{"id":7344,"date":"2013-12-13T20:11:57","date_gmt":"2013-12-13T19:11:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=7344"},"modified":"2024-07-01T15:30:45","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:45","slug":"grazie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2013\/12\/grazie\/","title":{"rendered":"GRAZIE&#8230;.."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/corvo_630x150.png\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload aligncenter size-full wp-image-7345\" alt=\"corvo_630x150\" src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/corvo_630x150.png\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/corvo_630x150.png\" width=\"630\" height=\"150\" 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a sud.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> alle confederazioni che non hanno mai preso una reale posizione contro il fiduciariato; anzi, li ringraziamo per essere riuscite a stringere rapporti di alleanza a vantaggio di alcuni funzionari carrozzieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> al mio presidente nazionale CNA Ivan Malavasi che siede anche nel consiglio di amministrazione di Unipol che \u00e8 riuscito negli anni a favorire noi iscritti con le polizze per i capannoni scontate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> a tutti i 178 colleghi fiduciari di UNIPOL\/FONSAI di Bologna che hanno permesso al gruppo di creare l&#8217;HUB (centro di raccolta auto incidentate) che presto verr\u00e0 diffuso in tutto lo stivale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> a tutti i consorzi e associazioni di carrozzieri che sono riuscite a mantenere uniti al proprio interno fiduciari e indipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> al professore ex liquidatore che nel suo Blog e nella testata giornalistica di settore dove scrive ha detto in piu\u2019 riprese cose positive sul convenzionamento, grazie anche a Sergio, il collega che un giorno ha cambiato idea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> a tutti i nostri fornitori di ricambi che hanno accettato di collaborare con Auto Presto e Bene dopo che per anni si sono arricchite con i carrozzieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> ai fornitori di attrezzatura che stanno lottando per aggiudicarsi la vendita nei centri di raccolta vetture incidentate HUB, dopo che per anni si sono arricchiti con noi carrozzieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> alle multinazionali delle vernici, che stanno lottando per aggiudicarsi la vendita dei loro prodotti vernicianti ai centri convenzionati, dopo che per anni si sono arricchiti con noi carrozzieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> ai produttori di software che lentamente, molto lentamente, stanno incominciando a capire che diminuiranno le licenze perch\u00e9 il loro software non piace alle compagnie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> ai consorzi e alle associazioni che pur avendo ottime potenzialit\u00e0 hanno preferito mantenere il freno a mano tirato dalle confederazioni che li invitavano a prendere le distanze da FEDERCARROZZIERI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> a tutti i colleghi che, pur essendo indipendenti, non si sono mai iscritti a FEDERCARROZZIERI perch\u00e9 invitati a non farlo da alcune confederazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Grazie<\/span><\/strong> a tutti i colleghi che, pur leggendo da sempre questo Blog e pur avendo capito perfettamente quali potevano essere i rischi per il futuro delle loro aziende, hanno preferito rimanere fiduciari agevolando questo triste decreto legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E infine <strong><span style=\"color: #000000;\">GRAZIE<\/span><\/strong> al Presidente Letta che con questo decreto legge ha potuto finalmente mettere la parola fine alla lunga agonia nella quale le compagnie assicurative si trovavano dal 2007 dopo la legge Bersani sull\u2019indennizzo diretto, bloccata da diverse sentenze e ostacolata dalle carrozzerie attraverso la cessione del credito, votando il decreto a ridosso delle feste natalizie, e con soli pochi giorni utili per contrastarlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Grazie a tutti voi, il governo si \u00e8 sentito forte nel presentare e votare il decreto legge <\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>AMMAZZA CARROZZIERI<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente tutti i colleghi che in questi mesi hanno speso energie, togliendo tempo alle proprie famiglie e alle proprie aziende, lottando contro questo &#8220;pacchetto&#8221;, sono liberi di tornare a lavorare, ma da terzisti per le compagnie.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Come ho detto a Settembre:<\/span><\/strong><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2013\/09\/tutti-terzisti-cosi-il-governo-letta-realizza-il-sogno-delle-assicurazioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0L\u2019articolo 29 del 2012 (quello che pretendeva di decurtare del 30% il risarcimento a chi no faceva riparare l\u2019auto dal fiduciario di compagnia) al confronto era una passeggiata di salute.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Ecco la bozza del testo del DDL AMMAZZA CARROZZIERI<\/strong><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Ministero dello sviluppo economico<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>DECRETO-LEGGE concernente disposizioni URGENTI<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>per lo sviluppo economico e per l\u2019avvio<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>del piano \u201cdestinazione Italia\u201d<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><\/h1>\n<h4 style=\"text-align: center;\">ART. 8<b><\/b><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: center;\">(<i>Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto<\/i>)<b><\/b><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 all\u2019articolo 132, il comma 1 \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l\u2019obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l\u2019assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall\u2019attestato di rischio, nonch\u00e9 dell\u2019identit\u00e0 del contraente e dell\u2019intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l\u2019assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l\u2019installazione di meccanismi elettronici che registrano l\u2019attivit\u00e0 del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti minimi necessari a garantire la conformit\u00e0 agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l\u2019assicurato acconsente all\u2019installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilit\u00e0 sono a carico dell\u2019impresa che deve applicare, all\u2019atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. In caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, in sede di prima applicazione, la riduzione del premio non \u00e8 comunque inferiore al sette per cento dell\u2019importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati<\/i> <i>nella Regione dalla medesima compagnia nell\u2019anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l\u2019entit\u00e0 della riduzione del premio come sopra determinata, in sede di prima applicazione, non pu\u00f2 comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all\u2019assicurato nell\u2019anno precedente. Resta fermo l\u2019obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell\u2019articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>1-ter. I dati risultanti dai meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi installati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L\u2019impresa di assicurazione \u00e8 titolare del trattamento dei dati ai sensi dell\u2019articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E\u2019 fatto divieto per l\u2019assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell\u2019assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non \u00e8 applicata per la durata residua del contratto.<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 all\u2019articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>3-bis. L\u2019identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell\u2019incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall\u2019articolo 143, nonch\u00e9 dalla richiesta di risarcimento presentata all\u2019impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorit\u00e0 di polizia intervenute sul luogo dell\u2019incidente, l\u2019identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l\u2019inefficacia della prova testimoniale addotta.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalit\u00e0 previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l\u2019audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l\u2019oggettiva impossibilit\u00e0 della loro tempestiva identificazione.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>3-quater. Nei processi attivati per l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gi\u00e0 chiamati in altre cause nel settore dell\u2019infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell\u2019archivio integrato informatico di cui all\u2019articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in pi\u00f9 di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l\u2019informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica a coloro che hanno reso testimonianza in adempimento di un dovere d\u2019ufficio.<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dopo l\u2019articolo 147 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">\u00ab<i>Art. 147-bis. (Risarcimento in forma specifica)<\/i><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><i>1. In<\/i><i> alternativa al risarcimento per equivalente, \u00e8 facolt\u00e0 delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilit\u00e0 concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validit\u00e0 non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L\u2019impresa di assicurazione che intende avvalersi della facolt\u00e0 di cui al primo periodo comunica all\u2019IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l\u2019anno 2014, entro il 30 gennaio, l\u2019entit\u00e0 della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell\u2019importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell\u2019anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l\u2019IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio, in sede di prima applicazione, non inferiori al dieci per cento dell\u2019importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell\u2019anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entit\u00e0 dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall\u2019archivio integrato informatico di cui all\u2019articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall\u2019IVASS. Nelle more dell\u2019adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano, in sede di prima applicazione, le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall\u2019assicurato, pu\u00f2 comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell\u2019impresa convenzionata con l\u2019impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non pu\u00f2 comunque superare il costo che l\u2019impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, \u00e8 versata direttamente all\u2019impresa che ha svolto l\u2019attivit\u00e0 di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell\u2019ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non pu\u00f2 comunque superare il medesimo valore di mercato.<\/i><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>2. L\u2019impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre la comunicazione prevista nel comma 1 non pu\u00f2 esercitare la facolt\u00e0 nell\u2019anno successivo.<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 all\u2019articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <span style=\"color: #ff0000;\">al comma 1, al primo periodo la parola: \u00ab<i>cinque<\/i>\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00ab<i>dieci<\/i>\u00bb e il sesto periodo \u00e8 soppresso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 al comma 2-<i>bis<\/i>, il quinto periodo \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall\u2019archivio integrato informatico di cui all\u2019articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall\u2019IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all\u2019articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l\u2019incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l\u2019azione in giudizio prevista dall\u2019articolo 145 \u00e8 proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell\u2019impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.<\/i>\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dopo l\u2019articolo 150-<i>bis<\/i> \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">\u00ab<i>Art. 150-ter (Divieto di cessione del diritto al risarcimento)<\/i><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><i>1. L\u2019impresa di assicurazione ha la facolt\u00e0 di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all\u2019atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell\u2019assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l\u2019impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell\u2019assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell\u2019importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell\u2019anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.<\/i>\u00bb.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>2.<\/i>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l\u2019assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l\u2019assicurato acconsente all\u2019inserimento di tali clausole, l\u2019impresa applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell\u2019assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell\u2019importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell\u2019anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 All\u2019articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: \u00ab<i>visivamente o<\/i>\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il mancato rispetto da parte dell\u2019impresa assicuratrice dell\u2019obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed al comma 2, comporta l\u2019applicazione alla medesima impresa, da parte dell\u2019IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facolt\u00e0 di cui al comma 1, lettere a), c), e) hanno obbligo di darne comunicazione all\u2019assicurato all\u2019atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell\u2019IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il secondo comma dell\u2019articolo 2947 del Codice civile \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all\u2019osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicit\u00e0 e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all\u2019articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell\u2019esito dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l\u2019impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l\u2019entit\u00e0 della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere a), c), e), ed al comma 2, secondo forme di pubblicit\u00e0 che ne rendano efficace e chiara l\u2019applicazione. L\u2019impresa comunica altres\u00ec i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all\u2019IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l\u2019applicazione da parte dell\u2019IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Gli introiti derivanti dall\u2019applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all\u2019articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.<b><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/ILCARROZZIERE-LOGO1.png\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload aligncenter size-full wp-image-7258\" alt=\"ILCARROZZIERE-LOGO\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27200%27%20height%3D%2740%27%20viewBox%3D%270%200%20200%2040%27%3E%3Crect%20width%3D%27200%27%20height%3D%2740%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/ILCARROZZIERE-LOGO1.png\" width=\"200\" height=\"40\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Grazie a tutti i colleghi fiduciari che hanno tenuto duro anche solo con una convenzione, senza mai ottenere canalizzazione. 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