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Grazie a tutti i colleghi fiduciari che hanno tenuto duro anche solo con una convenzione, senza mai ottenere canalizzazione.

Grazie ai colleghi fiduciari che hanno trovato il modo di guadagnare sulle riparazioni anche con tariffe da fame da nord a sud.

Grazie alle confederazioni che non hanno mai preso una reale posizione contro il fiduciariato; anzi, li ringraziamo per essere riuscite a stringere rapporti di alleanza a vantaggio di alcuni funzionari carrozzieri.

Grazie al mio presidente nazionale CNA Ivan Malavasi che siede anche nel consiglio di amministrazione di Unipol che è riuscito negli anni a favorire noi iscritti con le polizze per i capannoni scontate.

Grazie a tutti i 178 colleghi fiduciari di UNIPOL/FONSAI di Bologna che hanno permesso al gruppo di creare l’HUB (centro di raccolta auto incidentate) che presto verrà diffuso in tutto lo stivale.

Grazie a tutti i consorzi e associazioni di carrozzieri che sono riuscite a mantenere uniti al proprio interno fiduciari e indipendenti.

Grazie al professore ex liquidatore che nel suo Blog e nella testata giornalistica di settore dove scrive ha detto in piu’ riprese cose positive sul convenzionamento, grazie anche a Sergio, il collega che un giorno ha cambiato idea.

Grazie a tutti i nostri fornitori di ricambi che hanno accettato di collaborare con Auto Presto e Bene dopo che per anni si sono arricchite con i carrozzieri.

Grazie ai fornitori di attrezzatura che stanno lottando per aggiudicarsi la vendita nei centri di raccolta vetture incidentate HUB, dopo che per anni si sono arricchiti con noi carrozzieri.

Grazie alle multinazionali delle vernici, che stanno lottando per aggiudicarsi la vendita dei loro prodotti vernicianti ai centri convenzionati, dopo che per anni si sono arricchiti con noi carrozzieri.

Grazie ai produttori di software che lentamente, molto lentamente, stanno incominciando a capire che diminuiranno le licenze perché il loro software non piace alle compagnie.

Grazie ai consorzi e alle associazioni che pur avendo ottime potenzialità hanno preferito mantenere il freno a mano tirato dalle confederazioni che li invitavano a prendere le distanze da FEDERCARROZZIERI

Grazie a tutti i colleghi che, pur essendo indipendenti, non si sono mai iscritti a FEDERCARROZZIERI perché invitati a non farlo da alcune confederazioni.

Grazie a tutti i colleghi che, pur leggendo da sempre questo Blog e pur avendo capito perfettamente quali potevano essere i rischi per il futuro delle loro aziende, hanno preferito rimanere fiduciari agevolando questo triste decreto legge.

E infine GRAZIE al Presidente Letta che con questo decreto legge ha potuto finalmente mettere la parola fine alla lunga agonia nella quale le compagnie assicurative si trovavano dal 2007 dopo la legge Bersani sull’indennizzo diretto, bloccata da diverse sentenze e ostacolata dalle carrozzerie attraverso la cessione del credito, votando il decreto a ridosso delle feste natalizie, e con soli pochi giorni utili per contrastarlo.

Grazie a tutti voi, il governo si è sentito forte nel presentare e votare il decreto legge

AMMAZZA CARROZZIERI

Finalmente tutti i colleghi che in questi mesi hanno speso energie, togliendo tempo alle proprie famiglie e alle proprie aziende, lottando contro questo “pacchetto”, sono liberi di tornare a lavorare, ma da terzisti per le compagnie.

Come ho detto a Settembre:

 

 L’articolo 29 del 2012 (quello che pretendeva di decurtare del 30% il risarcimento a chi no faceva riparare l’auto dal fiduciario di compagnia) al confronto era una passeggiata di salute.

Ecco la bozza del testo del DDL AMMAZZA CARROZZIERI

Ministero dello sviluppo economico

 

DECRETO-LEGGE concernente disposizioni URGENTI

per lo sviluppo economico e per l’avvio

del piano “destinazione Italia”

 

 

ART. 8

(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)

 

1.       Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)        all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. In caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, in sede di prima applicazione, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, in sede di prima applicazione, non può comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. I dati risultanti dai meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi installati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.».

b)        all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inefficacia della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica a coloro che hanno reso testimonianza in adempimento di un dovere d’ufficio.».

c)        dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. (Risarcimento in forma specifica)

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio, in sede di prima applicazione, non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano, in sede di prima applicazione, le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell’anno successivo.».

d)        all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)     al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.

2)     al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;

e)        dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:

«Art. 150-ter (Divieto di cessione del diritto al risarcimento)

1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».

2.       Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

3.       All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.

4.       Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed al comma 2, comporta l’applicazione alla medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5.       Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere a), c), e) hanno obbligo di darne comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

6.       Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

7.       L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito dell’attività svolta.

8.       Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere a), c), e), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

9.       Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10.     Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11.     L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

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