Importante sentenza del Tribunale di Ivrea. Il costo orario lo determina l’imprenditore nell’ambito della libertà di mercato

Un carrozziere associato a Federcarrozzieri ha promosso un giudizio relativo a un danno da garanzia diretta e, poiché la sentenza del Giudice di pace di Ivrea che pur in primo grado nel merito gli aveva dato ragione non era stata soddisfacente su aspetti processuali collaterali, ha deciso di appellarla in Tribunale. Anche la compagnia a sua volta ha appellato contestando la quantificazione del costo orario fatta dal Giudice in primo grado.

Il Tribunale di Ivrea, quale Giudice dell’appello, ha dato torto al compagnia ma soprattutto ha chiarito la rilevanza della tutela del costo orario ribadendo che lo stesso vien determinato non da un perito, non dalla compagnia, ma dal mercato, nell’ambito della libera concorrenza. E in quest’ottica si è pure chiarito che il costo orario non viene determinato da alcuna “media” di mercato (la media taglia al ribasso!) ma semplicemente si deve avere riguardo al range dei costi applicati sulla piazza. Meglio ancora se certificati come fanno tutti gli associati Federcarrozzieri.

Tagliare i costi orari in altre parole significa solo impedire al riparatore di lavorare nel libero mercato pretesa inammissibile per il debitore che sempre più spesso si spinge a pretendere, quasi fossimo in una sorta di economia pianificata a mezzo autorità giudiziaria, che siano i Giudici o l CTU a decidere a quale tariffa può lavorare un soggetto privato.

Il Tribunale di Ivrea, che evidentemente ha tenuto ben presenti l’art. 41 della Costituzione (“l’iniziativa economica privata è libera”), l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della UE (“è riconosciuta la libertà d’impresa”) e gli artt. 101 e segg. Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea in materia di concorrenza ha dunque chiarito il punto restando in linea con l’orientamento della Cassazione (Sentenza n. 9942/16) secondo la quale “le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato”.

Il Tribunale eporediese infatti nella sentenza 1094 del 14 ottobre 2022 ha ribadito che “La questione nodale è dunque quella di stabilire se i prezzi applicati dalla autocarrozzeria appellante siano qualificabili quali prezzi correnti di mercato, tenuto conto del normale gioco della libera concorrenza. A tale stregua, la motivazione del giudice di prime cure risulta ineccepibilmente fare corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di cassazione richiamata, ove ha affermato che la quantificazione operata dalla autocarrozzeria risulta pienamente in linea con le tariffe depositate presso la CCIIAA di Biella (ambito territoriale in cui la autocarrozzeria si trova ad operare), da cui emerge un costo per la manodopera da 36,17 a 65,23 oltre iva, nel cui range perfettamente rientra il prezzo praticato dalla autocarrozzeria (pari ad euro 49,90). In un sistema economico informato al principio di libera concorrenza è il singolo operatore commerciale ad attuare le proprie strategie produttive e commerciali, dovendosi confrontare solo con il libero mercato di riferimento, vale a dire quella platea indifferenziata di potenziali clienti, che opereranno le loro scelte di preferenza, anche tenuto conto dei prezzi offerti al pubblico. E tale impostazione non muta, nei casi di cessione del credito, in cui il credito originario, anziché gravare sul cliente finale, finisce con l’incidere sull’assicurazione in virtù di specifico obbligo contrattuale, atteso che l’unico limite è appunto quello del riferimento e della compatibilità coi prezzi correnti di mercato. Poiché pertanto risulta che il corrispettivo richiesto dalla autocarrozzeria risulta in linea con quelli di mercato corrente, risulta del tutto corretta la statuizione del giudice di prime cure”.

Centro studi Federcarrozzieri

 

 

 

Il passo rilevante della decisione

Tribunale di Ivrea

Sentenza n. 1094/2022 del 14/10/2022

Risulta pacifico ed incontestato tra le parti che la autocarrozzeria abbia operato le riparazioni di cui chiede il pagamento all’assicurazione sulla vettura oggetto di causa, essendosi resa cessionaria del credito risarcitorio. La CTU espletata nel corso del presente grado ha consentito di appurare, con estrema chiarezza, che l’oggetto della contestazione non è tanto la individuazione dei danni o la effettuazione delle riparazioni od il loro impegno in termini di tempo di esecuzione (essendovi sul punto sostanziale convergenza tra le parti, con uno scarto minimale di circa il 2%, v pag. 6 elaborato peritale), ma piuttosto il diverso valore economico circa il costo orario applicato (la compagnia considera 38 €/h, il riparatore applica 49,90

[variazione +31,315%], per il materiale di consumo: la compagnia considera 18 €/h, il riparatore applica i valori medi depositati presso la CCIA di Biella e comunicati anche al GdP], cfr. pag. 2 CTU).

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del “quantum”, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 – 02). La questione nodale è dunque quella di stabilire se i prezzi applicati dalla autocarrozzeria appellante siano qualificabili quali prezzi correnti di mercato, tenuto conto del normale gioco della libera concorrenza. A tale stregua, la motivazione del giudice di prime cure risulta ineccepibilmente fare corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di cassazione richiamata, ove ha affermato che la quantificazione operata dalla autocarrozzeria risulta pienamente in linea con le tariffe depositate presso la CCIIAA di Biella (ambito territoriale in cui la autocarrozzeria si trova ad operare), da cui emerge un costo per la manodopera da 36,17 a 65,23 oltre iva, nel cui range perfettamente rientra il prezzo praticato dalla autocarrozzeria (pari ad euro 49,90).

In un sistema economico informato al principio di libera concorrenza è il singolo operatore commerciale ad attuare le proprie strategie produttive e commerciali, dovendosi confrontare solo con il libero mercato di riferimento, vale a dire quella platea indifferenziata di potenziali clienti, che opereranno le loro scelte di preferenza, anche tenuto conto dei prezzi offerti al pubblico. E tale impostazione non muta, nei casi di cessione del credito, in cui il credito originario, anziché gravare sul cliente finale, finisce con l’incidere sull’assicurazione in virtù di specifico obbligo contrattuale, atteso che l’unico limite è appunto quello del riferimento e della compatibilità coi prezzi correnti di mercato.

Poiché pertanto risulta che il corrispettivo richiesto dalla autocarrozzeria risulta in linea con quelli di mercato corrente, risulta del tutto corretta la statuizione del giudice di prime cure.

Né può meravigliarsi che in un dato settore merceologico vi possano parimenti essere differenti indici di riferimento o di monitoraggio dei prezzi, con valenza puramente ricognitiva e non vincolante (come puntualmente esposto dal CTU nella relazione peritale in riferimento ai listini della CCIIAA di Torino, pag. 3 della CTU) poiché tale situazione risulta pienamente in linea con lo sviluppo del mercato in termini concorrenziali.”