Il decreto dell’8 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.37 del 13.02.2021, chiarisce una precedente circolare, che fa riferimento all’articolo 78 del Codice della Strada, appena riscritto dal Governo e riguarda le abilitazioni alle officine di autoriparazione.
 

Il nuovo Decreto individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la Visita e Prova (Collaudo art. 78) in Motorizzazione e sono:

 

1.      Sostituzione bombola GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

2.      Installazione gancio traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3.      Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di    guida;

4.      Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
4.1. Pomello al volante;
4.2. Centralina comandi servizi
4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

 

Le procedure sono state infatti semplificate dal decreto Semplificazioni, da oggi basta l’autocertificazione dell’autoriparatore, ma solo se accreditato.

Nessuna abilitazione per i gommisti. Mentre sono sempre abilitate le autofficine del settore meccatronica.

 

Come accreditarsi

Le officine di autoriparazione debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione di una istanza (Allegato C), prodotta in carta libera, per il rilascio del codice identificativo, il titolare dell’officina indica (qualora presenti nella propria organizzazione) i responsabili tecnici autorizzati a sottoscrivere le dichiarazioni dei lavori. E, per essi, ne deposita relativa firma e copia di un documento di riconoscimento valido.

Per l’assegnazione del codice identificativo meccanografico alle officine di autoriparazione, va utilizzata la procedura per gli “allestitori”, senza però creare l’utenza per il sistema e cioè senza consegnare le credenziali di accesso.

Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile allegato B del decreto e annota, in ordine progressivo, su apposito registro (allegato D).

Potete scaricare la circolare in oggetto, la richiesta di accreditamento, la dichiarazione dei lavori e il registro nei link qui sotto: