Com’è noto il Decreto Legislativo 81/08 – il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza – prevede che il Datore di Lavoro svolga azione di sorveglianza sanitaria per i lavoratori sottoposti ad eventuali rischi specifici.
L’obbligo del Datore di Lavoro si esplica attraverso la nomina del Medico Competente che – a sua volta – definisce il protocollo sanitario con cui svolgere accertamenti e visite dei lavoratori.
I DESTINATARI
Ma chi sono i destinatari dell’azione di sorveglianza sanitaria? I lavoratori soggetti ad un rischio specifico.
In presenza di un rischio chimico elevato oppure se verifico livelli di rumore eccessivi e rischiosi oppure se riscontro la presenza di videoterminalisti in azienda il Datore di Lavoro deve garantire sorveglianza sanitaria verso i propri lavoratori.
La sorveglianza sanitaria in azienda è rivolta ai soli lavoratori soggetti a rischi specifici così come non tutti i lavoratori in azienda sono soggetti a sorveglianza sanitaria.
IL RESPONSABILE
Chi è il responsabile – o almeno il responsabile primo – dell’azione di sorveglianza sanitaria? Il Datore di Lavoro in quanto garante della salute e della sicurezza dei lavoratori in azienda.
Il Medico Competente risponde del protocollo sanitario risponde cioè della tipologia di visite scelte, della frequenze di visita e di altri obblighi.
Il Medico Competente risponde della visita audiometrica che non ha messo a protocollo oppure che non ha eseguito o che ha fatto con frequenza troppo bassa.
Il garante della salute e sicurezza in azienda è e rimane il Datore di Lavoro che ottempera il suo obbligo anche attraverso l’istituzione della sorveglianza sanitaria.
LA LOGICA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Occorre focalizzare che la sorveglianza sanitaria NON certifica l’arrivo o la presenza di una malattia professionale.
La ratio della sorveglianza sanitaria è legata alla prevenzione: io Medico Competente controllo prima che tu lavoratore abbia un danno, sei sotto sorveglianza per non farti subire un danno alla salute.
La visita del Medico Competente non é la visita della Commissione Invalidi che certifica la presenza di un danno e di una patologia, che riconosce la presenza e il grado di invalidità del lavoratore.
L’azione di sorveglianza sanitaria, la visita del Medico Competente è finalizzata a prevenire l’insorgenza di un danno e di una patologia per scongiurare l’arrivo dell’invalidità del lavoratore più o meno lieve.
In sintesi sorvegliare un lavoratore sano che può subire danni e prima che arrivi al danno.
ESITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
L’azione di sorveglianza sanitaria del Medico Competente non è l’attività clinica a cui segue un eventuale terapia
Il Medico Competente controlla l’adeguatezza dello stato fisico del lavoratore sottoposto a rischi specifici, controlla l’idoneità all’attività
L’esito della visita di sorveglianza sanitaria non è il farmaco antidolorifico o la prescrizione per far calare l’eccessiva pressione sanguigna. Non è la raccomandazione di fumare meno o di aumentare l’attività motoria
L’esito della visita di sorveglianza sanitaria è l’idoneità/inidoneità del lavoratore ad una determinata attività
Federcarrozzieri da sempre attenta a tutte le necessità dei suoi iscritti sa bene come le esigenze informative e formative siano molteplici. Ecco la ragione di una serie di approfondimenti di grande utilità che prende il via da oggi.
Francesco Cuccuini
consulente e formatore sulla sicurezza
[…] Com’è noto il Decreto Legislativo 81/08 – il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza – prevede che il Datore di Lavoro svolga azione di sorveglianza sanitaria per i lavoratori sottoposti ad eventuali rischi specifici. […]Continua …/a> […]
Un sentito GRAZIE a Federcarrozzieri che ha accolto la proposta di collaborazione del sottoscritto col blog
Collaborazione finalizzata a dare informazioni “utili e spendibili” al Datore di Lavoro per la normale gestione aziendale in ambito sicurezza sul lavoro
A risentirsi presto
Cordiali saluti
Francesco Cuccuini
Molto interessante sopratutto il punto dove si spiega che se il mio collaboratore non vernicia, non esegue lavori particolari, ma ritirare i ricambi, in teoria non sarebbe obbligatoria la sorveglianza sanitaria. A questo punto chiedo delucidazioni al dott Cuccini. La mia carrozzeria ditta individuale dove lavoro io titolare e collabora mio figlio al quale per il momento ho fatto l’assicurazione INAIL senza una vera e propria assunzione visto che se non supera un certo numero di ore non è obbligatorio l’assunzione. Per questo tipo di collaborazione familiare saltuaria è comunque previsto tutto quello che concerne sicurezza? Dal DVR alle visite mediche , dai corsi ai dpi.. ecc??? Mio figlio collabora nello smontaggio e rimontaggio, preparazione del veicolo e mi va a prendere i ricambi. Non vernicia. Questo caso potrebbe riguardare molti colleghi! Grazie
Correggo errore del cognome del Dott Francesco Cuccuini nel precedente commento… Grazie
@ Vincenzo Grasso
Rispondo ai vari punti
[..] Molto interessante sopratutto il punto dove si spiega che se il mio collaboratore non vernicia, non esegue lavori particolari, ma ritirare i ricambi, in teoria non sarebbe obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Confermo
Ovviamente non so cosa faccia il suo collaboratore ma se non è sottoposto a rischi specifici – videoterminalista, rischio chimico oltre certi livelli, Movimentazione Manuale dei Carichi MMC rischiosa – NON necessita di sorveglianza sanitaria
A questo punto chiedo delucidazioni al dott Cuccini. La mia carrozzeria ditta individuale dove lavoro io titolare e collabora mio figlio al quale per il momento ho fatto l’assicurazione INAIL senza una vera e propria assunzione visto che se non supera un certo numero di ore non è obbligatorio l’assunzione. Per questo tipo di collaborazione familiare saltuaria è comunque previsto tutto quello che concerne sicurezza? Dal DVR alle visite mediche , dai corsi ai dpi.. ecc???
Qualunque tipologia di rapporto di lavoro presuppone obblighi e responsabilità per il Datore di Lavoro
Anche per tirocinanti, apprendisti, volontari, neoassunti…
In presenza di aziende familiari NON sono necessari alcuni documenti: non occorre il documento di Valutazione dei Rischi
Quanto sopra SOLO se sono presenti familiari e non lavoratori esterni e SOLO per alcuni documenti
In presenza di lavorazioni rischiose se occorrono i DPI occorrono anche per i familiari
In presenza di lavorazioni rischiose se occorrono formazione specifica occorre anche per i familiari
Mio figlio collabora nello smontaggio e rimontaggio, preparazione del veicolo e mi va a prendere i ricambi. Non vernicia. Questo caso potrebbe riguardare molti colleghi! Grazie
Se lo smontaggio e rimontaggio non presenta rischi specifici – ad esempio MMC pesante o presenza di sostanze chimiche particolari – NON occorre la sorveglianza sanitaria mentre se abbiamo il contrario occorre la sorveglianza sanitaria
Ovviamente NON posso fare consulenza adeguata per mail senza disporre di sufficienti elementi
A disposizione per ulteriori delucidazioni
Francesco Cuccuini
@ Vincenzo Grasso
Dovendo combattere fra lunghezza e chiarezza del testo spero di essere stato chiaro o di aver dato qualche Chiarimento
Cordiali saluti
Cari amici di Federcarrozzieri,
sto pensando ad un post centrato sulla convinzione – la falsa convinzione – che la consegna di un DPI e la firma del lavoratore di avvenuta consegna del DPI liberino il Datore di Lavoro dai suoi obblighi almeno riguardo ai DPI
Ti ho dato i DPI, ti ho fatto firmare… è fatta!
In realtà non è proprio così
Ci sentiamo a breve
Un cordiale saluti a tutti