Il decreto Infrastrutture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021 (ne abbiamo parlato qui), entrato in vigore il giorno dopo, dice che la targa prova su auto immatricolate sarà valida. E che, in caso di incidente, conterà la polizza obbligatoria Rca della targa di prova: la compagnia che copre la targa prova risarcirà i danni. Affinché la norma sulla targa prova entri in vigore, serve un decreto del presidente della Repubblica (dpR). Per modificare il dpR del 2001 sulla targa prova; e per fissare la quantità massima di autorizzazioni rilasciabili a ogni titolare in base al tipo di attività esercitata e al numero di addetti.

Quando arriverà il decreto del presidente della Repubblica? È ipotizzabile che si attenda prima la conversione in legge del decreto: entro 60 giorni.

Ma in concreto, quando si potrà usare la targa prova su auto immatricolate? Lo dirà con precisione il dpR. È immaginabile che l’elenco sia questo:

le carrozzerie;

le concessionarie;

i meccanici e le officine di trasformazione;

chi costruisce carrozzerie o pneumatici;

chi costruisce dispositivi di equipaggiamento e sistemi che possono rilasciare questa speciale targa.

Per ottenere la targa prova, sarà necessaria un’autorizzazione. Se viene approvata la richiesta, la certificazione della targa di prova vale un anno.

L’auto con targa prova può essere guidata da chi ha richiesto l’effettiva autorizzazione o da un collaboratore di quest’ultimo con delega ufficiale.

Ecco il testo del decreto Infrastrutture:

 

“L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova”.

link al testo completo sulla  Gazzetta Ufficiale

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