{"id":5554,"date":"2013-06-03T07:46:20","date_gmt":"2013-06-03T06:46:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=5554"},"modified":"2024-07-01T15:30:46","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:46","slug":"smontata-in-giudizio-il-preteso-obbligo-di-risarcimento-in-forma-specifica-dellassicuratore-furbetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2013\/06\/smontata-in-giudizio-il-preteso-obbligo-di-risarcimento-in-forma-specifica-dellassicuratore-furbetto\/","title":{"rendered":"Smontato in giudizio il preteso obbligo di risarcimento in forma specifica dell\u2019assicuratore furbetto."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload aligncenter  wp-image-5555\" alt=\"avvocati\" src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/avvocati.jpg\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/avvocati.jpg\" width=\"249\" height=\"167\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27249%27%20height%3D%27167%27%20viewBox%3D%270%200%20249%20167%27%3E%3Crect%20width%3D%27249%27%20height%3D%27167%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/avvocati-300x200.jpg 300w, https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/avvocati.jpg 600w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 249px) 100vw, 249px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Sentenza importante da stampare e fare girare.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Smontato in giudizio il preteso obbligo di risarcimento in forma specifica dell\u2019assicuratore furbetto: ovvero non ha valore l\u2019 obbligo \u201ccontrattuale\u201d di far riparare la macchina dove pretende la compagnia di assicurazione.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice di Pace di Pinerolo, con la sentenza 191 del 20 maggio 2013, ha deciso in senso favorevole al consumatore e al suo riparatore di fiducia resosi cessionario del credito, una vertenza relativa ad un indennizzo contrattuale dovuto in forza di polizza kasko.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019assicuratore pretendeva, combinando in modo curioso clausole contrattuali e principi codicistici, di ridurre l\u2019indennizzo al danneggiato che aveva portato il mezzo a riparare presso un carrozziere non fiduciario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La clausola contrattuale oggetto di contestazione \u00e8 contenuta in un prodotto assicurativo e si trova nascosta tra le pieghe del frontespizio di polizza, in modo non chiaro, attraverso la previsione che \u201c<i> per la riparazione Comfort \u00e8 previsto l\u2019indennizzo in forma specifica<\/i>\u201d e in forza di tale previsione l\u2019assicuratore ritiene valida la previsione secondo la quale <i>\u201cIl Contraente \u2026si obbliga a far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con la Societ\u00e0 \u2026\u201d <\/i>e che <i>\u201c\u2026In caso di danno parziale, se l\u2019assicurato decider\u00e0: a) di riparare il proprio veicolo presso un\u2019altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Societ\u00e0, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi Socio \u2013 politici, Kasko, \u00e8 applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla scheda \u201cParte B\u201d del contratto; se quest\u2019ultimo non \u00e8 pattuito, \u00e8 comunque applicato lo scoperto del 20%&#8230;\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Una clausola vessatoria e pasticciata: il risarcimento in forma specifica che si trasforma in aggravio della scopertura.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come al solito gli assicuratori sembrano dimenticare che il risarcimento in forma specifica \u00e8 disciplinato dal codice civile e in forza dell\u2019art. 2058, oltre che dei principi civilistici che disciplinano l\u2019assicurazione per i danni, l\u2019obbligo dell\u2019assicuratore resta quello di indennizzare, cio\u00e8 di <i>pagare<\/i> sempre e comunque una somma in danaro equivalente al valore della cosa danneggiata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per essere pi\u00f9 chiari: se il valore del danno risarcibile \u00e8 100 il danneggiato va risarcito di tale importo al netto delle scoperture. E\u2019 pure ovvio che il danno va risarcito a prescindere dalla circostanza che il mezzo venga riparato o meno, vista la funzione indennitaria della assicurazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi la pretesa dell\u2019assicuratore di pagare somme diverse a seconda di chi ripari il mezzo \u00e8 evidentemente infondata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La natura vessatorria della clausola.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma se ci\u00f2 non bastasse a chiarire la illegittimit\u00e0 di simili previsioni contrattuali va osservato che in ogni caso clausole del tipo di quelle i9n contestazione, sono comunque da ritenersi, per come esposte e scritte, in violazione dell\u2019art. 1341, comma 1, c.c. che sancisce il c.d. <i>obbligo di trasparenza e conoscibilit\u00e0 di tali condizioni <\/i>, e pertanto in caso di controversia compete comunque all\u2019assicuratore dare la prova (sostanzialmente impossibile) di avere adottato tutti gli accorgimenti necessari a consentire al contraente di conoscerne la reale portata usando l\u2019ordinaria diligenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In concreto ogni riparatore che ha una certa dimestichezza con il prodotto assicurativo oggetto della sentenza sa che sulla scheda di polizza \u00e8 indicato in modo \u201ctrasparente\u201d e di facile \u201cconoscibilit\u00e0\u201d solo lo scoperto del 10% e la franchigia\/minimo non indennizzabile di \u20ac. 500,00 mentre non \u00e8 affatto chiaro che esista un ulteriore scoperto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre la clausola predisposta dall\u2019assicuratore che prevede la riduzione dell\u2019indennizzo nella misura del 30% se la riparazione del veicolo avviene presso una carrozzeria non convenzionata \u00e8 comunque vessatoria ex art. 1341, comma 2 c.c., poich\u00e9 di fatto costituisce una <i>restrizione alla libert\u00e0 contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi, <\/i>compromettendo il diritto dell\u2019assicurato che non sarebbe pi\u00f9 libero di decidere da chi far riparare la macchina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una tale clausola, si ripete, per essere valida deve essere conoscibile, oggetto di <b>specifica trattativa individuale e oggetto di approvazione per iscritto.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Notoriamente la prova della conoscibilit\u00e0 non pu\u00f2 essere data mediante \u201cla generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e diapprovarle tutte<i>\u201d. (cfr. Cass. 17.3.1998, n. 2849, rv. 513715; Cass. 9.1.98, n. 1317, rv. 512393)<\/i>\u2026\u201d.dal momento che le polizze sono predisposte unilateralmente dall\u2019assicuratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ovviamente il fatto che la nullit\u00e0 sia invocata da un riparatore cessionario e non dal contraente la polizza non comporta alcuna limitazione a farla valere perch\u00e9 si tratta di <span style=\"text-decoration: underline;\">nullit\u00e0-inefficacia<\/span> che \u00e8 sempre e comunque <span style=\"text-decoration: underline;\">rilevabile d\u2019ufficio dal Giudice<\/span> come chiarito anche dalla Corte di giustizia CE (Corte di giustizia CE, Sez. IV, 4\/06\/2009, Sentenza C-243\/08) che ha ribadito essere compito del \u201c<i>giudice \u2026 garantire l\u2019effetto utile della tutela cui mirano le disposizioni della direttiva. Di conseguenza, il ruolo cos\u00ec attribuito al giudice nazionale dal diritto comunitario nell\u2019ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facolt\u00e0 di pronunciarsi sull\u2019eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bens\u00ec comporta parimenti l\u2019<span style=\"text-decoration: underline;\">obbligo di esaminare d\u2019ufficio tale questione<\/span>, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine&#8230;<\/i>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Carrozzieri: attenzione al futuro perch\u00e9 ora la infondata pretesa dell\u2019assicuratore furbetto di differenziare i risarcimenti dilaga anche in RC auto.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si \u00e8 visto la pretesa dell\u2019assicuratore di differenziare indennizzi a seconda di chi provveda alla ripara il mezzo \u00e8 priva di fondamento. Ma evidentemente il diritto talvolta viene piegato a logiche diverse e ora sono spuntate anche in RC auto clausole simili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poich\u00e8 in RC auto il diritto del danneggiato ad essere risarcito del danno non incontra alcun limite nel contratto assicurativo stipulato tra l\u2019assicurato e il proprio assicuratore, ma dipende dai principi generali del codice civile non \u00e8 evidentemente possibile neanche ipotizzare limitazioni contrattuali al risarcimento del danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione ha peraltro chiarito<b> <\/b>(Cass. VI, Ordinanza n. 5928 del 2012) che anche nella ipotesi di risarcimento diretto l\u2019obbligo dell\u2019assicuratore di risarcire rimane di tipo extracontrattuale cio\u00e8 non pu\u00f2 essere in alcun modo limitato da un contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti <i>\u201c l&#8217;azione diretta <\/i>(cio\u00e8 il diritto del danneggiato di fare eventualmente causa alla propria assicurazione )<i> di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 <\/i>(norma che disciplina e prevede il risarcimento diretto)<i> non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l&#8217;esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicch\u00e9 la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall&#8217;illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l&#8217;assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile\u2026\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole la compagnia diretta risarcisce il danno \u201cal posto\u201d della compagnia del responsabile civile e quindi non pu\u00f2 opporre alcun tipo di limitazione ai diritti risarcitori del danneggiato visto che alla materia non \u00e8 applicabile alcun tipo di clausola contrattuale che eventualmente preveda limiti o condizioni al diritto del danneggiato di essee integralmnete risarcito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Simili pretese sono evidentemente il frutto perverso di incultura giuridica e arroganza aziendale, e ove non rimangano allo stato di declamazioni buone solo per tentare di condizionare i carrozzieri indipendenti \u00a0e i loro clienti, non potranno che provocare una serie infinita di cause il cui esito, visto il chiaro orientamento della Cassazione, \u00e8 solo la sicura soccombenza dell\u2019assicuratore furbetto.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/Sentenza-Dott.-Gulisano.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scarica la sentenza<\/a><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Ufficio Studi Federcarrozzieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sentenza importante da stampare e fare girare. 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