Se hai dipendenti la formazione per il lavoratore è obbligatoria e in caso di inadempienza sono previste multe salate !

Tra gli adempimenti obbligatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro un ruolo di estrema importanza è attribuito alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Per i lavoratori delle carrozzerie e delle autofficine è previsto un corso di 8 ore (4 di formazione generale e 4 sui rischi specifici), in quanto la loro attività è classificata a rischio basso.
È inoltre obbligatorio effettuare dei corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore. Sia i corsi che gli aggiornamenti possono essere svolti in modalità e-learning.

In caso di inadempienza degli obblighi formativi sono previste ingenti sanzioni: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €. Inoltre, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. Tali sanzioni possono essere comminate dall’organismo di vigilanza, ossia dal Servizio di Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro della ASL, tramite il proprio nucleo ispettivo, nell’ambito della propria attività di vigilanza sia giudiziaria che amministrativa.

Per lavorare in sicurezza non è sufficiente avere ambienti di lavoro idonei, attrezzature a norma o piuttosto gestire le sostanze pericolose in modo appropriato, ma è altresì necessario che i lavoratori abbiano comportamenti “sicuri”: la maggior parte degli infortuni sono legati ad azioni o a negligenze dei lavoratori che non si sarebbero verificate se fossero stati formati e informati. La formazione ha quindi come principali obiettivi il creare una reale consapevolezza dei rischi presenti sul luogo di lavoro e di tutte le procedure e le azioni necessarie per prevenirli e proteggersi da essi.

Dal punto di vista giuridico, ciò si collega anche agli artt. 2050 e 2087 del Codice Civile che impongono al Datore di Lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie per tutelare “l’integrità fisica e la personalità morale” del lavoratore e lo obbligano al risarcimento nel caso cagioni un danno nello svolgimento dell’attività lavorativa senza aver adottato tutte le misure tecniche ed operative idonee per evitarlo.

Ancora di più, l’art. 40 del Codice Penale prescrive che “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” per cui, nel caso in cui un infortunio sul lavoro sia la conseguenza di una sua negligenza, di una sua imperizia o di una sua imprudenza, il datore di incorre nel reato di “lesioni personali colpose” (Art. 590 c.p.) o, nel caso di infortunio mortale, in quello di “Omicidio colposo” (Art. 589 c.p.).

Ovviamente, non effettuare la formazione obbligatoria dei lavoratori rappresenta una grave negligenza ai fine della prevenzione degli infortuni.