{"id":5611,"date":"2013-06-05T10:27:19","date_gmt":"2013-06-05T09:27:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=5611"},"modified":"2024-07-01T15:30:46","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:46","slug":"non-ce-pace-per-i-carrozzieri-attacco-alla-cessione-di-credito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2013\/06\/non-ce-pace-per-i-carrozzieri-attacco-alla-cessione-di-credito\/","title":{"rendered":"Non c\u2019\u00e8 pace per i carrozzieri: attacco alla cessione di credito"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/R1.1057-Temporale-rosato-70x901.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload aligncenter  wp-image-5612\" alt=\"OLYMPUS DIGITAL CAMERA\" src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/R1.1057-Temporale-rosato-70x901.jpg\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/R1.1057-Temporale-rosato-70x901.jpg\" width=\"216\" height=\"169\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27216%27%20height%3D%27169%27%20viewBox%3D%270%200%20216%20169%27%3E%3Crect%20width%3D%27216%27%20height%3D%27169%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/R1.1057-Temporale-rosato-70x901-300x234.jpg 300w, https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/R1.1057-Temporale-rosato-70x901.jpg 1000w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 216px) 100vw, 216px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scritto da: Massimo Perrini<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tratto da: Professione Carrozziere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">I carrozzieri italiani hanno appreso dal sito dell\u2019Antitrust che il 7 dicembre 2012 \u00e8 stata disposta una pubblica consultazione \u201c<em>in materia di pubblicit\u00e0 ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Infatti una compagnia di assicurazione <\/em><em>ha\u00a0 <\/em>presentato una domanda autorizzazione preventiva a inserire nei propri contratti RC auto clausole che potrebbero essere vessatorie, e quindi chiede all\u2019AGCM una verifica preventiva sulla ammissibilit\u00e0 di tali clausole che cos\u00ec recitano:<em><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><b>(A)<\/b>\u201cIn caso di sinistro \u00e8 fatta salva la facolt\u00e0 per il contraente\/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con <div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container hundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-overflow:visible;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"width:calc( 100% + 0px ) !important;max-width:calc( 100% + 0px ) !important;margin-left: calc(-0px \/ 2 );margin-right: calc(-0px \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column fusion-flex-align-self-flex-start fusion-column-no-min-height\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:0px;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:0px;--awb-spacing-left-medium:0px;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:0px;--awb-spacing-left-small:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\">[denominazione impresa &#8211; omissis], ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull\u2019autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l\u2019importo delle riparazioni effettuate e concordate, dell\u2019assicurato\/contraente o dal carrozziere, con il perito dell\u2019Impresa. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><b>(B) <\/b>Le parti pattuiscono altres\u00ec, ai sensi dell\u2019art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice\u00a0 Civile, che il contraente\/assicurato non potr\u00e0 cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209\/2005, a meno che [omissis] abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l\u2019impresa agir\u00e0 nei confronti del contraente per il recupero dell\u2019eventuale pregiudizio arrecato.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><b>(C)<\/b><\/em><em> Il divieto di cessione del credito non \u00e8 operante se il contraente\/assicurato si avvarr\u00e0 di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con [omissis].<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><b>(D)<\/b> In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell\u2019utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con [omissis], l\u2019Impresa si impegna a riconoscere al contraente\/assicurato, alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di accadimento del sinistro, uno sconto del [omissis] sulla tariffa r.c. auto in vigore, in presenza di prosecuzione del rapporto contrattuale con [omissis].\u201d <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Questa iniziativa ovviamente \u00e8 una risposta <\/em>all\u2019esposto <b>numero 41628 e rubricato CV 8<\/b> proesentato da Casartigiani, Federcarrozzieri, Associazione Carrozzieri Provinciale di Cagliari, BdV-Banca del Veicolo Associazione, Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio Carrozzieri Bresciani, Consorzio Carrozzieri Italiani e Rete Tutela Genova, oltre che da Assoutenti con il quale i reclamanti avevano chiesto all\u2019 Antitrust di avviare una procedura amministrativa su identiche clausole contrattuali ritenute vessatorie inserite nei contratti assicurativi da parte di alcune imprese assicurative tra le quali Vittoria, Zurich e Zuritel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 in questo quadro che devono essere valutate le clausole contrattuali e i comportamenti aggressivi<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/C:\/Documents%20and%20Settings\/User\/Desktop\/documenti%20da%20lavorare\/perrini\/antitrust%20vittoria%20gennaio%202013.doc#_ftn1\">[1]<\/a> tra i quali addirittura la ipotizzata richiesta di danni al proprio assicurato (!) che attraverso le clausole vessatorie oggetto di interpello l\u2019assicuratore intende legittimare essendo evidente che le clausole che sono oggetto di consultazione altro non sono che strumenti per perseguire<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>-una canalizzazione forzata delle riparazioni dei veicoli danneggiati,<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>-una creazione di reti di carrozzerie fiduciarie,<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>-una riduzione dell\u2019ammontare dei risarcimenti da erogare a scapito della qualit\u00e0 delle riparazioni dei veicoli e del livello dei servizi da erogare al danneggiato (es. auto sostitutive).<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"file:\/\/\/C:\/Documents%20and%20Settings\/User\/Desktop\/documenti%20da%20lavorare\/perrini\/antitrust%20vittoria%20gennaio%202013.doc#_ftnref1\">[1]<\/a>\u00a0<em>.\u201dIn caso di cessione del credito non autorizzato, l\u2019impresa agir\u00e0 nei confronti del contraente per il recupero dell\u2019eventuale pregiudizio arrecato.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La cessione di credito nella realt\u00e0 quotidiana delle imprese di autoriparazione e dei danneggiati.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019istituto, codicisticamente disciplinato dall\u2019art. 1260 cc, ha assunto nel settore della RC auto un ruolo rilevante per le imprese di autoriparazione, oltre che di indubbio beneficio per i consumatori &#8211; danneggiati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella pratica infatti si verifica che il danneggiato da sinistro stradale non \u00e8 pi \u00f9 costretto ad anticipare le spese di riparazione del proprio veicolo al riparatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti con la cessione di credito sottoscritta dal danneggiato a favore del carrozziere di fiducia, si consente al riparatore, dopo che questo ha anticipato i costi di riparazione (rappresentati per oltre il 70% da ricambi e materiale di consumo) di assumer\u00e0 ogni incombenza burocratico amministrativa attinente alla liquidazione del danno nei confronti della impresa di assicurazione che provveder\u00e0 poi a corrispondere il risarcimento in forza della intervenuta cessione di credito direttamente al carrozziere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 evidente che in questo modo l\u2019interlocutore della impresa di assicurazione non \u00e8 pi\u00f9 il danneggiato ma il carrozziere al quale la cessione di credito fornisce ogni potere e facolt\u00e0, compresa quella di agire giudizialmente se la impresa non onora il debito di indennizzo o se pi\u00f9 semplicemente non intende risarcire il danno quantificato secondo gli standard riparativi di una corretta riparazione eseguita a regola d\u2019arte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 infatti noto che le imprese assicuratrici, nel perseguire i propri legittimi interessi imprenditoriali, tendono a massimizzare i profitti riducendo i costi, tra i quali il costo del risarcimento dei sinistri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo quadro le imprese stanno da tempo perseguendo l\u2019obbiettivo di costituire reti di carrozzieri fiduciari ai quali vanno imponendo scontistiche e costi orari difficilmente sostenibili se non ricorrendo a metodiche riparative che prevedono uso di materiali di non primaria qualit\u00e0, ricambi non originali, e tempistiche predeterminate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il risultato che in tal modo si pu\u00f2 ottenere in termini di qualit\u00e0 e sicurezza della riparazione pu\u00f2 non essere sempre gradito al danneggiato che legittimamente pu\u00f2 optare per fare eseguire le riparazioni dal proprio carrozziere di fiducia, mediante la miglior tecnica ripartiva, con l\u2019utilizzo delle migliori vernici e di ricambi originali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo strumento della cessione di credito rappresenta dunque un ostacolo per il tentativo delle imprese di assicurazione di autodeterminare il livello dei risarcimenti a scapito della libert\u00e0 nel mercato delle autoriparazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La delega di pagamento.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ovviamente una cessione di credito \u00e8 istituto giuridico distinto rispetto a una \u201c<i>delega all\u2019incasso<\/i>\u201d e francamente la scelta di redigere un contratto assumendo che \u201c<i>\u00e8 fatta salva la facolt\u00e0<\/i>\u201d appare ricognitiva delle vere ragioni per le quali \u00e8 stato redatto l\u2019intero impianto normativo che qui si analizza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non occorre certo chiarire alla Autorit\u00e0 quello che risulta chiarissimo dalla lettura delle clausole e delle note esplicative allegate all\u2019istanza di interpello:\u00a0 vale a dire la delega di pagamento \u00e8 benevolmente \u201caccettata\u201d dall\u2019assicuratore (che \u00e8 e resta un debitore) solo se il danno da risarcire \u00e8 \u201cconcordato\u201d tra l\u2019assicuratore e il riparatore. Se invece il danno non \u00e8 \u201cconcordato\u201d nessuna delega viene \u201conorata\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In buona sostanza nelle intenzioni dell\u2019assicuratore si creerebbe un sistema ove si pretende di fare determinare l\u2019importo del danno unilateralmente all\u2019assicuratore debitore. Altrimenti, a riparazione gi\u00e0 effettuata, la delega non verrebbe \u201conorata\u201d e il riparatore, nelle intenzioni dell\u2019assicuratore, dovrebbe rivolgersi per l\u2019ottenimento delle sue spettanze al cliente, il cui veicolo \u00e8 gi\u00e0 stato riparato il veicolo, e che dovrebbe avere gi\u00e0 ricevuto dall\u2019assicuratore la minor somma da questi ritenuta \u201cgiusta\u201d a titolo di risarcimento del danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si omettono le intuibili variabili di questa \u201cipotesi operativa\u201d smaccatamente ed evidentemente finalizzata a creare intralci e disagi al riparatore indipendente e al suo cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Francamente inaccettabile appare poi il tono e il contenuto delle note illustrative allegate al contratto( visibili sul sito dell\u2019antitrust) nelle quali l\u2019 assicuratore narra una sorta di parabola della \u201ccattiva\u201d cessione di credito contrapposta alla \u201cvirtuosa \u201c delega di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019assicuratore sostiene che se qualcuno (in ipotesi un Giudice della Repubblica?), la condanna a risarcire <b>tutti<\/b> i danni, e non solo la minor somma che l\u2019assicuratore aveva in animo di corrispondere al riparatore cessionario, la differenza sborsata, unitamente alle spese di resistenza in giudizio, costituirebbe un ingiusto \u201cpregiudizio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale \u201cpregiudizio\u201d si sostiene essere stato cagionato alla assicurazione dal comportamento del proprio assicurato al quale in sostanza si addebita:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>-di aver fatto riparare il veicolo a regola d\u2019arte con ricambi originali anzich\u00e9 presso una meno costosa officina convenzionata <\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>-di avere usufruire di un veicolo sostitutivo durante le riparazioni<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>-di aver violato la clausola che gli impedisce di cedere quei crediti che in tutta evidenza sono stati ritenuti legittimi diversamente la assicuratore non sarebbe stato condannato a risarcirli.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E l\u2019assicuratore mette per iscritto che, in violazione del principio indennitario di cui al 1917cc\u00a0 intende richiedere \u201cil pregiudizio\u201d al proprio assicurato. Si tratat di affermazioni che non necessitano di commento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Natura e scopo delle clausole inammissibili.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le clausole oggetto di consultazione, come del resto quelle oggetto della gi\u00e0 cennata segnalazione:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-sono tese ad imporre all\u2019assicurato <b>divieti contrattuali alla stipula di eventuali cessioni del credito risarcitorio a favore di carrozzieri che non fanno parte di reti convenzionate imponendo .<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-sono tese ad <b>imporre<i> nei fatti <\/i><\/b>l\u2019<b>obbligo \u201ccontrattuale\u201d di far effettuare la riparazione del mezzo solo presso carrozzerie convenzionate<\/b>, con l\u2019effetto di impedire e\/o limitare la libert\u00e0 del danneggiato di scegliere il carrozziere al quale far riparare il proprio mezzo,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Natura extracontrattuale del risarcimento del danno nella RC auto obbligatoria. <\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A prescindere dal merito delle clausole che l\u2019assicuratore intenderebbe introdurre, la illegittimit\u00e0 delle stesse deriva in via generale e preliminare dalla circostanza che\u00a0 le stesse riguardano la misura e le modalit\u00e0 del risarcimento di un <b>danno extracontrattuale<\/b> cagionato dal fatto ingiusto del terzo che come tale ovviamente \u00e8 regolato dalla legge e non pu\u00f2 essere disciplinato in alcun modo mediante la pretesa imposizione di illegittime \u201c<i>clausole contrattuali<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le clausole proposte inoltre sono pure <b>limitative della libert\u00e0 del contraente di contrarre con i terzi<\/b>, e segnatamente di cedere al riparatore di fiducia il credito risarcitorio (e non certo indennitario e quindi oggetto di predeterminazione e limitazione contrattuale)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019 intento del proponente le contestate clausole confligge dunque col quadro generale civilistico all\u2019interno del quale \u00e8 illegittimit\u00e0 la pretesa di contrattualizzare il risarcimento del danno in RC auto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La illiceit\u00e0 di limitazioni contrattuali al risarcimento del danno in RC auto, anche in ambito di risarcimento diretto: Cass. ordinanza 5928 del 2012.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione sez. VI\u00a0 civile con ordinanza 5928\/2012, resa in tema di competenza territoriale, ha enunciato ex 363 cpc il seguente principio di diritto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<i>La Corte ritiene opportuno enunciare <b>nell&#8217;interesse della legge,<\/b> ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c., comma 3, che deve ritenersi applicabile, non ostandovi alcuna controindicazione anche nel caso di regolamento di competenza d&#8217;ufficio, in cui il ricorso non \u00e8 proposto dalla parte.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>L&#8217;azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l&#8217;esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicch\u00e9 la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall&#8217;illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l&#8217;assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria.<\/i><\/b><i> Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile (\u2026). <\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha chiarito l\u2019ovvio essendo evidente che la pretesa dell\u2019assicuratore per la RC auto di limitare contrattualmente le modalit\u00e0 risarcitorie in favore del proprio assicurato \u00e8 priva di fondamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti il professionista assicuratore \u00e8 tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non gi\u00e0 in forza delle condizioni generali della polizza eventualmente contratta che, in forza dell\u2019obbligo di cui al 122 Cod. Ass. non pu\u00f2 che essere una <b>polizza che garantisce la responsabilit\u00e0 civile <\/b>secondo lo schema della polizza per danni previsto all\u2019art. 1917 c.c.<b><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019assicuratore in ambito di RC auto anche nella ipotesi di risarcimento diretto di cui al 149 Cod. Ass. <b>risarcisce<\/b> il proprio assicurato di tutti i danni che, questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Il risarcimento nel caso del risarcimento diretto<\/b> infatti <b>avviene da parte dell\u2019assicuratore \u201cdiretto\u201d in dipendenza e in adempimento di una obbligazione extra contrattuale <\/b>(il danno cagionato da un terzo al proprio assicurato) <b>e l\u2019assicuratore \u201cdiretto\u201dagisce in qualit\u00e0 di delegato ex lege (art. 149 cod. ass.) della compagnia assicuratrice del civile responsabile e non certo in forza di qualsivoglia pattuizione contrattuale di polizza <\/b>dal momento che l\u2019esistenza di una valida garanzia per l\u2019rc auto \u00e8 solo ovviamente il presupposto per l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 149 cod.ass..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Infatti il 149, come chiarito dalla Corte costituzionale. con la sentenza 180\/2009 che ne ha sancito la facoltativit\u00e0, \u00e8 norma che disciplina in ogni caso un procedimento risarcitorio e non certo indennitario,<\/b> procedimento al quale ogni assicuratore \u00e8 tenuto per legge ad adempiere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poich\u00e9 la obbligazione dell\u2019assicuratore \u00e8 di tipo risarcitorio e non indennitario come tale non pu\u00f2 certo venire sottoposta a limitazioni contrattuali, per di pi\u00f9 con modalit\u00e0 che le renderebbero in ogni caso vessatorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>E\u2019 anche per tale ragione che una clausola che limiti la facolt\u00e0 dell\u2019 <i>assicurato <\/i>di<i> cedere a terzi i crediti relativi al diritto del risarcimento dei danno ai sensi degli artt. 149 e 150 dlgs 209\/2005, <\/i>\u00e8 comunque priva di significato<i> <\/i>poich\u00e9 il credito del danneggiato, che ovviamente pu\u00f2 non coincidere con l\u2019assicurato, non nasce e non\u00a0 \u00e8 regolato dal contratto obbligatorio della RC auto che segue lo schema tipico della copertura assicurativa per la responsabilit\u00e0 civile ex 1917 cc e come tale \u00e8 cosa totalmente diversa da una garanzia prevista in una polizza per i danni. <\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<strong>Angelo Massimo Perrini<\/strong> avvocato in Torino<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Scritto da: Massimo Perrini Tratto da: Professione Carrozziere I carrozzieri italiani hanno appreso dal sito dell\u2019Antitrust che il 7 dicembre 2012 \u00e8 stata disposta una pubblica consultazione \u201cin materia di pubblicit\u00e0 ingannevole [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[4,3,52,248,26,8,40],"tags":[299,30,220],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5611"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5611"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5611\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19080,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5611\/revisions\/19080"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}