8 stato chiarito come \u201c<i>Il danno alla persona per lesioni di lieve entit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e&#8217; risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da\u00a0 cui\u00a0 risulti visivamente o strumentalmente accertata l&#8217;esistenza della lesione<\/i>.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Propaganda assicurativa (\u201c<i>non si paga pi\u00f9\u2026<\/i>\u201d) e realt\u00e0 dei fatti: nulla \u00e8 cambiato.<\/b><\/p>\n<p>Queste norme sono state annunciate come interventi volti a \u201c<i>non pagare pi\u00f9 i colpi di frusta<\/i>\u201d al dichiarato scopo di consentire alle imprese assicurative \u201c<i>risparmi<\/i>\u201d ipoteticamente finalizzati alla \u201c<i>riduzione dei premi assicurativi<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 ancora una volta tanto rumore per nulla semplicemente perch\u00e9 non si pu\u00f2 realizzare ne si potr\u00e0 mai imporre nel sistema giuridico italiano una norma che preveda, in qualsivoglia maniera, che un danno non si paghi.<\/p>\n<p>Infatti gi\u00e0 si \u00e8 ricordato, che nel nostro sistema giuridico chi rompe paga (art. 2043 codice civile), e se chi rompe \u00e8 il proprietario di un veicolo assicurato per la responsabilit\u00e0 civile (art. 1917 codice civile) costui, oltre ad essere obbligato a risarcire i danni, ha anche l\u2019obbligo di assicurare (art. 122 cod. ass.) il proprio veicolo.\u00a0 Specularmente chi viene danneggiato da quel\u00a0 veicolo assicurato\u00a0 ha il diritto &#8211; che nessuno pu\u00f2 togliergli di farsi risarcire direttamente dall\u2019assicuratore, agendo se del caso direttamente (art. 144 cod. ass.) nei suoi onfronti.<\/p>\n<p>In altre parole, i risarcimenti che l\u2019assicuratore per la la RC auto \u00e8 tenuto a erogare al danneggiato, non possono essere di natura e di entit\u00e0 differente rispetto a ogni altro risarcimento per fatto illecito.<\/p>\n<p>Non \u00e8 quindi giustificabile in nessun modo la pretesa dell\u2019assicuratore per la RC auto di risarcire il danno alla persona in misura inferiore o diversa rispetto a quanto avviene per gli stessi danni causati da fatti diversi dalla circolazione stradale. Se il colpo di frusta c\u2019\u00e8 si paga, e non si pu\u00f2 farlo certo sparire per decreto.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>La rivolta dei medici italiani contro le pressioni delle compagnie di assicurazione che chiedono di valutare il colpo di frusta come lesione che \u201cnon da luogo a risarcimento\u201d.<\/b><\/p>\n<p>Con tali premesse \u00e8 evidente come le pretese norme \u201crivoluzionarie e moralizzatrici\u201d in realt\u00e0 non rivoluzionino alcunch\u00e9. Il colpo di frusta non si vede e quindi non si paga, sembra dire il legislatore. Ma le cose non stanno proprio cos\u00ec. Se il danno alla persona esiste o meno non \u00e8 certo la legge che pu\u00f2 dirlo, ma ovviamente \u00e8 compito della medicina e quindi la inutilit\u00e0 della norma \u00e8 evidente dal momento che nessun medico legale in mancanza di una qualche obiettivit\u00e0 clinica ha mai affermato la esistenza di un danno.<\/p>\n<p>E difatti e\u00e8 proprio il codice delle assicurazioni a chiarire (sempre all\u2019art. 139) che il danno biologico va comunque accertato dal medico legale. Per\u00f2 le assicurazioni hanno intravisto in questa norma la possibilit\u00e0 di non pagare i danni lievi e quindi hanno incominciato da qualche mese a inviare comunicazioni e circolari ai propri medici legali invitandoli a valutare \u201czero\u201d le lesioni da colpo di frusta, ma questo comportamento non \u00e8 sfuggito agli Ordini dei Medici.<\/p>\n<p>Tali pressioni hanno infatti scatenato la durissima reazione del pi\u00f9 alto organismo istituzionale, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici il cui presidente nzionale ha vergato un durissimo documento, la nota n. 46 del 28.06.2012, indirizzata a tutti gli Ordini provinciali nella quale, dopo aver criticato \u201c<i>l\u2019ambiguit\u00e0 del dettato legislativo posto dalla legge 27\/2012\u201d<\/i> viene stigmatizzata \u201c<i>l\u2019inaccettabilit\u00e0 di alcuna interpretazione che possa andare ad interferire nel merito dell\u2019indagine cui il medico legale \u00e8 tenuto\u201d.<\/i> In altri termini no \u00e8 certo l\u2019assicuratore che deve dettare ai medici le linee guida per fare il loro lavoro.<i><\/i><\/p>\n<p>Ancor pi\u00f9 chiaramente l\u2019organo rappresentativo di tutti i medici italiani \u201c<i>respinge qualsiasi possibile interpretazione che possa determinare una selezione di criteri mezzi e oggetto del relativo accertamento medico legale, ricordando che la giurisprudenza ha sempre ribadito l\u2019assoluta intangibilit\u00e0 delle scelte diagnostiche terapeutiche del sanitario che sono riserva esclusiva di questi e di cui costituiscono espressione di autonomia e responsabilit\u00e0 (Corte costituzionale sentenze 282\/02 338\/03 151\/09)<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>In buona sostanza secondo la rappresentanza istituzionale dei medici italiani la normativa vigente non pu\u00f2 certo interferire con lo \u201c<i>spazio incomprimibile di autonomia e responsabilit\u00e0 del medico in generale e del medico legale in particolare<\/i>\u201d poich\u00e9 \u201c<i>non pu\u00f2 essere messa in discussione la competenza del medico legale di valutare il nesso di causalit\u00e0 materiale tra l\u2019evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico &#8211; funzionali temporanee o permanenti da stimare ai fini del risarcimento. Valutazione che dovr\u00e0 essere evidentemente complessiva e non parziale e certamente non confinata al solo ricorso al riscontro strumentale<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>Insomma ancora una volta si \u00e8 scritta una norma inattuabile perch\u00e9 priva di senso, e che \u00e8 agevole prevedere ancora una volta provocher\u00e0 pi\u00f9 costi che risparmi.<\/p>\n<p><em>Tratto da <strong>Professione Carrozziere<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Scritto dall Avv. <strong>Massimo Perrini\u00a0<\/strong> ( Unarca )<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 &nbsp; Tratto da Professione Carrozziere Scritto dall Avv. 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