{"id":7591,"date":"2014-01-14T11:49:33","date_gmt":"2014-01-14T10:49:33","guid":{"rendered":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/?p=7591"},"modified":"2024-07-01T15:30:45","modified_gmt":"2024-07-01T13:30:45","slug":"guai-in-vista-il-nemico-abita-casa-nostra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2014\/01\/guai-in-vista-il-nemico-abita-casa-nostra\/","title":{"rendered":"Guai in vista, il nemico abita casa nostra"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/io_protesto.png\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload aligncenter size-full wp-image-7610\" alt=\"io_protesto\" src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/io_protesto.png\" data-orig-src=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/io_protesto.png\" width=\"630\" height=\"200\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27630%27%20height%3D%27200%27%20viewBox%3D%270%200%20630%20200%27%3E%3Crect%20width%3D%27630%27%20height%3D%27200%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/io_protesto-300x95.png 300w, https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/io_protesto.png 630w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 630px) 100vw, 630px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa c&#8217;\u00e8 di peggio di un governo che accontenta le lobby in Italia?<\/strong><\/p>\n<p>Solo un sindacato che invece di difendere gli associati propone emendamenti peggiorativi di un decreto legge gi\u00e0 drammatico.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 da essere increduli, ma dopo aver ascoltato l&#8217;audizione di Rete Imprese Italia, e aver letto gli emendamenti che le confederazioni hanno chiesto di presentare, \u00e8 chiaro che gli interventi dei presidenti di sabato a Bologna erano nella migliore delle ipotesi, interventi non a conoscenza di quello che in quel momento i loro consulenti e funzionari erano intenti a scrivere.<\/p>\n<p>Quello che abbiamo letto corrisponde a quanto richiesto dalle compagnie, che \u00e8 stato oggetto anche del tentato accordo nel tavolo ANIA Confederazioni di questa estate (<a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/2013\/06\/tutti-a-concertare-con-lania-se-ne-sentiva-quasi-la-mancanza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ne abbiamo parlato qui<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Ora sono guai.<\/strong><\/p>\n<p>Le proposte di modifica del Decreto Legge caldeggiate dalle confederazioni, sono, se possibile, addirittura peggiorative del testo di legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 15 GENNAIO<\/strong><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A questo punto \u00e8 anche evidente la ragione del mancato invito di FEDERCARROZZIERI alla manifestazione del 15 Gennaio a Roma.<\/p>\n<p>Invitiamo i carrozzieri a prendere la parola senza timori reverenziali, leggere pubblicamente i commenti agli emendamenti (qui sotto riprodotti) e censurare in modo composto, elegante, ma deciso una tale vergogna dicendo: \u201cCari Presidenti con gli emendamenti che avete presentato, forse a vostra insaputa, volete metterci nelle mani delle assicurazioni. Ritirate gli emendamenti e scusatevi ora e in questa sede per il grave errore.\u201d<\/p>\n<p>Intervenite sempre in modo deciso soprattutto quando arriveranno i politici, alternatevi nell\u2019intervenire. Se lo farete in modo elegante eviterete di fare la figura dei facinorosi.<\/p>\n<p>Fatevi sentire e se sarete avvicinati dalla stampa consegnate la carta di Bologna da una parte e gli emendamenti delle confederazioni \u00a0con i commenti dall\u2019altra.<\/p>\n<p>Siate calmi pacifici e sorridenti, ricordatevi che se deve andare a finire male almeno vi sarete levati la soddisfazione di aver detto la vostra a chi di dovere.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<h3><b>Il primo emendamento \u201cconfederale\u201d:,<\/b><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>di seguito il Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte e le cancellature relative<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Il primo emendamento \u201cconfederale\u201d:<\/b><\/p>\n<p><b>di seguito il Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte e le cancellature relative<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>d) <\/i>dopo l&#8217;articolo 147 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 147-<i>bis. Risarcimento in forma specifica <\/i><\/p>\n<p><i>1. <\/i><b>Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libert\u00e0 di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente<\/b><i>, <\/i>In alternativa al risarcimento per equivalente, \u00e8 facolt\u00e0 delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilit\u00e0 concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validit\u00e0 non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L&#8217;impresa di assicurazione che intende avvalersi della facolt\u00e0 di cui al primo periodo comunica all&#8217;IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l&#8217;anno 2014, entro il 30 gennaio, l&#8217;entit\u00e0 della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell&#8217;importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell&#8217;anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l&#8217;IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell&#8217;importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell&#8217;anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entit\u00e0 dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall&#8217;archivio integrato informatico di cui all&#8217;articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall&#8217;IVASS. Nelle more dell&#8217;adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento.<span style=\"text-decoration: line-through;\"> Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall&#8217;assicurato, pu\u00f2 comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell&#8217;impresa convenzionata con l&#8217;impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non pu\u00f2 comunque superare il costo che l&#8217;impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, \u00e8 versata direttamente all&#8217;impresa che ha svolto l&#8217;attivit\u00e0 di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura.<\/span> <b>Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento \u00e8 versata direttamente all\u2019impresa che ha svolto l\u2019attivit\u00e0 di autoriparazione, previa presentazione di fattura, <span style=\"color: #ff0000;\">corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l\u2019impresa di assicurazione e l\u2019impresa di autoriparazione<\/span>. <\/b>Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell&#8217;ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non pu\u00f2 comunque superare il medesimo valore di mercato<b><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>IN PAROLE POVERE<\/b><\/p>\n<p><b>Con tale emendamento <\/b>dopo aver previsto l\u2019ovvia libert\u00e0 di scelta del danneggiato non si cancella la\u201cfacolt\u00e0\u201d delle imprese assicurative di offrire la riparazioni presso strutture convenzionate.<b><\/b><\/p>\n<p>Quindi, da un verso si dice che il danneggiato ha facolt\u00e0 di riparare dove ritiene opportuno, ma da altro verso, in evidente contraddizione, si prevede che la compagnia possa costringerlo alla reintegrazione in forma specifica.<\/p>\n<p>Ancor peggio quel che segue: <i>\u201cnei casi di cui al presente articolo<\/i>\u201d (quindi sia che si ripari dal proprio carrozziere sia che si ripari presso quello della compagnia) la somma corrisposta a titolo di risarcimento \u00e8 versata direttamente al riparatore previa presentazione di fattura <i>\u201ccorrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l\u2019impresa di assicurazione e l\u2019impresa di autoriparazione.\u201d<\/i><\/p>\n<p>In sostanza viene introdotto l\u2019obbligo per il riparatore, se vuole ottenere il pagamento,\u00a0 di concordare il danno, senza nulla prevedere per il caso in cui l\u2019impresa intenda pagare meno di quanto richiesto dal riparatore.<\/p>\n<p>O meglio: \u00e8 evidente che in tal caso non si applicherebbe la norma e quindi verrebbe pagato direttamente il danneggiato impedendo di fatto alle imprese indipendenti di incassare l\u2019importo di fatture relative a lavori svolti con costi orari non condivisi dalle compagnie o banalmente con eventuali costi di noleggio, e ci\u00f2 per la sola ragione che gli stessi non risultano \u201cconcordati\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><b>Secondo emendamento \u201cconfederale:.<\/b><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Di seguito il Decreto legge con la cancellatura della parte di cui \u00e8 proposta la soppressione e <\/b><\/p>\n<p><i>e) <\/i>all&#8217;articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1) al comma 1, al primo periodo la parola: \u00abcinque\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abdieci\u00bb e1 il sesto periodo \u00e8 soppresso.<\/p>\n<p>2) al comma 2-<i>bis<\/i>, il quinto periodo \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/p>\n<p>\u00abLa medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall&#8217;archivio integrato informatico di cui all&#8217;articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall&#8217;IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all&#8217;articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l&#8217;incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l&#8217;azione in giudizio prevista dall&#8217;articolo 145 \u00e8 proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell&#8217;impresa <span style=\"text-decoration: line-through;\">o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.\u00bb;<\/span><b><\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0SPIEGHIAMO<\/b><\/p>\n<p>Ovviamente<b> <\/b>condivisibile la richiesta di riportare a cinque giorni i termini per effettuare la perizia.<\/p>\n<p>Clamorosa la svista relativa alla seconda parte dell\u2019emendamento che ,con la soppressione delle parole \u00a0<i>\u201co in sua mancanza allo spirare del temine di novanta giorni di sospensione della procedura<\/i>\u201d modifica l\u2019art. 148 Codice delle Assicurazioni con l\u2019effetto di dare alle compagnie il potere di \u201csospendere\u201d all\u2019infinito il diritto del danneggiato di fare causa.<\/p>\n<p>La norma ora vigente prevede la sospensione di un diritto (costituzionale) fino a quando l\u2019assicuratore provvede a comunicare il rifiuto a pagare e, in mancanza di comunicazione, viene comunque fissato un termine di novanta giorni che, di fatto, sommandosi ad altri termini vigenti, oltre a quelli processuali, non consente al danneggiato di poter vedere un giudice prima di dieci mesi dovendosi aggiungere anche i termini a comparire e la quasi certa sospensione feriale dei medesimi termini,<\/p>\n<p><strong>Ora secondo questo stravagante emendamento sar\u00e0 la compagnia a dare il permesso di farle causa.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><b>Terzo emendamento.<\/b><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>del Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte <\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>f) <\/i>dopo l&#8217;articolo 150-<i>bis <\/i>\u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 150-<i>ter. <\/i><\/p>\n<p><i>Divieto di cessione del diritto al risarcimento <\/i><b>Cessione del credito <\/b><\/p>\n<p><i><span style=\"text-decoration: line-through;\">1. <\/span><\/i><span style=\"text-decoration: line-through;\">L&#8217;impresa di assicurazione ha la facolt\u00e0 di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all&#8217;atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell&#8217;assicuratore tenuto al risarcimento. <\/span><b>La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non pu\u00f2 comportare un aggravamento della prestazione cui \u00e8 tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati \u00e8 versata direttamente all\u2019imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura <span style=\"color: #ff0000;\">corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l\u2019impresa di assicurazione e l\u2019impresa di autoriparazione<\/span>. <\/b>Nei casi di cui al presente articolo, l&#8217;impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell&#8217;assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell&#8217;importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell&#8217;anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.\u00bb.<b><\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Questo emendamento oltre ad essere peggiorativo \u00e8 sconcertante.<\/b><\/p>\n<p>Ad oggi infatti il divieto di cessione \u00e8 limitato ai contratti stipulati tra assicurato e compagnia, permettendo al danneggiato di continuare a cedere il credito fuori dalla procedura del risarcimento diretto.<\/p>\n<p>Nell\u2019emendamento \u201cconfederale\u201dil divieto non \u00e8 pi\u00f9 limitato a chi lo \u201caccetta\u201d sottoscrivendo un contratto, permettendo in tal modo alle compagnie di sostenere la generale applicabilit\u00e0 di un tale limite.<\/p>\n<p>Non solo: la previsione secondo la quale <i>\u201cla cessione di credito non pu\u00f2 comportare un aggravamento della posizione cui \u00e8 tenuta la parte obbligata<\/i>\u201d\u00e8 assurda perch\u00e9 ovviamente la cessione di un credito non pu\u00f2 in alcun modo aggravare la posizione del debitore ceduto, ma \u00e8 anche grave che venga proposta una simile lettura che politicamente avalla le maldicenze sul settore dell\u2019autoriparazione.<\/p>\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9 e se possibile di peggio. L\u2019 emendamento nella sua conclusione riprende letteralmente quanto gi\u00e0 sostenuto nel primo emendamento: <i>\u201cIn presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati \u00e8 versata direttamente all\u2019imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l\u2019impresa di assicurazione e l\u2019impresa di autoriparazione\u201d<\/i>.<\/p>\n<p>La norma dunque, pare limitare la cessione di credito al riparatore, escludendola quando a a favore di un terzo diverso dal carrozziere ad esempio fornitori del riparatore, consorzi, cooperative, societ\u00e0 di noleggio o di servizi, prevedendo nuovamente per la validit\u00e0 della cessione che la stessa sia relativa a un credito oggetto di <i>\u201cvalutazione preventiva congiunta e condivisa\u201d<\/i>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Conclusivamente:<\/span><\/b><b> le modifiche predisposte mettono di fatto le imprese artigiane nelle mani delle assicurazioni debitrici, prevedendo un fumoso, generico e non regolamentato obbligo di concordare i danni con l\u2019assicuratore. In mancanza di accordo, evidentemente, l\u2019assicuratore provveder\u00e0 comunque a pagare quanto riterr\u00e0 opportuno e non onorer\u00e0 la cessione che di fatto verr\u00e0 svuotata del suo valore e degradata a delega di pagamento.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a href=\"https:\/\/ilcarrozziere.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/AC1920_Emendamenti_Art.8_RCAuto.-Ultima-versione..pf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\u00a0<\/strong><\/a><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; Cosa c&#8217;\u00e8 di peggio di un governo che accontenta le lobby in Italia? Solo un sindacato che invece di difendere gli associati propone emendamenti peggiorativi di un decreto legge gi\u00e0 drammatico. 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